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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25692/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocatoBerardino Iacobucci unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PietroMastrangelo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto n. 22/2021, depositata il 01/02/2021.Numero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioniribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pasanisi per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con delegadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che vi erano state trattative con laconvenuta relative alla fornitura e alla messa in opera di infissi eserramenti per un appartamento di sua proprietà; che era stata inviatadalla convenuta una proposta d’ordine e, sulla base di un preventivo dieuro 135.188,00, pur non essendosi perfezionato il contratto, avevaversato un acconto per euro 25.862,32.

L’attrice chiedeva quindi diaccertare la mancata conclusione del contratto, non essendosi stataaccettazione della proposta; in subordine di accertare la risoluzione delcontratto per inadempimento della convenuta o per mutuo dissenso; inulteriore subordine, trattandosi di contratto concluso in qualità diconsumatore, di accertare il suo recesso senza corrispettivo a normadell’art. 64 del codice del consumo, in ogni caso con condanna dellacontroparte alla restituzione della somma versata in anticipo.

Con la primamemoria di cui all’art. 183 c.p.c., l’attrice ha precisato di volere modificarel’ordine logico della domanda, in modo che “il recesso dalla propostacontrattuale ovvero dal contratto venga ritenuto come domanda propostain via principale rispetto alle altre che seguono rispettivamente laprecedente linea logica”.Numero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026La convenuta si è costituita e ha sostenuto che il contratto si era conclusonel 2003, e al riguardo ha prodotto documenti attestanti i rapporti e losvolgersi dei fatti, e che il recesso unilaterale dell’attrice andavadisciplinato ai sensi dell’art. 1671 c.c.; ha quindi chiesto, in viariconvenzionale, la condanna della medesima al pagamento degli esborsieffettuati e al mancato guadagno percepito.Con sentenza n. 846/2017 il Tribunale di Taranto ha accolto “la domandaprincipale di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto ha dichiarato che ilcontratto si è sciolto per legittimo recesso della committente”, con dirittodella stessa alla restituzione dell’importo di euro 25.862,32; ha dichiaratoassorbito l’esame delle domande subordinate proposto dall’attrice e haaccolto la domanda della convenuta e per l’effetto ha accertato il creditodella medesima verso l’attrice pari a euro 52.336,69.2.

La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Natuzzi e in viaincidentale dalla società Capoferri.

Con la sentenza n. 22/2021 la Corted’appello di Lecce ha respinto sia il gravame principale che quelloincidentale.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullabase di cinque motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art.378, secondo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo è articolato in due sotto motivi:a) ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., si denuncia violazionedegli artt. 1655 e 1671 c.c., omessa applicazione dell’art. 1470 c.c.; laCorte d’appello ha ritenuto che la fattispecie in esame vada inquadrata nelNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026contratto d’appalto e in tal modo ha erroneamente applicato l’art. 1655c.c., avendo fatto riferimento ad elementi inidonei ad assumere rilevanzaper operare il distinguo tra vendita ed appalto; il fatto che dovesserealizzarsi un progetto ad hoc per gli infissi non modifica la normalerealizzazione di infissi per qualsiasi tipo di cliente e per qualsiasi esigenza;non esiste un infisso standard e uno speciale, ma esistono i vari modelliche ciascun produttore realizza, che vengono adeguati all’immobile sulquale vanno installati;b) si ripropone la stessa censura sotto il profilo dell’apparenza dellamotivazione ai sensi dei nn. 4 e 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.,contestando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, vizio motivazionale, nullità del procedimento inrelazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.Il motivo è nel suo complesso infondato.La Corte d’appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ha accertatocome dalle risultanze istruttorie – in particolare dai documenti prodotti nelprocesso e dalle tre testimonianze assunte - emerga che le prestazionioggetto del contratto comprendevano “la preparazione e la redazione di unlaborioso progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creatoper uno specifico immobile e sulla base di peculiari richieste del cliente peri serramenti, che con tali peculiari caratteristiche andavano progettati,prodotti e consegnati”.

Nel ricondurre, sulla base di tale accertamento, ilcontratto in esame al contratto d’appalto, la Corte d’appello si èuniformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, perdistinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitoreconsista sia in un dare che in un facere, occorre accertare “se l'attivitàlavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto allafornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero setale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze dellacontroparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituenteNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026l'oggetto principale del negozio” (così, da ultimo, Cass. n. 9389/2025).

