CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 03973/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13006-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] diretto R.G.N.13006/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC avverso la sentenza n. 431/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 1200/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della qualifica di coltivatore diretto per il periodo dal 1959 al 1968 durante il quale aveva lavorato con il padre, a sua volta coltivatore diretto. La Corte richiamava i presupposti necessari ai fini dell’affermazione della qualifica di coltivatore diretto, citando Cass.4810/95, per concludere che l’istruttoria orale non aveva portato a raggiungere la prova di tali presupposti in capo a Mondella. Era invero emerso soltanto che egli aveva lavorato nei fondi in cui lavorava anche il padre. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della l. n.1047/57 e della l. n.9/63per avere la Corte ritenuta necessaria la sussistenza dei requisiti necessari alla qualifica di coltivatore diretto quando essi, al contrario, dovevano essere accertati nei confronti del padre, mentre egli aveva lavorato in qualità di partecipe del nucleo familiare, e quindi bastava la prova di aver svolto un lavoro manuale come parte del nucleo familiare. Con il secondo e terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, poiché la Corte non avrebbe considerato vari elementi da cui trarre la prova della qualifica di coltivatore diretto. In particolare, il ricorrente era stato iscritto agli elenchi dei coltivatori diretti nell’anno 1958; egli non era sposato e lavorava abitualmente insieme al padre senza avere altre fonti di reddito. Il primo motivo è infondato. Va premesso che, secondo costante orientamento di questa Corte (Cass. 15869/17, Cass. 9208/03, Cass. S.U. 616/99), ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt.2 l. n.1047/57 e 2, 3 l. n.9/63, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento delcoltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo. Con il primo motivo si sostiene che detti requisiti non dovrebbero essere accertati nei confronti del figlio, appartenente al nucleo familiare, rispetto al quale basterebbe la prova della sua attività lavorativa manuale prestata entro il nucleo. Al contrario, va innanzitutto considerato che, ai sensi dell’art.1 l. n.1047/57, il requisito della abitualità dell’attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell’allevamento del bestiame è da riferirsi anche ai familiari del coltivatore diretto. La norma richiede infatti che questi svolgano “le medesime attività” del coltivatore diretto, ovvero l’abituale e manuale coltivazione dei fondi o allevamento del bestiame. Conferma si trae dall’art.2, co.2 l. n.9/63, riferito ai soggetti di cui all’art.2 l. n.1047/57, tra cui sono annoverati i familiari del coltivatore diretto; l’art.2 precisa che tali soggetti, ai fini dell’abitualità, devono dedicarsi in modo quanto meno prevalente all’attività