CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 13875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 emessa dal Tribunale di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha assolto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, ex art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità del reato di evasione a lui ascritto. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando l'erronea applicazione della legge penale e, inparticolare, dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. 3. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 4 marzo 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. sotto un unico e specifico profilo. Il Tribunale di Brescia ha erroneamente assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto, trascurando che questi era stato in passato condannato per reati della stessa indole. Nel ricorso - evocando precedenti di questa Corte e la definizione che ne dà l'art. 101 cod. pen. - si evidenzia che, per "reati della stessa indole", non si deve avere considerazione dei soli precedenti penali relativi alla violazione della medesima disposizione di legge, ma anche quelli che siano indicativi della insofferenza dell'imputato per le regole della vita associata e, tra essi, con riferimento al caso di specie ai precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, per rissa e per inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale a seguito di provvedimento di allontanamento. Viceversa, il Tribunale di Brescia - circoscrivendo erroneamente il perimetro del concetto di "reati della stessa indole" - ha limitato la propria valutazione alla considerazione di un precedente penale per evasione, ritenuto però risalente nel tempo e, dunque, non ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità in parola. 2. L'art. 131-bis, primo comma, cod. pen. esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità in parola quando il comportamento sia "abituale"; al quarto comma, il legislatore declina la nozione di "comportamento abituale", richiamando varie situazioni e - per quanto qui di interesse - evocando il caso in cui l'autore del reato «abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità». La giurisprudenza ha chiarito che «il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Viene allora in rilievo la nozione di "reati della stessa indole". Essa è declinata 2dall'art. 101 cod. pen., secondo il quale «sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni». Quest'ultima disposizione distingue dunque tra una nozione di identità di indole tratteggiata ope legis e una che, viceversa, può essere ravvisata dal giudice, all'esito di una valutazione che deve verificare se siano ravvisabili, nei casi concreti, "caratteri fondamentali comuni" tra i diversi reati che vengono in rilievo. Il Procuratore generale ricorrente evoca un precedente di questa Corte in cui si è ritenuta potenzialmente ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di evasione l'esistenza di «precedenti condanne per evasione e resistenza», ritenute «chiaramente della stessa indole» (Sez. 6, Sentenza n. 17515 del 14/03/2024, PG in proc. Lamberti, non mass.). In realtà, ove non si versi nel caso dell'identità di disposizione di legge violata, l'accertamento relativo all'identità di indole costituisce un accertamento tipicamente discrezionale, legato al caso concreto, cui sono estranei automatismi o eccessive semplificazioni motivazionali (come quella che allude, genericamente, all'insofferenza dell'imputato per le regole della vita associata); si tratta di un apprezzamento di fatto, che, evidentemente, deve trovare un riflesso nella motivazione della decisione. Nel caso in esame, risulta dagli atti che l'imputato abbia riportato condanne per una evasione, risalente al 2014 e, in epoca più recente, per sei episodi di violazione degli artt. 336-337 cod. pen. La sentenza impugnata non offre motivazione alcuna in ordine all'apprezzamento svolto - nemmeno per escluderla - in ordine all'eventuale sussistenza di identità di indole tra il reato di evasione, oggetto di giudizio, e i predetti precedenti penali. Ne discende la sussistenza del dedotto vizio di motivazione. Trattandosi di apprezzamento di fatto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. P.Q.M