CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimata -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 8899/2018 depositata il 17/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il 30/10/2015 l’allora [OSCURATO:PERSONA] spa, poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, divenuta successivamente Agenzia delle Entrate–Riscossione, per conto del Comune di Napoli notificò alla società ricorrenteuna cartella esattoriale di pagamento relativa alla tassa di smaltimento deirifiuti solidi urbani per l’anno 2015 in relazione a un ipermercato sito in viaArgine–Fossitelli.La società propose ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] che, nel contraddittorio con il Comune e la concessionaria e consentenza 11832/13/2016, prendendo atto delle sentenze di merito cheavevano rigettato i ricorsi della contribuente per gli anni d’imposta dal2010 al 2014, respinse il ricorso.Su appello della società contribuente, e con la sentenza 8899/18 indicatain epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania respinseil gravame.Secondo il giudice d’appello:- la tassa ha fonte nella legge essendo irrilevante che l’interessatoprovveda per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti, atteso il servizio diraccolta svolto dall’ente locale;- nell’anno in questione non vi era diritto a riduzioni della tassa;- la questione affrontata dalle Corti territoriali in relazione agli anniprecedenti era da confermare non risultando modifiche nell’operatività delservizio prestata dal Comune;- lo smaltimento in proprio dei rifiuti non esonera dal pagamento dellatassa;- la liquidazione della tassa consegue a una denuncia presentata dallaricorrente nel 2010 corredata da planimetrie cui seguì un sopralluogotecnico da parte dell’ente locale, che quantificò le aree soggette atassazione (autorimesse, uffici, ipermercato e depositi);Numero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026- il Comune aveva già provveduto a escludere quelle aree che, per naturao per destinazione continuativa e stabile, non sono idonee a produrrerifiuti (scaffali, scale, ascensori, celle frigorifere, locali tecnici, aree dimanovra nel parcheggio e destinate alla produzione di rifiuti specialiautosmaltiti) rimanendo assoggettate le aree realmente calpestabili deilocali;- rimanevano valide le argomentazioni svolte mediante le sentenze dellastessa [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli anni 2010-2012 cheavevano respinto analoghi ricorsi;- non rilevava il problema dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sinoall’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente che doveva attuarele norme del d.lgs. 152/06.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi,integrati da successiva memoria.Resiste il Comune con controricorso.L’Agenzia delle Entrate, pur notificata del ricorso il 23/4/2019, è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 62 deld.lgs. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Lamenta che la natura di tassa, anziché d’imposta, determinerebbe la suadebenza solamente in relazione al servizio reso, sicché ove il servizio nonsia reso, la contribuente sarebbe costretta a pagare due volte per lostesso servizio. Sostiene d’avere provato documentalmente che il [OSCURATO:PERSONA] non effettua il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tanto daessere stata costretta a stipulare un contratto con società terza. Evidenziacome la possibilità oggettiva di fruire del servizio sia condizione necessariaper l’imposizione. Lamenta che non sarebbe corretta l’assimilazione deirifiuti speciali a quelli urbani, non avendo il Comune adottato appositoNumero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026regolamento con previsione dei limiti quantitativi e qualitativid’assimilazione.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.1 Lo stesso sollecita, infatti, una rivalutazione delle fonti probatorie alfine di verificare se la Corte di merito abbia errato nel valutare la fornituradel servizio da parte del Comune, giudizio di fatto estraneo alla fase dilegittimità.Viene in sostanza censurato un profilo motivazionale in ordine allaripartizione dell’onere probatorio, ciò che sarebbe al più da ascrivere alvizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., involvendo la nullitàdella sentenza. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura infatti soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni (Cass. S.U., n. 20867/2020; Cass. n. 26769/2018; Cass. n.13395/2018; Cass. n. 15107/2013).1.2 Va ricordato che, secondo il dato normativo e l’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, presupposto impositivodella tassa sui rifiuti è – oltre al possesso o detenzione a qualsiasi titolo dilocali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani - l’istituzionedel servizio di raccolta dei rifiuti, il cui onere probatorio grava sull’enteimpositore (v., tra le tante, Cass. n. 37757 del 2022 o n. 12035 del2015); invece, ai sensi dell’art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147 del2013, la mancata effettuazione del servizio o la sua effettuazioneinadeguata non escludono la debenza del tributo, ma danno diritto a delleriduzioni tariffarie, sicché grava sul contribuente il relativo onereprobatorio, in virtù del principio secondo cui è l'Amministrazione a doverfornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, mentre grava sulcontribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabileNumero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola delpagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nelle zone del territorio comunale (v. tra le tante, Cass. Sez. 5Sent. 5775 del 24/2/2023, Sez. 5, n. 22130 del 22/09/2017, Rv. 645621– 01; cfr. Sez. 5, n. 17334 del 19/08/2020, Rv. 658774 – 01, Cass. Sent.3265 del 5/2/2019).1.3 Dalla narrativa del ricorso (pag. 4) emerge come la ricorrente abbiasostenuto, sin dal primo grado di giudizio, che il Comune di Napoli nonsvolge il servizio di raccolta rifiuti e la prova è nella notorietà del fatto che“da oltre un decennio (quindi dal 2008 ndr), nella città di Napoli, esistonogravi disservizi inerenti allo smaltimento dell’immondizia”. Del pari, apagg. 8 e ss. del ricorso, la società argomenta sul fatto che non siasufficiente l’istituzione del servizio dovendo la tassa essere correlata allasua fruibilità effettiva.1.4 Ne deriva che la ripetuta affermazione secondo cui il Comune di Napoli“non svolge” il servizio non significa che il servizio non sia stato istituito,ciò che va quindi ritenuto non contestato, ma che la contestazione investela regolarità e l’efficacia della prestazione.1.5 Alla stregua di tali argomentazioni, non può ritenersi errata ladecisione della Corte di merito posto che la ricorrente, ove affermad’avere provato, attraverso documentazione attinente all’avviamento deirifiuti al privato smaltimento/recupero, che il Comune non svolge attivitàdi raccolta, introduce un vizio logico (non sequitur) o comunque unapetizione di principio, dando per provato ciò che si ha l’onere di provare. Ilfatto d’avere avviato una certa quantità di rifiuti speciali allo smaltimentoo recupero attraverso imprese specializzate non dimostra che a ciò siastata costretta da disservizi comunali la cui prova cerca di affidare alnotorio. Va inoltre osservato come le attività commerciali, quali inparticolare quella in oggetto, producono ordinariamente anche rifiutispeciali (ad es. imballaggi terziari) che non potrebbero comunque essereNumero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026assimilati agli urbani e pertanto da avviarsi autonomamente allosmaltimento/recupero. A maggior ragione deve ritenersi pertanto chel’avviamento di rifiuti all’autonomo trattamento non sia sufficiente aprovare che il servizio di raccolta comunale non sia svolto o lo sia in gravedifformità dalle previsioni legislative e regolamentari, ciò che peraltropotrebbe condurre al diritto alla riduzione della tariffa e non all’esenzione(vv. la giurisprudenza già richiamata al punto 1.2).1.6 Deve quindi ritenersi che le censure proposte siano prive di specificitàinquadrando nell’ambito dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. la merariproposizione di tesi difensive già reiette nei gradi di merito, ciò checonferma l’inammissibilità del motivo.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Sostiene chenella sua motivazione la Corte di merito abbia di fatto sostenuto che,nonostante l’emanazione del d.lgs. 152/06, in assenza dei regolamentisarebbe contraddittorio in quanto tale disposizione inquadra i rifiutiderivati dallo svolgimento delle attività commerciali quali rifiuti speciali exlege e, pertanto, non assimilabili agli urbani in assenza di unprovvedimento d’assimilazione. Ribadisce che la documentazionepresentata, che colpevolmente la Corte di merito non avrebbe esaminato,dimostrerebbe la mancata effettuazione del servizio da parte dell’entelocale e l’obbligo del conferimento in proprio e a proprie spese a ditteterze autorizzate.2.1 Anche questo motivo è inammissibile.2.2 Lo stesso inquadra infatti la sua censura nella fattispecie come eradelineata nell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., prima delle modificheintervenute con l’art. 2 del d.lgs. 40/06 e soprattutto, con riferimento allaspecifica disposizione, con l’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 83/12 conv.Numero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026nella legge 134/12. La riforma ha inteso escludere dal sindacato dellaSuprema Corte ogni valutazione inerente all’asserita