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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04900/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11783-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] lavoro agricolo Elenchi trimestrali di variazione Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del R.G.N. 11783/2021 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 467/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 990/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente intesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda agricola, nell’anno 2007, con diritto ad ottenere la reiscrizione nello speciale elenco dei lavoratori agricoli e a trattenere le somme richiest e in restituzione dall’Istituto a titolo di indennità di disoccupazione;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellata fossedecaduta dall’azione ai sensi dell’art. 22 D.L. nr.7 del 1970, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato alla lavoratrice;

3. in particolare, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011;

4. ha quindi giudicato assorbita , dalla verificata decadenza, la domanda volta ad ottenere l’ indennità di disoccupazione, che non potevaessere riconosciuta in difetto di impugnazione dei provvedimenti definitivi di disconoscimento.

Ha aggiunto comunque che non vi erano elementi per ritenere infondati i rilievi ispettivi in ordine alla specifica azienda agricola; 5.avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l’I.N.P.S. con controricorso, illustrato poi con memoria;

6. i l ricorso, originariamente fissato, per la trattazione, dinanzi alla sesta sezione, a seguito di ordinanza interlocutoria,è stato assegnato a questo Collegio che ha poi riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della l. 15 luglio 2011, nr. 111 ( recte: dell’art. 38, commi 6 e 7, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con legge nr. 111 del 2011), in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello effettuato una interpretazione retroattiva della norma in esame, ritenendo decorso il termine di decadenza per impugnare le cancellazioni dagli elenchi agricoli per gli anni antecedenti al 31dicembre 2010;

8. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost., art. 11, comma 1, preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ., prospettando anche l’illegittimità, irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione legislativa di cui all’art. 38 della l. 15 luglio 2011, nr. 111(recte: dell’art. 38 D.L. nr. 98 del 2011, conv. con legge nr. 111 del 2011), per violazione del principio di irretroattività della legge, avendo la Corte di appello esteso il regime di pubblicità telematica anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della legge; 9.con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ., adducendo l’omessa valutazione dei mezzi istruttori, per non avere la Corte d’Appello ritenuto attendibili le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado perché in contrasto con quanto accertato dagli ispettori dell’I.N.P.S.;

10. i primi due motivi vanno trattati congiuntamente e sono infondati.

Essi pongono la questione dell’ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98 del 2011 e della legittimità, sul piano costituzionale, di una interpretazione che riferisca detta disciplina anche alle giornate di occupazione antecedenti al 31 dicembre 2010;

11. in questa sede va richiamato e confermato l'orientamento di legittimità(Cass. nr. 37974 del 2022; Cass.nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023 e, nelle more della presente decisione, Cass. nr. 33835 del 2023) in base al quale «la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»;

12. rinviando al supporto argomentativo degli arresti indicati, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., è qui solo il caso di ribadire che l’interpretazione suggerita da parte ricorrente, oltre a non essere sorretta da elementi testuali, è pure in conflitto -come chiarito nei precedenti sopra citati-con la mutata natura degli elenchi trimestrali e la soppressione di quelli precedenti a far data dalla entrata in vigore della nuova legge (6.7.2011);

13. né è a dire che, in tal modo, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto;

14. deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.

Nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è però genericamente argomentato;

15. in definitiva, gli elementi offerti da parte ricorrente non inducono questa Corte arimeditare la propria giurisprudenza; si tratta di argomenti che, esplicitamente o anche solo implicitamente, sono stati già affrontati in senso non favorevole per l’istante;

16. il terzo motivo resta assorbito.

Come osservato in via decisiva dalla Corte territoriale, ogni questione concernente il diritto alla prestazione è superata e assorbita dalla accertata e definitiva decadenza ex art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 (Cass.nr. 6229del 2 019) ;

17. conclusivamente, il ricorso va respinto.

Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, sussistendo le condizioni per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

Con l’originario ricorso, infatti, unitamente alla domanda di riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi, era proposta anche quella diretta al conseguimento dell’indennità di disoccupazione (v. in argomento, Cass. nr. 37973 del 2022);

18. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11783-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] lavoro agricolo Elenchi trimestrali di variazione Art. 38, co. 7,DL nr. 98 del R.G.N. 11783/2021 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 467/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 990/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente intesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda agricola, nell’anno 2007, con diritto ad ottenere la reiscrizione nello speciale elenco dei lavoratori agricoli e a trattenere le somme richiest e in restituzione dall’Istituto a titolo di indennità di disoccupazione; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellata fossedecaduta dall’azione ai sensi dell’art. 22 D.L. nr.7 del 1970, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato alla lavoratrice; 3. in particolare, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011; 4. ha quindi giudicato assorbita , dalla verificata decadenza, la domanda volta ad ottenere l’ indennità di disoccupazione, che non potevaessere riconosciuta in difetto di impugnazione dei provvedimenti definitivi di disconoscimento. Ha aggiunto comunque che non vi erano elementi per ritenere infondati i rilievi ispettivi in ordine alla specifica azienda agricola; 5.avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l’I.N.P.S. con controricorso, illustrato poi con memoria; 6. i l ricorso, originariamente fissato, per la trattazione, dinanzi alla sesta sezione, a seguito di ordinanza interlocutoria,è stato assegnato a questo Collegio che ha poi riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della l. 15 luglio 2011, nr. 111 ( recte: dell’art. 38, commi 6 e 7, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con legge nr. 111 del 2011), in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello effettuato una interpretazione retroattiva della norma in esame, ritenendo decorso il termine di decadenza per impugnare le cancellazioni dagli elenchi agricoli per gli anni antecedenti al 31dicembre 2010; 8. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost., art. 11, comma 1, preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ., prospettando anche l’illegittimità, irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione legislativa di cui all’art. 38 della l. 15 luglio 2011, nr. 111(recte: dell’art. 38 D.L. nr. 98 del 2011, conv. con legge nr. 111 del 2011), per violazione del principio di irretroattività della legge, avendo la Corte di appello esteso il regime di pubblicità telematica anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della legge; 9.con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, cod. proc. civ., adducendo l’omessa valutazione dei mezzi istruttori, per non avere la Corte d’Appello ritenuto attendibili le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado perché in contrasto con quanto accertato dagli ispettori dell’I.N.P.S.; 10. i primi due motivi vanno trattati congiuntamente e sono infondati. Essi pongono la questione dell’ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98 del 2011 e della legittimità, sul piano costituzionale, di una interpretazione che riferisca detta disciplina anche alle giornate di occupazione antecedenti al 31 dicembre 2010; 11. in questa sede va richiamato e confermato l'orientamento di legittimità(Cass. nr. 37974 del 2022; Cass.nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023 e, nelle more della presente decisione, Cass. nr. 33835 del 2023) in base al quale «la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»; 12. rinviando al supporto argomentativo degli arresti indicati, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., è qui solo il caso di ribadire che l’interpretazione suggerita da parte ricorrente, oltre a non essere sorretta da elementi testuali, è pure in conflitto -come chiarito nei precedenti sopra citati-con la mutata natura degli elenchi trimestrali e la soppressione di quelli precedenti a far data dalla entrata in vigore della nuova legge (6.7.2011); 13. né è a dire che, in tal modo, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto; 14. deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. Nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è però genericamente argomentato; 15. in definitiva, gli elementi offerti da parte ricorrente non inducono questa Corte arimeditare la propria giurisprudenza; si tratta di argomenti che, esplicitamente o anche solo implicitamente, sono stati già affrontati in senso non favorevole per l’istante; 16. il terzo motivo resta assorbito. Come osservato in via decisiva dalla Corte territoriale, ogni questione concernente il diritto alla prestazione è superata e assorbita dalla accertata e definitiva decadenza ex art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 (Cass.nr. 6229del 2 019) ; 17. conclusivamente, il ricorso va respinto. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, sussistendo le condizioni per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. Con l’originario ricorso, infatti, unitamente alla domanda di riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi, era proposta anche quella diretta al conseguimento dell’indennità di disoccupazione (v. in argomento, Cass. nr. 37973 del 2022); 18. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut
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