LaCorte d’appello ha appunto accertato che l’attività lavorativa volta allaproduzione degli infissi e serramenti era, nel caso in esame, prevalenterispetto alla fornitura del materiale, cosicché l’adattamento dei beni allespecifiche esigenze della controparte non era meramente accessorio estrumentale alla fornitura.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello haritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dal legislatore inmateria di appalto.2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.A) Il secondo motivo è articolato in due sotto motivi che contestano:a) ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 1362c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nullità del procedimento inrelazione all’art. 112 c.p.c.; la Corte d’appello ha ritenuto che il contrattosi fosse concluso con l’adesione alla proposta, in quanto il pagamentolascerebbe presumere di per sé una causa giustificativa e quindi uncontratto perfezionatosi; vi era poi la presenza della sottoscrizione delconiuge della ricorrente ritenuto suo rappresentante e la menzione nelladichiarazione per l’IVA agevolata del termine “contratto”; la Corted’appello ha però omesso di dare rilievo al comportamento successivotenuto dalle parti, in particolare la ricorrente, che con successiva e copiosacorrispondenza ha chiarito e ribadito di non ritenere sussistente alcunvincolo contrattuale; inoltre, il ragionamento di tipo presuntivo utilizzatodai giudici di merito arriva a ritenere accaduta la conclusione del contrattosulla base di fatti noti privi dei requisiti della gravità, precisione econcordanza;b) ai sensi del n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., nullità del procedimentoin relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115, 116,61 e 62 c.p.c.; il medesimo capo della sentenza è affetto da vizioprocedimentale al confine con il vizio motivazionale; si è di fronte adun’ipotesi di travisamento della prova, in quanto l’informazione probatoriaNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026riportata e utilizzata dai giudici è diversa e inconciliabile con quellacontenuta nell’atto.B) Il terzo motivo contesta, ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 1388 c.c.: la Corte d’appello ha ritenuto che lasottoscrizione per adesione del marito della ricorrente non solo avessedeterminato la conclusione del contratto, ma lo avesse fatto conimputazione degli effetti nei confronti della moglie, ricavandol’imputazione dal fatto che fosse appunto il marito della ricorrente e illegale rappresentante nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le circostanze che laricorrente avesse pagato la fattura di acconto, che il marito avessesottoscritto la proposta e che fosse rappresentante di un soggettoestraneo ai fatti ([OSCURATO:PERSONA]) non potevano deporre in favore della tesiche il marito avesse agito spendendo il nome della moglie; è così statoviolato l’art. 1388 c.c. che, tra i presupposti necessari per l’operativitàdella rappresentanza, annovera la spendita dei poteri, spendita qui nonindagata e confusa con il diverso tema della rappresentanza apparente.I motivi sono infondati.

Con essi la ricorrente contesta che tra le parti siastato concluso il contratto d’appalto, in quanto non vi sarebbe stataaccettazione della proposta di controparte.

La Corte d’appello avrebbedato rilievo a indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza(ossia il pagamento di un acconto, la sottoscrizione del coniuge dellaricorrente, la menzione nella dichiarazione per ottenere l’imposta sulvalore aggiunto agevolata del termine “contratto”), trascurando ilcomportamento successivo delle parti.La Corte d’appello ha motivato il ragionamento presuntivo che l’ha portataa ritenere dimostrata la conclusione del contratto, cosicché il relativo capodi sentenza non è affetto da nullità causata da vizio motivazionale.Neppure è ravvisabile il vizio di travisamento della prova, che – lo hannodi recente precisato le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.5792/2024 – ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in séNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio, contestando la ricorrente la valutazione degli elementi diprova posta in essere dal giudice d’appello.

Il ragionamento seguito dallaCorte d’appello non appare poi censurabile sotto il profilo della violazionedegli artt. 2727 e seguenti c.c.: mediante richiamo alla pronuncia di primogrado, la Corte ha esaminato i singoli indizi (il versamento dell’accontocomputato in percentuale sul prezzo dell’appalto, non essendo credibile lapossibilità che l’attrice avesse versato quell’importo consistente durante lefasi della trattativa; la fattura pagata dalla ricorrente da cui risulta chel’acconto si riferisce al contratto; la dichiarazione per l’applicazionedell’aliquota agevolata del 10% in cui Natuzzi dichiara che si tratta diprestazioni di servizi dipendenti da contratto di fornitura d’opera, con ciòammettendo l’esistenza di un contratto tra le parti; un ordine di fornituradiretto a controparte in cui si richiamano i termini del contratto firmato dalmarito per conto della ricorrente, della quale era stato speso il nome)dalla cui complessiva considerazione ha ricavato la conclusione tra le partidel contratto de quo.Per quanto concerne in particolare il terzo motivo, si contesta che il maritoavesse agito spendendo il nome della moglie, spendita dei poteri che nonsarebbe stata indagata e sarebbe invece stata confusa con il diverso temadella rappresentanza apparente.

