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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 36078/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione del detenuto GIGLIA Salvatore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nel procedimento n. 2021/973 SIUS, sull'assunto che il richiedente - a prescindere dalla argomentazione per la quale il primo giudice aveva adottato il provvedimento opposto - era stato comunque condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen., incluso nella lista di quelli per i quali, a norma dell'art. 76 comma 4-bis del medesimo d.P.R., il superamento del limite reddituale è presunto, non essendo stata la presunzione superata da elementi concreti.

2. Il GIGLIA, con proprio difensore, rilevato che l'istanza era stata dichiarata originariamente inammissibile in relazione alla condanna del GIGLIA per evasione di imposta, ai sensi dell'art. 91 d.

P.R. n. 115/2002, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla applicazione dell'art. 91 d.

P.R. n. 115/2002, atteso che la esclusione dal beneficio ivi prevista riguarderebbe solo il procedimento nell'ambito del quale l'istante chiede l'ammissione e non i precedenti penali, come nella specie.

Il giudice dell'opposizione, tuttavia, nulla ha argomentato sul punto della non operatività della esclusione nel caso di specie.

Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., questa volta in relazione alla esorbitanza del pronunciato rispetto al devoluto, avendo il ricorrente sottoposto al giudice dell'opposizione la sola questione inerente alla operatività dell'art. 91, d.

P.R. n. 115/2002, punto sul quale il giudice della opposizione ha omesso invece di pronunciarsi, rigettando l'impugnazione sulla scorta di una motivazione che riguarda un aspetto del tutto diverso, quello cioè della presunzione relativa di superamento del reddito, in relazione alla condanna definitiva del GIGLIA per uno dei delitti di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, neppure implicitamente connesso a quello devoluto e sul quale si è instaurato il contraddittorio.

Infine, con il terzo motivo, ha dedotto vizio di difetto della motivazione per non avere il giudice della opposizione valutato gli elementi addotti dalla difesa già nella originaria istanza, che assume idonei a far ritenere superata la presunzione di cui al citato art. 76 comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, avendo la difesa ritenuto che la questione relativa a tale presunzione fosse stata considerata superata dal richiedente con le allegazioni attestanti lo stato di impossidenza suo e della famiglia, 9e- tenuto anche conto della risalenza nel tempo della condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso (2008) e della posizione di semplice affiliato ricoperta dal GIGLIA.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre.

2. Va, intanto, premesso che l'art. 76 comma 4-ter del d.P.R. n.115 del 2002 prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito per coloro che siano stati condannati in via definitiva in ordine ad una serie di reati fra cui, a seguito della entrata in vigore del

I. Igs. 7 marzo 2019 n. 34, anche quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 16 aprile 2010 n. 130 aveva, peraltro, già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, stabilendo che la presunzione deve essere intesa come relativa, ossia superabile con prova contraria.

L'art. 91 del medesimo d.P.R., invece, prevede una ipotesi di esclusione dall'ammissione per i condannati con sentenza definitiva in ordine ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nella originaria formulazione l'esclusione era estesa anche agli "indagati" ed agli "imputati", ma, a seguito della entrata in vigore del d.

Igs. n. 34/2019 cit. (che ha soppresso dette parole, inserendo nella lista dei reati di cui all'art. 76 comma 4-bis, come sopra precisato, anche quelli fiscali), permane per il solo condannato in via definitiva.

Questa Corte di legittimità, inoltre, ha già fornito una interpretazione 'della norma nel senso che l'ammissione al patrocinio deve ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati (sez. 4 n. 22065 del 12/4/2012, Avagliano, Rv. 252969; sez. 1, n. 31177 del 11/6/2004, Geri, Rv. 229309), ma oggi tale lettura è addirittura imposta dalla citata modifica legislativa: dal combinato disposto degli artt. 76 comma 4-bis e 91 del d.P.R. n. 115/2002 cit., così come modificati dal d.

Igs. n. 34/2019 cit., si ricava che la condanna riportata dal richiedente il beneficio in ordine a reati fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimenti relativi a reati diversi da quelli in esame, nonché una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando è richiesta nel procedimento avente a oggetto proprio tale condanna (sez. 4, n. 13742 del 22/3/2022, Falduto, Rv. 283021, in motivazione).3.

Sempre in linea generale, poi, va ribadito che, data la presunzione relativa di superamento del reddito, prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, cit., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in I. n. 125 del 2008, spetta al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (sez. 4 n. 21230 del 14/3/2012, Villano, Rv. 252962; n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figlio/io, Rv. 249563) e che non è compito del giudice condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R.n. 115 del 2002, qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione (sez. 4 n. 30499 del 17/6/2014, Nave, Rv. 262242 n. 5041 del 2010 cit., in cui si è pure affermato che non sussiste alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso).