insufficienza dellamotivazione.La novella del 2012 introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n.8053, Rv. 629831 – 01).2.3 Nel caso specifico, alcun fatto storico appare individuato nel sensosuindicato salva la ripetuta affermazione del mancato svolgimento delservizio di raccolta, per la quale va richiamato quanto già indicato conriferimento al primo motivo di ricorso.2.4 Né può ipotizzarsi il potere di riqualificazione di questa Corte in ordinealla censura motivazionale, oggi ascrivibile all’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c. solo nei limitati casi di motivazione assente o apparente (Sez. 1 - ,Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 - 01), atteso chel’operazione postula comunque la necessità che la censura sia posta inNumero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026termini di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ciò che non è nelcaso specifico (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Rv. 648018-01).Va inoltre respinta la richiesta di rimettere la questione alle Sezioni Unitedi questa Corte atteso che non è chiarito il contrasto giurisprudenziale chedovrebbe condurre a procedere ai sensi dell’art. 374 c.p.c.3. L’inammissibilità dei motivi porta alla reiezione del ricorso concondanna della ricorrente alla rifusione, a favore del Comunecontroricorrente, delle spese della fase di legittimità.4. La stessa configura altresì l’ipotesi d’abuso del processo che giustificala condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. Sez. U.,19/03/2025, n. 7299, Rv. 674011 – 02, Cass. Sez. U., 27/09/2023, n.27433, Rv. 668909 – 01).4.1 Come anche recentemente ritenuto da questa Corte (vv. ord. 15483del 21/5/2026), sono ravvisabili i presupposti per la condanna previstadall’art. 96, terzo comma, c.p.c., ove il ricorso sia stato imperniato sumotivi palesemente infondati, talvolta frutto di una defatigantereiterazione di ragioni di doglianza già ampiamente reiette dalle corti dimerito, e manifestamente inammissibili, talvolta ancorati ad un auspicatoriesame degli accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito, senzaporre alcun tema o questione di rilevanza generale o nomofilattica, tale dagiustificare il ricorso al giudice di legittimità.4.2 È stato osservato, a questo proposito, che, essendo la giurisdizioneuna risorsa non illimitata, tanto è vero che non solo sono legittime misuredi contenimento del contenzioso civile, ma anche auspicabili (cfr. CorteCost. n. 77/18), la condanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c.,ha natura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dalla partesoccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria, in favore dellaparte vittoriosa. Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, un rimedioavente scopo di deterrenza contro il ricorso improprio ed ingiustificato allaNumero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026tutela giurisdizionale -quando si ponga in termini di incompatibilità con unquadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantirel’accesso alla giustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere contodel principio costituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso, una misura diristoro della controparte, in favore della quale la condanna è emanata, peressere stata costretta a difendersi al cospetto di un uso strumentale delprocesso (cfr. Corte Cost. n. 152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n.139 del 2019).4.3 Nella fattispecie qui riguardata, ricorrono le condizioni per ravvisare -in virtù delle ragioni precedentemente menzionate- un utilizzo abusivodella tutela giurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casiin cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19, Cass. n.38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24, Cass. n. 10356/25 eCass. n. 2354/26), con la conseguenza che la ricorrente deve esserecondannata al pagamento della somma indicata in dispositivo, reputatacongrua in relazione alla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed allacondotta processuale da essa tenuta.Non deve invece adottarsi pronuncia ai sensi dell’art. 96, comma quarto,c.p.c. atteso che il ricorso è stato proposto prima della sua entrata invigore: il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che le suedisposizioni, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto adecorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instauratisuccessivamente a tale data.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 12864/2019Numero sezionale 4839/2026Numero di raccolta generale 19116/2026Data pubblicazione 11/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, e dellasomma di € 5.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto