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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 14801/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -R"verso il decreto del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale volta a ottenere l'emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di decreto penale di condanna in relazione al reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso in data 19 agosto 2021.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, chiedendone l'annullamento in quanto affetto da abnormità.

Deduce che il diniego ha fatto riferimento solo all'eccessività di una pena che si attesta nella misura minima consentita.

In tal modo, non potendo intervenire in seguito alcuna modifica della richiesta, si è sottratta alle prerogative del pubblico ministero la stessa possibilità dell'esercizio dell'azione penale attraverso la richiesta del decreto penale di condanna.

Da ciò è derivata l'emissione di un provvedimento avente la natura dell'atto abnorme. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per ragioni di seguito illustrate.

2. Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Se. 4, 22/05/2018, n. 29347, Rv. 2730890), il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna può essere proposto dal pubblico ministero solamente in caso di abnormità dell'atto, strutturale o funzionale.

Le condizioni di abnormità vanno riscontrate sulla base della situazione processuale rappresentata e, dunque, senza che si debba procedere a ulteriori verifiche in concreto in ordine alle anomalie prospettate.

Infatti, la categoria di cui trattasi è stata creata dalla giurisprudenza di legittimità per consentire non già la correzione di semplici errori decisionali, ma per rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si ponga di impedimento allo sviluppo processuale.

L'abnormità assume il carattere di eccezionalità, in ragione della deroga che essa comporta rispetto al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione.

La corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi dell'abnormità strutturale ai soli casi di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento ovvero di deviazione del provvedimento rispetto allo scopo del modello legale, nel senso dell'esercizio di un potere sì previsto dall'ordinamento ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalle disposizioni normative (si esercita un potere fuori dei casi consentiti perché al di là di ogni ragionevole limite).

L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va circoscritta alle ipotesi in cui il provvedimento imponga un adempimento che si concretizzi in un atto nullo rilevabile nel proseguo del procedimento.

Si tratta, ad ogni modo, di un fenomeno unitario caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, da intendere non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.

In ragione di tali principi non può risultare abnorme il provvedimento di rigetto del decreto penale di condanna fondato su valutazioni circa l'entità della pena individuata dal pubblico ministero, quand'anche tali valutazioni risultino inficiate da palese erroneità (in tal senso, specificatamente, Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 266111).

In questo caso la decisione si muove sempre nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge nella materia di cui trattasi al giudice procedente, senza che la categoria dell'abnormità, nei termini in cui essa è configurabile, possa consentire ulteriori considerazioni sulle ricadute della decisione, quanto alla possibilità o meno di riproporre una nuova richiesta.

3. Le doglianze nella specie mosse nel ricorso del pubblico ministero, deducendo proprio l'erroneità delle valutazioni sulla pena e svolgendo altri rilievi sui conseguenti effetti, risultano per ciò solo inammissibili, tanto più in presenza di una fattispecie, quella prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, che, proprio con riferimento al genere di valutazioni in concreto del fatto esplicitate nel provvedimento impugnato, ammette un diverso e meno rigoroso trattamento sanzionatorio nel caso del riconoscimento dell'ipotesi della "lieve entità".

4. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 18 marzo 2022.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -R"verso il decreto del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale volta a ottenere l'emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di decreto penale di condanna in relazione al reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso in data 19 agosto 2021. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, chiedendone l'annullamento in quanto affetto da abnormità. Deduce che il diniego ha fatto riferimento solo all'eccessività di una pena che si attesta nella misura minima consentita. In tal modo, non potendo intervenire in seguito alcuna modifica della richiesta, si è sottratta alle prerogative del pubblico ministero la stessa possibilità dell'esercizio dell'azione penale attraverso la richiesta del decreto penale di condanna. Da ciò è derivata l'emissione di un provvedimento avente la natura dell'atto abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per ragioni di seguito illustrate. 2. Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Se. 4, 22/05/2018, n. 29347, Rv. 2730890), il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna può essere proposto dal pubblico ministero solamente in caso di abnormità dell'atto, strutturale o funzionale. Le condizioni di abnormità vanno riscontrate sulla base della situazione processuale rappresentata e, dunque, senza che si debba procedere a ulteriori verifiche in concreto in ordine alle anomalie prospettate. Infatti, la categoria di cui trattasi è stata creata dalla giurisprudenza di legittimità per consentire non già la correzione di semplici errori decisionali, ma per rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si ponga di impedimento allo sviluppo processuale. L'abnormità assume il carattere di eccezionalità, in ragione della deroga che essa comporta rispetto al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione. La corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi dell'abnormità strutturale ai soli casi di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento ovvero di deviazione del provvedimento rispetto allo scopo del modello legale, nel senso dell'esercizio di un potere sì previsto dall'ordinamento ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalle disposizioni normative (si esercita un potere fuori dei casi consentiti perché al di là di ogni ragionevole limite). L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va circoscritta alle ipotesi in cui il provvedimento imponga un adempimento che si concretizzi in un atto nullo rilevabile nel proseguo del procedimento. Si tratta, ad ogni modo, di un fenomeno unitario caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, da intendere non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. In ragione di tali principi non può risultare abnorme il provvedimento di rigetto del decreto penale di condanna fondato su valutazioni circa l'entità della pena individuata dal pubblico ministero, quand'anche tali valutazioni risultino inficiate da palese erroneità (in tal senso, specificatamente, Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 266111). In questo caso la decisione si muove sempre nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge nella materia di cui trattasi al giudice procedente, senza che la categoria dell'abnormità, nei termini in cui essa è configurabile, possa consentire ulteriori considerazioni sulle ricadute della decisione, quanto alla possibilità o meno di riproporre una nuova richiesta. 3. Le doglianze nella specie mosse nel ricorso del pubblico ministero, deducendo proprio l'erroneità delle valutazioni sulla pena e svolgendo altri rilievi sui conseguenti effetti, risultano per ciò solo inammissibili, tanto più in presenza di una fattispecie, quella prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, che, proprio con riferimento al genere di valutazioni in concreto del fatto esplicitate nel provvedimento impugnato, ammette un diverso e meno rigoroso trattamento sanzionatorio nel caso del riconoscimento dell'ipotesi della "lieve entità". 4. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 marzo 2022. Il C
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