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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 17281/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la comparsa conclusionale depositata in data 8 aprile 2024 dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova in relazione all'affermazione di penale responsabilità nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono aspecifici e fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e sulle circostanze che hanno indotto i giudici di appello a rigettare la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è generico ed aspecifico.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l'eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'intensità del dolo ed i precedenti specifici a carico del ricorrente al contempo rimarcando l'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso; rilevato che la comparsa conclusionale della parte civile è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); , rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la comparsa conclusionale depositata in data 8 aprile 2024 dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova in relazione all'affermazione di penale responsabilità nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono aspecifici e fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e sulle circostanze che hanno indotto i giudici di appello a rigettare la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è generico ed aspecifico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l'eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'intensità del dolo ed i precedenti specifici a carico del ricorrente al contempo rimarcando l'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso; rilevato che la comparsa conclusionale della parte civile è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); , rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] gl
Sentenza Cassazione n. 17281/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris