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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06156/2026

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 962 /20 2 0 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –istanza di rimborso –decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 – legittimazione passivanel giudizio di cassazione SCALABRINLuca, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 953 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledel Veneto , depositata il 23 / 10 /20 19 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, con due distinti ricorsi, gli a tt i con i qual i l’Agenziadelle entrate aveva respinto, per ritenuta tardività rispetto ai terminidi cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, due istanze di rimborso di Iva erroneamente non detratta in relazione ad acquisti di “ ticket restaurant”effettuati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011 .

2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricors i con due distinte sentenze. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto , investita degli appelli della contribuente , poi riuniti, li accolse entrambi, ritenendo che,in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte nellapronuncia n. 13378/2016, il contribuente potesse sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori , di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria, e che il credito vantato dalla contribuente trovava sufficiente riscontro nella documentazione da essa depositata in giudizio, che poteva essere considerata attendibile poiché l’ Ufficio non aveva assolto il proprio oneredi esaminarla .

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui l’intimato [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R.n. 602 del 1973, 2 d.P.R. n. 322 del 1988, e 21 d.lgs. n. 546 del 1992poiché la sentenza impugnata ha deciso l’appello richiamando un principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per l’ipotesi di impugnazione di un provvedimento impositivo in cui il contribuente fa valerein sede contenziosa un errore dichiarativo – del tutto inconferente rispetto al caso controverso , riguardante un’istanza di rimborso di un’eccedenzaIva, per la cui proposizione è ex lege previsto uno specifico terminedi decadenza. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c. poiché la sentenza impugnata, nel considerare la documentazionefornita dalla contribuente idonea a provare il credito Iva, avevadato rilievo al mancato assolvimento da parte dell’Uff icio del suo onere di esaminare detta documentazione, mentre invece l’amministrazione non aveva alcun onere di esaminare documenti a supportodi un’istanza tardiva. 3.A prescindere dall’esame dei singoli motivi come dianzi riassunti , il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare formulata nel controricorso,concernente la carenza di prova della legittimazione passiva diLuca Scalabrin, cui il ricorso è stato notificato. 4.Va in proposito osservato che, nella specie, il giudizio di appello , come quello di primo grado , si è svolto tra la [OSCURATO:SOCIETA]., quale appellante,e l’Agenzia delle entrate, quale appellata , mentre il ricorso per cassazionerisulta essere stato proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ea quest o notificato – soggetto che, con tutta evidenza, non è stato parte nelgiudizio di nanzi alla Corte regionale .

Rimarcato, quindi, che il ricorso percassazione è stato proposto nei confronti di un soggetto che non era partenel giudizio d ’ appello e che [OSCURATO:PERSONA] si è costituit o in giudizio per eccepire siffatta irrit u ale situazione processuale, si rileva che sulla questionein esame questa Corte ha statuito, in linea generale, che colui chepropone ricorso per cassazione (e specularmente chi lo contraddice) senzaessere stato parte nel precedente giudizio di merito, deve non solo dedurre esplicitamente (o, quanto meno, implicitamente) di averne acquisito la legittimazione sulla base d ’ una sopravvenuta situazione giuridicaidonea a fondarla, ma ha anche l ’ onere di fornire la prova della situazionestessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridicasoggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un diritto potestativodi natura processuale – si ha correlativamente l ’ onere di dare laprova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all’art.2697 c.c.

O nde, al fine dell ’ ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa; dimostrazioneconsentita anche in sede di legittimità, a norma dell ’ art.372 c.p.c., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia , ad esempio, degli atti relativi al procedimento di trasformazioneo fusione (v.

Cass. n. 22584 /2008; Cass. n. 6348/2009; Cass.n. 23880/2016 ; più recentemente v. anche Cass. n. 33135/2024 ).

5. La medesima conclusione – anche per quanto concerne le conseguenze probatorie – non può che trarsi nell ’ ipotesi specularmen t e distintadi ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto che nonsia stato parte nel giudizio di merito, sicch é , in assenza di prove, resta ingiustificata la legittimazione a contraddire nel giudizio svoltosi nei riguardi di altro soggetto della cui rappresentanza sostanziale e processuale non è stato dedotto e/o provato il rituale conferimento: legittimazione la cui mancanza è rilevabile anch e di ufficio siccome attinente alla regolare costituzione del contraddittorio con specifico riferimentoal giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 3299/2000 ; v. anche, piùdi recente, Cass., sez. un., n. 24172/2025 ) .

Inrelazione a tale peculiare profilo va poi aggiunto che la costituzione nelgiudizio di legittimità del soggetto “ non parte ” nel giudizio di merito nonpuò avere efficacia sanante della nullità dell ’ impugnazione in quanto la contestazione del difetto di legittimazione passiva, così come nella specie espressamente formulata dal soggetto irritualmente intimato, impedisce di attribuire al comportamento di detto “soggetto - terzo nel processo”la valenza della fictia confessio e/o della non contestazione, con la conseguenza che la costituzione dell ’ intimat o non può certo rivestire l’effetto sanante riconosciuto alla costituzione del convenuto (e dell’appellato)nel giudizio di merito , considerato che la ricorrente non ha comunqueadempiuto agli oneri probatori summenzionati. 6.In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrenteal pagamento dell e spese del presente giudizio di legittimità , liquidatenella misura indicata in dispositivo .

