CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 21261/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti stante il riscontro dei referti medici e la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente