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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 49859/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia in data 14 luglio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bergamo il 15 febbraio 2022 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.

La difesa ricorrente ha anche depositato, a mezzo PEC, in data 8.11.2023, quindi tardivamente, una memoria ex art. 611 cod. proc. pen.

Il ricorrente articola quattro motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente: con i primi due, vizio di motivazione e violazione di legge sulla certezza in ordine al presupposto della effettiva rilevazione dello stato di ebbrezza, non essendo a suo dire provato lo stato di ebbrezza, perché l'etilometro non era stato revisionato correttamente; ritiene inoltre che il verbale sia inutilizzabile in ragione del mancato deposito dello stesso entro i termini previsti dall'art. 366 cod. proc. pen.; vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costil:uisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01).

Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata ha specificamente accertato la regolare revisione dell'apparecchio per l'alcoltest, mediante escussione del teste verbalizzante Vernola.

Quanto all'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che tale omissione non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020 - dep 2021, Rv. 280957 - 01).

Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla ‘orte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio alla particolare pericolosità della condotta, desunta dalle modalità del sinistro [(stato di elevata ebbrezza; natura pluriaggravata del fatto; forte velocità); cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678)].

Il quarto motivo di ricorso sviluppa inammissibili censure di merito, pretendendo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione in ordine alla misura della pena e della sanzione amministrativa accessoria, a fronte di una ponderata e non arbitraria valutazione del giudice territoriale, il quale, ai presenti fini, ha logicamente valorizzato la riscontrata gravità del fatto.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia in data 14 luglio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bergamo il 15 febbraio 2022 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada. La difesa ricorrente ha anche depositato, a mezzo PEC, in data 8.11.2023, quindi tardivamente, una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. Il ricorrente articola quattro motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente: con i primi due, vizio di motivazione e violazione di legge sulla certezza in ordine al presupposto della effettiva rilevazione dello stato di ebbrezza, non essendo a suo dire provato lo stato di ebbrezza, perché l'etilometro non era stato revisionato correttamente; ritiene inoltre che il verbale sia inutilizzabile in ragione del mancato deposito dello stesso entro i termini previsti dall'art. 366 cod. proc. pen.; vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costil:uisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01). Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata ha specificamente accertato la regolare revisione dell'apparecchio per l'alcoltest, mediante escussione del teste verbalizzante Vernola. Quanto all'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che tale omissione non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020 - dep 2021, Rv. 280957 - 01). Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla ‘orte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio alla particolare pericolosità della condotta, desunta dalle modalità del sinistro [(stato di elevata ebbrezza; natura pluriaggravata del fatto; forte velocità); cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678)]. Il quarto motivo di ricorso sviluppa inammissibili censure di merito, pretendendo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione in ordine alla misura della pena e della sanzione amministrativa accessoria, a fronte di una ponderata e non arbitraria valutazione del giudice territoriale, il quale, ai presenti fini, ha logicamente valorizzato la riscontrata gravità del fatto. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]