Al riguardo, va ricordato che in tema dirappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del dirittoe dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede delterzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro lato, ancheun comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzola ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia statoeffettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. intal senso da ultimo Cass., n. 27349/2023).Orbene la Corte d’appello ha considerato le circostanze che chi avevasottoscritto l’ordine fosse il marito e convivente dell’attrice, che la stessaNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026ricorrente in sede di interrogatorio formale avesse affermato che era statoincaricato di richiedere un preventivo e del quale è risultato dimostrato inprimo grado il coinvolgimento “con altri soggetti impegnati nel cantiere enei vari sopralluoghi e nelle parziali esecuzione e consegna delle operedella Capoferri” (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), cosicché èrisultato provato un comportamento idoneo a ingenerare nel terzo laragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse statoeffettivamente e validamente conferito, con tutto ciò che ne è conseguito.4) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360c.p.c., violazione degli artt. 1655 c.c., 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/1992, 64del d.lgs. n. 206/2005 nel testo anteriore alla novella intervenuta con il d.lgs. n. 21/2014; falsa applicazione degli artt. 52 e 59 del d. lgs. n.206/2005, 11 delle disposizioni sulla legge in generale: l’attrice avevachiesto di accertare l’avvenuto recesso deducendo di avere stipulato inqualità di consumatore il contratto di fornitura degli infissi e di averecomunicato il recesso senza penalità previsto dalla normativaconsumeristica; la Corte d’appello ha ritenuto che la norma non possatrovare applicazione in quanto, nel caso in esame, si tratta di contratto diservizi, con termine per l’esercizio del diritto di recesso di sessanta giornidecorrente dalla data di stipulazione del contratto, e che comunque ildiritto di recesso sarebbe escluso trattandosi di beni confezionati sumisura o altamente personalizzati; il contratto, se contratto vi è stato,risale al 2004 e il recesso al 2009, cosicché trova applicazione la disciplinavigente al momento della conclusione del contratto, e quindi il d.lgs.50/1992, o la disciplina successiva del d.lgs. 206/2005, ma in entrambe leipotesi il diritto di recesso non trova limitazioni atte ad escluderlo nel casodi specie; in base a tali discipline, trattandosi di ipotesi in cui ilprofessionista non ha ottemperato all’obbligo di informazione circa il dirittodi recesso, il termine è di sessanta giorni per la fornitura di beni e dinovanta giorni dalla sottoscrizione del contratto per i servizi, ma il caso inNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026esame non può essere qualificato come contratto di servizi e non vi èstata la fornitura dei beni così che la ricorrente ha legittimamenteesercitato il proprio diritto a recedere.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiarespinto il proprio motivo di gravame che contestava l’applicabilità al casoin esame della disciplina prevista dal d.lgs. n. 206/2005, in quanto noncorrispondeva al vero l’affermazione del Tribunale, che al contrattostipulato nel 2004 non era applicabile la normativa sul recesso a tutela delconsumatore per i contratti stipulati fuori dai contratti commercialiintrodotta dal d.lgs. n. 206/2005, dato che l’istituto del recesso era giàprevisto dal d.lgs. n. 50/1992.

La Corte d’appello ha rigettato il motivo digravame osservando come, in base agli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n.206/2005 e trattandosi di un contratto di appalto e conseguentemente dicontratto avente ad oggetto servizi, era spirato il termine di sessantagiorni decorrente dalla stipula del contratto previsto dal medesimo art. 52.Inoltre, ha ritenuto il giudice d’appello che il caso in esame rientra anchenelle ipotesi di esclusione prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 206/2005,trattandosi di “fornitura di beni confezionati su misura o chiaramentepersonalizzati”.Come riconosce la stessa ricorrente, al caso in esame, nel quale il recessoè stato fatto valere nel 2009, trova applicazione il d.lgs. n. 206/2005 el’art. 55, comma 2, lett. c), secondo la formulazione vigente al momentodel recesso della ricorrente, dispone che “salvo diverso accordo tra leparti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agliarticoli 64 e seguenti nei casi: [..] c) di fornitura di beni confezionati sumisura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possonoessere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente”.Come si è già visto, secondo l’accertamento in fatto del giudice di merito,oggetto del contratto era la preparazione e redazione di un progetto adhoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per lo specificoNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026immobile e sulla base di peculiari richieste della cliente.