P.Q.M LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrent e, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida complessivamente in euro 5 . 9 00,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misuradel 15 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 962 /20 2 0 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –istanza di rimborso –decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 – legittimazione passivanel giudizio di cassazione SCALABRINLuca, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 953 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledel Veneto , depositata il 23 / 10 /20 19 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, con due distinti ricorsi, gli a tt i con i qual i l’Agenziadelle entrate aveva respinto, per ritenuta tardività rispetto ai terminidi cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, due istanze di rimborso di Iva erroneamente non detratta in relazione ad acquisti di “ ticket restaurant”effettuati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011 . 2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricors i con due distinte sentenze. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto , investita degli appelli della contribuente , poi riuniti, li accolse entrambi, ritenendo che,in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte nellapronuncia n. 13378/2016, il contribuente potesse sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori , di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria, e che il credito vantato dalla contribuente trovava sufficiente riscontro nella documentazione da essa depositata in giudizio, che poteva essere considerata attendibile poiché l’ Ufficio non aveva assolto il proprio oneredi esaminarla . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui l’intimato [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R.n. 602 del 1973, 2 d.P.R. n. 322 del 1988, e 21 d.lgs. n. 546 del 1992poiché la sentenza impugnata ha deciso l’appello richiamando un principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per l’ipotesi di impugnazione di un provvedimento impositivo in cui il contribuente fa valerein sede contenziosa un errore dichiarativo – del tutto inconferente rispetto al caso controverso , riguardante un’istanza di rimborso di un’eccedenzaIva, per la cui proposizione è ex lege previsto uno specifico terminedi decadenza. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c. poiché la sentenza impugnata, nel considerare la documentazionefornita dalla contribuente idonea a provare il credito Iva, avevadato rilievo al mancato assolvimento da parte dell’Uff icio del suo onere di esaminare detta documentazione, mentre invece l’amministrazione non aveva alcun onere di esaminare documenti a supportodi un’istanza tardiva. 3.A prescindere dall’esame dei singoli motivi come dianzi riassunti , il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare formulata nel controricorso,concernente la carenza di prova della legittimazione passiva diLuca Scalabrin, cui il ricorso è stato notificato. 4.Va in proposito osservato che, nella specie, il giudizio di appello , come quello di primo grado , si è svolto tra la [OSCURATO:SOCIETA]., quale appellante,e l’Agenzia delle entrate, quale appellata , mentre il ricorso per cassazionerisulta essere stato proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ea quest o notificato – soggetto che, con tutta evidenza, non è stato parte nelgiudizio di nanzi alla Corte regionale . Rimarcato, quindi, che il ricorso percassazione è stato proposto nei confronti di un soggetto che non era partenel giudizio d ’ appello e che [OSCURATO:PERSONA] si è costituit o in giudizio per eccepire siffatta irrit u ale situazione processuale, si rileva che sulla questionein esame questa Corte ha statuito, in linea generale, che colui chepropone ricorso per cassazione (e specularmente chi lo contraddice) senzaessere stato parte nel precedente giudizio di merito, deve non solo dedurre esplicitamente (o, quanto meno, implicitamente) di averne acquisito la legittimazione sulla base d ’ una sopravvenuta situazione giuridicaidonea a fondarla, ma ha anche l ’ onere di fornire la prova della situazionestessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridicasoggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un diritto potestativodi natura processuale – si ha correlativamente l ’ onere di dare laprova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all’art.2697 c.c. O nde, al fine dell ’ ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa; dimostrazioneconsentita anche in sede di legittimità, a norma dell ’ art.372 c.p.c., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia , ad esempio, degli atti relativi al procedimento di trasformazioneo fusione (v. Cass. n. 22584 /2008; Cass. n. 6348/2009; Cass.n. 23880/2016 ; più recentemente v. anche Cass. n. 33135/2024 ). 5. La medesima conclusione – anche per quanto concerne le conseguenze probatorie – non può che trarsi nell ’ ipotesi specularmen t e distintadi ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto che nonsia stato parte nel giudizio di merito, sicch é , in assenza di prove, resta ingiustificata la legittimazione a contraddire nel giudizio svoltosi nei riguardi di altro soggetto della cui rappresentanza sostanziale e processuale non è stato dedotto e/o provato il rituale conferimento: legittimazione la cui mancanza è rilevabile anch e di ufficio siccome attinente alla regolare costituzione del contraddittorio con specifico riferimentoal giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 3299/2000 ; v. anche, piùdi recente, Cass., sez. un., n. 24172/2025 ) . Inrelazione a tale peculiare profilo va poi aggiunto che la costituzione nelgiudizio di legittimità del soggetto “ non parte ” nel giudizio di merito nonpuò avere efficacia sanante della nullità dell ’ impugnazione in quanto la contestazione del difetto di legittimazione passiva, così come nella specie espressamente formulata dal soggetto irritualmente intimato, impedisce di attribuire al comportamento di detto “soggetto - terzo nel processo”la valenza della fictia confessio e/o della non contestazione, con la conseguenza che la costituzione dell ’ intimat o non può certo rivestire l’effetto sanante riconosciuto alla costituzione del convenuto (e dell’appellato)nel giudizio di merito , considerato che la ricorrente non ha comunqueadempiuto agli oneri probatori summenzionati. 6.In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrenteal pagamento dell e spese del presente giudizio di legittimità , liquidatenella misura indicata in dispositivo . P.Q.M LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrent e, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida complessivamente in euro 5 . 9 00,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misuradel 15 per
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