CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 11146/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nei motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 10 dicembre2025, dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 322 cod. proc. pen. avanzata daRaso [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. delTribunale di Palmi in data 11-11-2025 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]e di crediti di imposta a questa riferibili per un valore di € 47.585,91 nelprocedimento per il delitto di cui all’art. 640-bis cod.pen. Riteneva il tribunaleche, benché il [OSCURATO:PERSONA] fosse legale rappresentante della società, l’istanza di riesamedovesse ritenersi non ammissibile in assenza della procura speciale rilasciata aldifensore della persona giuridica.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to Garreffa, deducendo violazione di legge quanto allainterpretazione degli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 cod. proc. pen., dovendoritenersi che il mandato difensivo rilasciato dal soggetto avente diritto allarestituzione del bene non deve conferire lo specifico potere di proporre riesame; enel caso in esame, posto che il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante della società, lanomina del difensore dallo stesso effettuata nel corso del procedimento valeva aconferirgli il potere di proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestropreventivo, manifestando l’inequivoca volontà da parte del legale rappresentantedella persona giuridica, titolare dei beni sottoposti a vincolo cautelare, di proporreimpugnazione avverso il decreto applicativo della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, aifini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo,il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante dellasocietà titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento deldeposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, nonessendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018,dep. 2019, Berna, Rv. 275257 - 01); in precedenza sullo stesso tema si era giàaffermato come il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentantedella società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimatoa proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misuracautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gliabbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (Sez. 5, n.9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Pambianchi, Rv. 251997 - 01). Quest’ultimapronuncia afferma in particolare in motivazione che:” la società ha quindi latitolarità di autonomi interessi giuridici di carattere civilistico, tutelabili con ildiritto di impugnazione, esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritengalesivi di questi interessi. Quale terza interessata, la società ha un onere dipatrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti aldifensore”.La disciplina applicabile al riesame proposto da una società raggiunta da unprovvedimento di sequestro preventivo è, quindi, secondo la costanteinterpretazione di legittimità, quella dettata dall’art. 100 cod. proc. pen., cherichiede immancabilmente per la partecipazione al procedimento penale, edanche quindi alle sue fasi incidentali, dei difensori delle altre parti private e deiterzi interessati, il rilascio di una procura speciale che costituisce quellainequivocabile indicazione del conferimento al difensore del potere di compiereun determinato atto, nel caso di specie costituito dall’istanza di riesame che ilRaso proponeva proprio nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue chel’assenza di detta procura rilasciata dall’ente rende infondate le doglianze.2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11146/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 522/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42657/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nei motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 10 dicembre2025, dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 322 cod. proc. pen. avanzata daRaso [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. delTribunale di Palmi in data 11-11-2025 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]e di crediti di imposta a questa riferibili per un valore di € 47.585,91 nelprocedimento per il delitto di cui all’art. 640-bis cod.pen. Riteneva il tribunaleche, benché il [OSCURATO:PERSONA] fosse legale rappresentante della società, l’istanza di riesamedovesse ritenersi non ammissibile in assenza della procura speciale rilasciata aldifensore della persona giuridica.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to Garreffa, deducendo violazione di legge quanto allainterpretazione degli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 cod. proc. pen., dovendoritenersi che il mandato difensivo rilasciato dal soggetto avente diritto allarestituzione del bene non deve conferire lo specifico potere di proporre riesame; enel caso in esame, posto che il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante della società, lanomina del difensore dallo stesso effettuata nel corso del procedimento valeva aconferirgli il potere di proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestropreventivo, manifestando l’inequivoca volontà da parte del legale rappresentantedella persona giuridica, titolare dei beni sottoposti a vincolo cautelare, di proporreimpugnazione avverso il decreto applicativo della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, aifini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo,il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante dellasocietà titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento deldeposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, nonessendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018,dep. 2019, Berna, Rv. 275257 - 01); in precedenza sullo stesso tema si era giàaffermato come il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentantedella società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimatoa proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misuracautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gliabbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (Sez. 5, n.9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Pambianchi, Rv. 251997 - 01). Quest’ultimapronuncia afferma in particolare in motivazione che:” la società ha quindi latitolarità di autonomi interessi giuridici di carattere civilistico, tutelabili con ildiritto di impugnazione, esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritengalesivi di questi interessi. Quale terza interessata, la società ha un onere dipatrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti aldifensore”.La disciplina applicabile al riesame proposto da una società raggiunta da unprovvedimento di sequestro preventivo è, quindi, secondo la costanteinterpretazione di legittimità, quella dettata dall’art. 100 cod. proc. pen., cherichiede immancabilmente per la partecipazione al procedimento penale, edanche quindi alle sue fasi incidentali, dei difensori delle altre parti private e deiterzi interessati, il rilascio di una procura speciale che costituisce quellainequivocabile indicazione del conferimento al difensore del potere di compiereun determinato atto, nel caso di specie costituito dall’istanza di riesame che ilRaso proponeva proprio nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue chel’assenza di detta procura rilasciata dall’ente rende infondate le doglianze.2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]