Si tratta,pertanto, di appalto d’opera (correttamente la ricorrente contesta laqualificazione del medesimo quale prestazione di servizi) che è consistitonella creazione di beni confezionati su misura e personalizzati, cosicché laricorrente non poteva esercitare il diritto al recesso di cui al codice delconsumo, recesso che ha d’altro canto esercitato dopo cinque anni dallaconclusione del contratto.

Né si può obiettare che il contratto sia statoconcluso prima dell’entrata in vigore del codice del consumo.L’esclusione del diritto di recesso del consumatore nel caso di beniconfezionati su misura è infatti principio presente nel diritto europeo, e inquello italiano che l’ha recepito, sin dalla fine degli anni 1990.

Il d.lgs. n.185/1999, di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione deiconsumatori in materia di contratti a distanza, ha infatti previsto all’art. 5,comma 3, lett. c), che “il consumatore non può esercitare il diritto direcesso per i contratti di fornitura di beni confezionati su misura ochiaramente personalizzati”.

Su tale esclusione si è pronunciata la Corteeuropea di giustizia con la sentenza 21 ottobre 2020 (KG / ML, causa C-529/19) che ha ricordato come il considerando 49 della direttiva 2011/83ha sottolineato l’opportunità di prevedere alcune eccezioni al diritto direcesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dai localicommerciali, e come il diritto di recesso sia inappropriato nel caso di beniprodotti secondo le indicazioni del consumatore ovvero chiaramentepersonalizzati; l’art. 2 della direttiva al n. 4 ha stabilito che sono beniprodotti secondo le indicazioni del consumatore “i beni non prefabbricatiprodotti in base ad una scelta o decisione individuale del consumatore”;l’art. 16 della medesima direttiva prescrive che gli Stati membri nonprevedano il diritto di recesso nel caso di “fornitura di beni confezionati sumisura o chiaramente personalizzati”.

La Corte di giustizia con la sentenzasopra citata, in una ipotesi di contratto di compravendita relativo ad unacucina, ha precisato che l’eccezione di cui all’appena citato art. 16 èNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026inerente all’oggetto stesso del contratto, ossia la produzione di un benefabbricato secondo le specifiche del consumatore, e non è subordinata alfatto che il contratto sia stato eseguito o sia in procinto di essere eseguitodal professionista.Pertanto, il caso in esame, nel quale risulta dall’accertamento in fatto delgiudice di primo grado che vi era stato un inizio dell’esecuzione delcontratto, rientra nelle ipotesi di esclusione del diritto al recesso delconsumatore, in quanto si è trattato appunto di un contratto d’appaltod’opera di beni che dovevano essere prodotti secondo le specificheindicazioni della ricorrente.5) Il quinto motivo contesta, ai sensi del n. 4, comma 1, dell’art. 360c.p.c., nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.: la domandadi accertamento di corretto esercizio del diritto di recesso era formulata inrelazione al recesso senza penalità previsto dalla normativaconsumeristica e che fosse di conseguenza accertato il venire meno dellacausa giustificativa del versamento della somma di euro 25.000,00,corrisposta durante la negoziazione; al fine di ottenere il medesimoeffetto, l’attrice proponeva altresì una domanda di accertamento dellarisoluzione del contratto per recesso illegittimo di controparte e unadomanda ulteriore volta a vedere accertata la risoluzione per mutuodissenso; il Tribunale, dopo avere qualificato il contratto come appalto edesclusa la possibilità per l’attrice di invocare la disciplina del recesso delconsumatore, applicava la disciplina del 1671 c.c.; sul punto la ricorrenteha proposto appello, contestando la violazione del principio delladomanda, avendo il giudice mutato la richiesta di accertamentodell’intervenuto recesso ai sensi del codice del consumo in domanda“autolesionista” di accertamento del recesso volontario ai sensi dell’art.1671 c.c., senza considerare le altre domande subordinate, in violazionedell’art. 112 c.p.c.Il motivo è fondato.Numero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026Con l’atto d’appello, i cui motivi sono riportati alle pagg. 13-20 del ricorso,la ricorrente aveva censurato il capo di sentenza che aveva ritenutoassorbite le domande proposte in via subordinata e volte a recuperare lasomma pagata “senza penalità”, ossia l’intervenuta risoluzione delcontratto per inadempimento di controparte o per intervenuto mutuodissenso.

Tale specifico motivo di gravame è stato del tutto pretermessodalla Corte d’appello, che è pertanto incorsa nel vizio di omessapronuncia, che la ricorrente ha correttamente veicolato richiamando ilparametro di cui al n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.II.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivoaccolto, rigettate le prime quattro censure, e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che si pronuncerà sulmotivo di gravame della ricorrente non esaminato.Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, rigettati i restanti motivi di ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diLecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocatoBerardino Iacobucci unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PietroMastrangelo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto n. 22/2021, depositata il 01/02/2021.Numero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioniribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pasanisi per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con delegadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che vi erano state trattative con laconvenuta relative alla fornitura e alla messa in opera di infissi eserramenti per un appartamento di sua proprietà; che era stata inviatadalla convenuta una proposta d’ordine e, sulla base di un preventivo dieuro 135.188,00, pur non essendosi perfezionato il contratto, avevaversato un acconto per euro 25.862,32. L’attrice chiedeva quindi diaccertare la mancata conclusione del contratto, non essendosi stataaccettazione della proposta; in subordine di accertare la risoluzione delcontratto per inadempimento della convenuta o per mutuo dissenso; inulteriore subordine, trattandosi di contratto concluso in qualità diconsumatore, di accertare il suo recesso senza corrispettivo a normadell’art. 64 del codice del consumo, in ogni caso con condanna dellacontroparte alla restituzione della somma versata in anticipo. Con la primamemoria di cui all’art. 183 c.p.c., l’attrice ha precisato di volere modificarel’ordine logico della domanda, in modo che “il recesso dalla propostacontrattuale ovvero dal contratto venga ritenuto come domanda propostain via principale rispetto alle altre che seguono rispettivamente laprecedente linea logica”.Numero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026La convenuta si è costituita e ha sostenuto che il contratto si era conclusonel 2003, e al riguardo ha prodotto documenti attestanti i rapporti e losvolgersi dei fatti, e che il recesso unilaterale dell’attrice andavadisciplinato ai sensi dell’art. 1671 c.c.; ha quindi chiesto, in viariconvenzionale, la condanna della medesima al pagamento degli esborsieffettuati e al mancato guadagno percepito.Con sentenza n. 846/2017 il Tribunale di Taranto ha accolto “la domandaprincipale di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto ha dichiarato che ilcontratto si è sciolto per legittimo recesso della committente”, con dirittodella stessa alla restituzione dell’importo di euro 25.862,32; ha dichiaratoassorbito l’esame delle domande subordinate proposto dall’attrice e haaccolto la domanda della convenuta e per l’effetto ha accertato il creditodella medesima verso l’attrice pari a euro 52.336,69.2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Natuzzi e in viaincidentale dalla società Capoferri. Con la sentenza n. 22/2021 la Corted’appello di Lecce ha respinto sia il gravame principale che quelloincidentale.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullabase di cinque motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art.378, secondo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo è articolato in due sotto motivi:a) ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., si denuncia violazionedegli artt. 1655 e 1671 c.c., omessa applicazione dell’art. 1470 c.c.; laCorte d’appello ha ritenuto che la fattispecie in esame vada inquadrata nelNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026contratto d’appalto e in tal modo ha erroneamente applicato l’art. 1655c.c., avendo fatto riferimento ad elementi inidonei ad assumere rilevanzaper operare il distinguo tra vendita ed appalto; il fatto che dovesserealizzarsi un progetto ad hoc per gli infissi non modifica la normalerealizzazione di infissi per qualsiasi tipo di cliente e per qualsiasi esigenza;non esiste un infisso standard e uno speciale, ma esistono i vari modelliche ciascun produttore realizza, che vengono adeguati all’immobile sulquale vanno installati;b) si ripropone la stessa censura sotto il profilo dell’apparenza dellamotivazione ai sensi dei nn. 4 e 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.,contestando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, vizio motivazionale, nullità del procedimento inrelazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.Il motivo è nel suo complesso infondato.La Corte d’appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ha accertatocome dalle risultanze istruttorie – in particolare dai documenti prodotti nelprocesso e dalle tre testimonianze assunte - emerga che le prestazionioggetto del contratto comprendevano “la preparazione e la redazione di unlaborioso progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creatoper uno specifico immobile e sulla base di peculiari richieste del cliente peri serramenti, che con tali peculiari caratteristiche andavano progettati,prodotti e consegnati”. Nel ricondurre, sulla base di tale accertamento, ilcontratto in esame al contratto d’appalto, la Corte d’appello si èuniformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, perdistinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitoreconsista sia in un dare che in un facere, occorre accertare “se l'attivitàlavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto allafornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero setale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze dellacontroparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituenteNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026l'oggetto principale del negozio” (così, da ultimo, Cass. n. 9389/2025). LaCorte d’appello ha appunto accertato che l’attività lavorativa volta allaproduzione degli infissi e serramenti era, nel caso in esame, prevalenterispetto alla fornitura del materiale, cosicché l’adattamento dei beni allespecifiche esigenze della controparte non era meramente accessorio estrumentale alla fornitura. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello haritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dal legislatore inmateria di appalto.2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.A) Il secondo motivo è articolato in due sotto motivi che contestano:a) ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 1362c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nullità del procedimento inrelazione all’art. 112 c.p.c.; la Corte d’appello ha ritenuto che il contrattosi fosse concluso con l’adesione alla proposta, in quanto il pagamentolascerebbe presumere di per sé una causa giustificativa e quindi uncontratto perfezionatosi; vi era poi la presenza della sottoscrizione delconiuge della ricorrente ritenuto suo rappresentante e la menzione nelladichiarazione per l’IVA agevolata del termine “contratto”; la Corted’appello ha però omesso di dare rilievo al comportamento successivotenuto dalle parti, in particolare la ricorrente, che con successiva e copiosacorrispondenza ha chiarito e ribadito di non ritenere sussistente alcunvincolo contrattuale; inoltre, il ragionamento di tipo presuntivo utilizzatodai giudici di merito arriva a ritenere accaduta la conclusione del contrattosulla base di fatti noti privi dei requisiti della gravità, precisione econcordanza;b) ai sensi del n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., nullità del procedimentoin relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115, 116,61 e 62 c.p.c.; il medesimo capo della sentenza è affetto da vizioprocedimentale al confine con il vizio motivazionale; si è di fronte adun’ipotesi di travisamento della prova, in quanto l’informazione probatoriaNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026riportata e utilizzata dai giudici è diversa e inconciliabile con quellacontenuta nell’atto.B) Il terzo motivo contesta, ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 1388 c.c.: la Corte d’appello ha ritenuto che lasottoscrizione per adesione del marito della ricorrente non solo avessedeterminato la conclusione del contratto, ma lo avesse fatto conimputazione degli effetti nei confronti della moglie, ricavandol’imputazione dal fatto che fosse appunto il marito della ricorrente e illegale rappresentante nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le circostanze che laricorrente avesse pagato la fattura di acconto, che il marito avessesottoscritto la proposta e che fosse rappresentante di un soggettoestraneo ai fatti ([OSCURATO:PERSONA]) non potevano deporre in favore della tesiche il marito avesse agito spendendo il nome della moglie; è così statoviolato l’art. 1388 c.c. che, tra i presupposti necessari per l’operativitàdella rappresentanza, annovera la spendita dei poteri, spendita qui nonindagata e confusa con il diverso tema della rappresentanza apparente.I motivi sono infondati. Con essi la ricorrente contesta che tra le parti siastato concluso il contratto d’appalto, in quanto non vi sarebbe stataaccettazione della proposta di controparte. La Corte d’appello avrebbedato rilievo a indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza(ossia il pagamento di un acconto, la sottoscrizione del coniuge dellaricorrente, la menzione nella dichiarazione per ottenere l’imposta sulvalore aggiunto agevolata del termine “contratto”), trascurando ilcomportamento successivo delle parti.La Corte d’appello ha motivato il ragionamento presuntivo che l’ha portataa ritenere dimostrata la conclusione del contratto, cosicché il relativo capodi sentenza non è affetto da nullità causata da vizio motivazionale.Neppure è ravvisabile il vizio di travisamento della prova, che – lo hannodi recente precisato le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.5792/2024 – ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in séNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio, contestando la ricorrente la valutazione degli elementi diprova posta in essere dal giudice d’appello. Il ragionamento seguito dallaCorte d’appello non appare poi censurabile sotto il profilo della violazionedegli artt. 2727 e seguenti c.c.: mediante richiamo alla pronuncia di primogrado, la Corte ha esaminato i singoli indizi (il versamento dell’accontocomputato in percentuale sul prezzo dell’appalto, non essendo credibile lapossibilità che l’attrice avesse versato quell’importo consistente durante lefasi della trattativa; la fattura pagata dalla ricorrente da cui risulta chel’acconto si riferisce al contratto; la dichiarazione per l’applicazionedell’aliquota agevolata del 10% in cui Natuzzi dichiara che si tratta diprestazioni di servizi dipendenti da contratto di fornitura d’opera, con ciòammettendo l’esistenza di un contratto tra le parti; un ordine di fornituradiretto a controparte in cui si richiamano i termini del contratto firmato dalmarito per conto della ricorrente, della quale era stato speso il nome)dalla cui complessiva considerazione ha ricavato la conclusione tra le partidel contratto de quo.Per quanto concerne in particolare il terzo motivo, si contesta che il maritoavesse agito spendendo il nome della moglie, spendita dei poteri che nonsarebbe stata indagata e sarebbe invece stata confusa con il diverso temadella rappresentanza apparente. Al riguardo, va ricordato che in tema dirappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del dirittoe dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede delterzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro lato, ancheun comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzola ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia statoeffettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. intal senso da ultimo Cass., n. 27349/2023).Orbene la Corte d’appello ha considerato le circostanze che chi avevasottoscritto l’ordine fosse il marito e convivente dell’attrice, che la stessaNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026ricorrente in sede di interrogatorio formale avesse affermato che era statoincaricato di richiedere un preventivo e del quale è risultato dimostrato inprimo grado il coinvolgimento “con altri soggetti impegnati nel cantiere enei vari sopralluoghi e nelle parziali esecuzione e consegna delle operedella Capoferri” (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), cosicché èrisultato provato un comportamento idoneo a ingenerare nel terzo laragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse statoeffettivamente e validamente conferito, con tutto ciò che ne è conseguito.4) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 3, comma 1, dell’art. 360c.p.c., violazione degli artt. 1655 c.c., 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/1992, 64del d.lgs. n. 206/2005 nel testo anteriore alla novella intervenuta con il d.lgs. n. 21/2014; falsa applicazione degli artt. 52 e 59 del d. lgs. n.206/2005, 11 delle disposizioni sulla legge in generale: l’attrice avevachiesto di accertare l’avvenuto recesso deducendo di avere stipulato inqualità di consumatore il contratto di fornitura degli infissi e di averecomunicato il recesso senza penalità previsto dalla normativaconsumeristica; la Corte d’appello ha ritenuto che la norma non possatrovare applicazione in quanto, nel caso in esame, si tratta di contratto diservizi, con termine per l’esercizio del diritto di recesso di sessanta giornidecorrente dalla data di stipulazione del contratto, e che comunque ildiritto di recesso sarebbe escluso trattandosi di beni confezionati sumisura o altamente personalizzati; il contratto, se contratto vi è stato,risale al 2004 e il recesso al 2009, cosicché trova applicazione la disciplinavigente al momento della conclusione del contratto, e quindi il d.lgs.50/1992, o la disciplina successiva del d.lgs. 206/2005, ma in entrambe leipotesi il diritto di recesso non trova limitazioni atte ad escluderlo nel casodi specie; in base a tali discipline, trattandosi di ipotesi in cui ilprofessionista non ha ottemperato all’obbligo di informazione circa il dirittodi recesso, il termine è di sessanta giorni per la fornitura di beni e dinovanta giorni dalla sottoscrizione del contratto per i servizi, ma il caso inNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026esame non può essere qualificato come contratto di servizi e non vi èstata la fornitura dei beni così che la ricorrente ha legittimamenteesercitato il proprio diritto a recedere.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiarespinto il proprio motivo di gravame che contestava l’applicabilità al casoin esame della disciplina prevista dal d.lgs. n. 206/2005, in quanto noncorrispondeva al vero l’affermazione del Tribunale, che al contrattostipulato nel 2004 non era applicabile la normativa sul recesso a tutela delconsumatore per i contratti stipulati fuori dai contratti commercialiintrodotta dal d.lgs. n. 206/2005, dato che l’istituto del recesso era giàprevisto dal d.lgs. n. 50/1992. La Corte d’appello ha rigettato il motivo digravame osservando come, in base agli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n.206/2005 e trattandosi di un contratto di appalto e conseguentemente dicontratto avente ad oggetto servizi, era spirato il termine di sessantagiorni decorrente dalla stipula del contratto previsto dal medesimo art. 52.Inoltre, ha ritenuto il giudice d’appello che il caso in esame rientra anchenelle ipotesi di esclusione prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 206/2005,trattandosi di “fornitura di beni confezionati su misura o chiaramentepersonalizzati”.Come riconosce la stessa ricorrente, al caso in esame, nel quale il recessoè stato fatto valere nel 2009, trova applicazione il d.lgs. n. 206/2005 el’art. 55, comma 2, lett. c), secondo la formulazione vigente al momentodel recesso della ricorrente, dispone che “salvo diverso accordo tra leparti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agliarticoli 64 e seguenti nei casi: [..] c) di fornitura di beni confezionati sumisura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possonoessere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente”.Come si è già visto, secondo l’accertamento in fatto del giudice di merito,oggetto del contratto era la preparazione e redazione di un progetto adhoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per lo specificoNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026immobile e sulla base di peculiari richieste della cliente. Si tratta,pertanto, di appalto d’opera (correttamente la ricorrente contesta laqualificazione del medesimo quale prestazione di servizi) che è consistitonella creazione di beni confezionati su misura e personalizzati, cosicché laricorrente non poteva esercitare il diritto al recesso di cui al codice delconsumo, recesso che ha d’altro canto esercitato dopo cinque anni dallaconclusione del contratto. Né si può obiettare che il contratto sia statoconcluso prima dell’entrata in vigore del codice del consumo.L’esclusione del diritto di recesso del consumatore nel caso di beniconfezionati su misura è infatti principio presente nel diritto europeo, e inquello italiano che l’ha recepito, sin dalla fine degli anni 1990. Il d.lgs. n.185/1999, di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione deiconsumatori in materia di contratti a distanza, ha infatti previsto all’art. 5,comma 3, lett. c), che “il consumatore non può esercitare il diritto direcesso per i contratti di fornitura di beni confezionati su misura ochiaramente personalizzati”. Su tale esclusione si è pronunciata la Corteeuropea di giustizia con la sentenza 21 ottobre 2020 (KG / ML, causa C-529/19) che ha ricordato come il considerando 49 della direttiva 2011/83ha sottolineato l’opportunità di prevedere alcune eccezioni al diritto direcesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dai localicommerciali, e come il diritto di recesso sia inappropriato nel caso di beniprodotti secondo le indicazioni del consumatore ovvero chiaramentepersonalizzati; l’art. 2 della direttiva al n. 4 ha stabilito che sono beniprodotti secondo le indicazioni del consumatore “i beni non prefabbricatiprodotti in base ad una scelta o decisione individuale del consumatore”;l’art. 16 della medesima direttiva prescrive che gli Stati membri nonprevedano il diritto di recesso nel caso di “fornitura di beni confezionati sumisura o chiaramente personalizzati”. La Corte di giustizia con la sentenzasopra citata, in una ipotesi di contratto di compravendita relativo ad unacucina, ha precisato che l’eccezione di cui all’appena citato art. 16 èNumero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026inerente all’oggetto stesso del contratto, ossia la produzione di un benefabbricato secondo le specifiche del consumatore, e non è subordinata alfatto che il contratto sia stato eseguito o sia in procinto di essere eseguitodal professionista.Pertanto, il caso in esame, nel quale risulta dall’accertamento in fatto delgiudice di primo grado che vi era stato un inizio dell’esecuzione delcontratto, rientra nelle ipotesi di esclusione del diritto al recesso delconsumatore, in quanto si è trattato appunto di un contratto d’appaltod’opera di beni che dovevano essere prodotti secondo le specificheindicazioni della ricorrente.5) Il quinto motivo contesta, ai sensi del n. 4, comma 1, dell’art. 360c.p.c., nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.: la domandadi accertamento di corretto esercizio del diritto di recesso era formulata inrelazione al recesso senza penalità previsto dalla normativaconsumeristica e che fosse di conseguenza accertato il venire meno dellacausa giustificativa del versamento della somma di euro 25.000,00,corrisposta durante la negoziazione; al fine di ottenere il medesimoeffetto, l’attrice proponeva altresì una domanda di accertamento dellarisoluzione del contratto per recesso illegittimo di controparte e unadomanda ulteriore volta a vedere accertata la risoluzione per mutuodissenso; il Tribunale, dopo avere qualificato il contratto come appalto edesclusa la possibilità per l’attrice di invocare la disciplina del recesso delconsumatore, applicava la disciplina del 1671 c.c.; sul punto la ricorrenteha proposto appello, contestando la violazione del principio delladomanda, avendo il giudice mutato la richiesta di accertamentodell’intervenuto recesso ai sensi del codice del consumo in domanda“autolesionista” di accertamento del recesso volontario ai sensi dell’art.1671 c.c., senza considerare le altre domande subordinate, in violazionedell’art. 112 c.p.c.Il motivo è fondato.Numero registro generale 9706/2021Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 25692/2026Data pubblicazione 22/09/2026Con l’atto d’appello, i cui motivi sono riportati alle pagg. 13-20 del ricorso,la ricorrente aveva censurato il capo di sentenza che aveva ritenutoassorbite le domande proposte in via subordinata e volte a recuperare lasomma pagata “senza penalità”, ossia l’intervenuta risoluzione delcontratto per inadempimento di controparte o per intervenuto mutuodissenso. Tale specifico motivo di gravame è stato del tutto pretermessodalla Corte d’appello, che è pertanto incorsa nel vizio di omessapronuncia, che la ricorrente ha correttamente veicolato richiamando ilparametro di cui al n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivoaccolto, rigettate le prime quattro censure, e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che si pronuncerà sulmotivo di gravame della ricorrente non esaminato.Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, rigettati i restanti motivi di ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diLecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25692/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris