CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminata l'istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contestualmente all'opposizione all'archiviazione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen.; letta l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lecce emessa all'esito della camera di consiglio e gli atti trasmessi; ritenuto che l'istanza è inammissibile perché generica e manifestamente infondata, atteso che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii: ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366; Sez.3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116) e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa ...(in termini tali che)... la situazione (deve) investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi, Rv. 238154); rilevato che alla luce di tali principi deve escludersi che nella fattispecie ricorrano i presupposti per il trasferimento del processo in altra sede giudiziaria, risultando le ragioni esposte dall'istante attinenti al merito del giudizio, dolendosi l'istante della inattività e delle omissioni del P.m., adducendo a sospetto la richiesta di provvedimenti di archiviazione di denunce da lui sporte senza aver svolto alcuna indagine e nonostante la fondatezza delle accuse; ribadito che «i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.m. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Sez. 6, n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844) e che la grave situazione locale idonea a configurare causa di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, sicché tale presupposto non può essere integrato dalla prospettazione dell'istante, di cui non è dato apprezzare l'incidenza sull'intero ufficio giudiziario; escluso che questioni inerenti alla fondatezza dell'accusa formulata possano di per sé fondare un'istanza di rimessione, all'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, oltre al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier stensore Il P