CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 38845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, 1112/12/2019). Ritenuto che l'unico motivo dedotto (violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e carenza di motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi più tenue) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente