CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3480/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo 5 violazione di iegge e/o vizio motivazionaieen un primo motivo in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo a) per mancanza di prova del fine di cessione a terzi dello stupefacente, con un secondo motivo in relazione a quella per il reato di cui al capo b) assumendo che manchi !a prova del divieto e con un terzo motivo quanto all'eccessività della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata . Quanto al terzo profilo di doglianza, lo stesso afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moticuzone della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi ci: prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alla destinazione quanto meno parziale della cocaina alla cessione a terzi, in ragione della quantità, della purezza dei materiali per il confezionamento e dei via vai di persone presso l'imputato durante la degenza in ospedale. Quanto al secondo motivo, lo stesso non si confronta con il decisivo rilievo, di cui si legge in sentenza, della prova orale dei verbale debitamente sottoscritto dall'interessato. Ed infine, i giudici del gravame del merito offrono una motivazione logica e congrua, in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quanto ai diniego delle circostanze attenuanti generiche (negate in ragione dei precedenti penali e dell'entità non certo minimale degli addebiti) e alla dosimetria delia pena, 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. broc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnrnis,,e. bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] N. 3480/2023 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giu