In coerenza con tali principi, si è già affermato, per esempio, che l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per chi debba rispondere di reati che attentano alle finanze pubbliche opera anche con riferimento ai reati non ostativi alla ammissione al beneficio, per i quali si proceda congiuntamente a reati ostativi, non essendo prevista la separazione del procedimento per motivi attinenti al patrocinio a spese dello Stato (sez. 4, n. 20379 del 2/4/2008, Martini, RV. 240220).

5. Ancora, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie all'esame, deve ricordarsi che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a norma del quarto comma della norma citata, a meno di assoluto difetto di essa.

6. Fatte tali premesse, questa Corte ritiene fondati tutti i motivi.

Quanto al primo, la conclusione deriva dalla premessa in diritto sub § 2 che precede, peraltro non emergendo dal provvedimento impugnato alcuna spiegazione in ordine ai motivi che hanno sorretto la decisione opposta.

Quanto al secondo motivo, poi, questa Corte di legittimità ha già più volte ritenuto la illegittimità del . rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus (sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254; n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134).Infine, anche il terzo motivo è fondato, non avendo il giudice dell'opposizione motivato alcunché con riferimento alle allegazioni difensive atte a superare la presunzione relativa di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, limitandosi ad affermare laconicamente la insussistenza di elementi concreti a ciò idonei.

Trattasi di un vizio motivazionale radicale o di motivazione solo apparente, come tale allegato dalla stessa difesa che ha opposto, per l'appunto e ad onta dell'improprio richiamo all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., una carenza giustificativa sulle allegazioni riguardanti la risalenza nel tempo del reato che fonda la presunzione relativa, ma anche il ruolo in concreto svolto dall'istante nel contesto associativo, che si traduce pertanto in una violazione di legge, la cui denuncia è ammissibile in questa sede avverso il provvedimento reso ai sensi dell'art. 99 d.

P.R. n. 115/2002 (sulla qualificazione del vizio di motivazione apparente o mancante quale violazione di legge, sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296, in materia di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, in cui si è ritenuto radicale il vizio motivazionale in un apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; n. 37451 del 11/4/2017, Gazza, Rv. 270543; n. 14977 del 25/2/2022, Tilenni, Rv. 283035; sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 e sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mu/é, Rv. 279284, in materia di procedimento di prevenzione).

7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina, organo competente ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione del detenuto GIGLIA Salvatore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nel procedimento n. 2021/973 SIUS, sull'assunto che il richiedente - a prescindere dalla argomentazione per la quale il primo giudice aveva adottato il provvedimento opposto - era stato comunque condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen., incluso nella lista di quelli per i quali, a norma dell'art. 76 comma 4-bis del medesimo d.P.R., il superamento del limite reddituale è presunto, non essendo stata la presunzione superata da elementi concreti. 2. Il GIGLIA, con proprio difensore, rilevato che l'istanza era stata dichiarata originariamente inammissibile in relazione alla condanna del GIGLIA per evasione di imposta, ai sensi dell'art. 91 d. P.R. n. 115/2002, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla applicazione dell'art. 91 d. P.R. n. 115/2002, atteso che la esclusione dal beneficio ivi prevista riguarderebbe solo il procedimento nell'ambito del quale l'istante chiede l'ammissione e non i precedenti penali, come nella specie. Il giudice dell'opposizione, tuttavia, nulla ha argomentato sul punto della non operatività della esclusione nel caso di specie. Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., questa volta in relazione alla esorbitanza del pronunciato rispetto al devoluto, avendo il ricorrente sottoposto al giudice dell'opposizione la sola questione inerente alla operatività dell'art. 91, d. P.R. n. 115/2002, punto sul quale il giudice della opposizione ha omesso invece di pronunciarsi, rigettando l'impugnazione sulla scorta di una motivazione che riguarda un aspetto del tutto diverso, quello cioè della presunzione relativa di superamento del reddito, in relazione alla condanna definitiva del GIGLIA per uno dei delitti di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, neppure implicitamente connesso a quello devoluto e sul quale si è instaurato il contraddittorio. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto vizio di difetto della motivazione per non avere il giudice della opposizione valutato gli elementi addotti dalla difesa già nella originaria istanza, che assume idonei a far ritenere superata la presunzione di cui al citato art. 76 comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, avendo la difesa ritenuto che la questione relativa a tale presunzione fosse stata considerata superata dal richiedente con le allegazioni attestanti lo stato di impossidenza suo e della famiglia, 9e- tenuto anche conto della risalenza nel tempo della condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso (2008) e della posizione di semplice affiliato ricoperta dal GIGLIA. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre. 2. Va, intanto, premesso che l'art. 76 comma 4-ter del d.P.R. n.115 del 2002 prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito per coloro che siano stati condannati in via definitiva in ordine ad una serie di reati fra cui, a seguito della entrata in vigore del I. Igs. 7 marzo 2019 n. 34, anche quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 16 aprile 2010 n. 130 aveva, peraltro, già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, stabilendo che la presunzione deve essere intesa come relativa, ossia superabile con prova contraria. L'art. 91 del medesimo d.P.R., invece, prevede una ipotesi di esclusione dall'ammissione per i condannati con sentenza definitiva in ordine ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nella originaria formulazione l'esclusione era estesa anche agli "indagati" ed agli "imputati", ma, a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 34/2019 cit. (che ha soppresso dette parole, inserendo nella lista dei reati di cui all'art. 76 comma 4-bis, come sopra precisato, anche quelli fiscali), permane per il solo condannato in via definitiva. Questa Corte di legittimità, inoltre, ha già fornito una interpretazione 'della norma nel senso che l'ammissione al patrocinio deve ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati (sez. 4 n. 22065 del 12/4/2012, Avagliano, Rv. 252969; sez. 1, n. 31177 del 11/6/2004, Geri, Rv. 229309), ma oggi tale lettura è addirittura imposta dalla citata modifica legislativa: dal combinato disposto degli artt. 76 comma 4-bis e 91 del d.P.R. n. 115/2002 cit., così come modificati dal d. Igs. n. 34/2019 cit., si ricava che la condanna riportata dal richiedente il beneficio in ordine a reati fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimenti relativi a reati diversi da quelli in esame, nonché una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando è richiesta nel procedimento avente a oggetto proprio tale condanna (sez. 4, n. 13742 del 22/3/2022, Falduto, Rv. 283021, in motivazione).3. Sempre in linea generale, poi, va ribadito che, data la presunzione relativa di superamento del reddito, prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, cit., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in I. n. 125 del 2008, spetta al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (sez. 4 n. 21230 del 14/3/2012, Villano, Rv. 252962; n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figlio/io, Rv. 249563) e che non è compito del giudice condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R.n. 115 del 2002, qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione (sez. 4 n. 30499 del 17/6/2014, Nave, Rv. 262242 n. 5041 del 2010 cit., in cui si è pure affermato che non sussiste alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso). In coerenza con tali principi, si è già affermato, per esempio, che l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per chi debba rispondere di reati che attentano alle finanze pubbliche opera anche con riferimento ai reati non ostativi alla ammissione al beneficio, per i quali si proceda congiuntamente a reati ostativi, non essendo prevista la separazione del procedimento per motivi attinenti al patrocinio a spese dello Stato (sez. 4, n. 20379 del 2/4/2008, Martini, RV. 240220). 5. Ancora, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie all'esame, deve ricordarsi che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a norma del quarto comma della norma citata, a meno di assoluto difetto di essa. 6. Fatte tali premesse, questa Corte ritiene fondati tutti i motivi. Quanto al primo, la conclusione deriva dalla premessa in diritto sub § 2 che precede, peraltro non emergendo dal provvedimento impugnato alcuna spiegazione in ordine ai motivi che hanno sorretto la decisione opposta. Quanto al secondo motivo, poi, questa Corte di legittimità ha già più volte ritenuto la illegittimità del . rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus (sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254; n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134).Infine, anche il terzo motivo è fondato, non avendo il giudice dell'opposizione motivato alcunché con riferimento alle allegazioni difensive atte a superare la presunzione relativa di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, limitandosi ad affermare laconicamente la insussistenza di elementi concreti a ciò idonei. Trattasi di un vizio motivazionale radicale o di motivazione solo apparente, come tale allegato dalla stessa difesa che ha opposto, per l'appunto e ad onta dell'improprio richiamo all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., una carenza giustificativa sulle allegazioni riguardanti la risalenza nel tempo del reato che fonda la presunzione relativa, ma anche il ruolo in concreto svolto dall'istante nel contesto associativo, che si traduce pertanto in una violazione di legge, la cui denuncia è ammissibile in questa sede avverso il provvedimento reso ai sensi dell'art. 99 d. P.R. n. 115/2002 (sulla qualificazione del vizio di motivazione apparente o mancante quale violazione di legge, sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296, in materia di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, in cui si è ritenuto radicale il vizio motivazionale in un apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; n. 37451 del 11/4/2017, Gazza, Rv. 270543; n. 14977 del 25/2/2022, Tilenni, Rv. 283035; sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 e sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mu/é, Rv. 279284, in materia di procedimento di prevenzione). 7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina, organo competente ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tr
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