CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te (101-L ORDINANZA sul ricorso 24820 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 01976400166), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CLDLSN64T66G2643) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CHNSFN65H13B1570); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 13; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 927/2017, depositata in data 22 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso con la convenuta, per inadempimento e inosservanza del termine oggetto di diffida ad adempiere, e la restituzione del doppio della caparra versata. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'attrice chiedeva la restituzione del doppio della caparra sulla base dell'accertamento della legittimità del proprio recesso dal preliminare. Il Tribunale di Bergamo, con la pronuncia n. 2202/2014, ha accertato il grave inadempimento della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] circa gli obblighi assunti con il contratto preliminare e, pronunciata la risoluzione del contratto, ha cniirlannato la nulli° Plech yr ll1 NUVVIsì GUdrEll - [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di curo 100.000. 2. La sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], che con il primo motivo di gravame ha lamentato il vizio di ultra/extra petizione avendo il Tribunale statuito in ordine alla domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attrice con l'atto di citazione, ma non più riportata in sede di precisazione delle conclusioni, avendo l'attrice, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., chiesto di accertare la legittimità del proprio recesso dal preliminare, domanda di cui il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità. Con la sentenza 22 giugno 2017, n. 927 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].).La ricorrente ha depositato memoria. Memoria è stata depositata anche dalla controricorrente, che ha anzitutto eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancanza del deposito dell'istanza munita di visto di trasmissione del fascicolo d'ufficio. L'eccezione è infondata in quanto l'istanza di trasmissione, peraltro non prevista a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 12844/2021), è presente agli atti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 189 c.p.c. e 2907 c.c.: controparte ha citato in giudizio la ricorrente chiedendo la risoluzione di diritto del preliminare per inosservanza del termine contenuto in una diffida ad adempiere, poi con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha cambiato strategia difensiva e ha proposto domanda di riconoscimento del proprio legittimo recesso, domanda che ha ribadito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per poi in appello tornare sui propri passi, riproponendo la richiesta originaria, però conservando la domanda di restituzione del doppio della caparra; la domanda originaria, di risoluzione, è stata quindi sostituita dalla seconda, di recesso, così che il Tribunale prima e la Corte d'appello poi si sarebbero dovuti limitare a dichiarare l'inammissibilità della domanda di recesso, introdotta tardivamente, senza "spingersi oltre, non potendo statuire su quella, ormai sostituita e rinunciata, di risoluzione". 2) Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il giudice d'appello avrebbe dovuto anche considerare il fatto storico dell'intervenuta rinuncia, da parte dell'attrice, alla domanda di risoluzione del preliminare; al riguardo la Corte d'appello si è limitata a richiamare "la stretta connessione della domanda non riproposta con quella esplicitamente reiterata", con affermazione apodittica e priva di argomentazioni a sostegno, con sostanziale omissione dell'esame del fatto decisivo. I motivi non possono essere accolti. Ad avviso della ricorrente prima il Tribunale e poi la Corte d'appello, confermando la prima pronuncia, sono andati extra petita, in quanto, se la seconda domanda era inammissibile perché tardivamente proposta, la prima domanda era stata rinunciata, rinuncia che non è stata considerata dal giudice del gravame. Al contrario, la Corte d'appello ha considerato la questione (questione e non fatto storico) della rinuncia della domanda di risoluzione del contratto preliminare da parte dell'attrice, facendo applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui "la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda" (così, da ultimo, Cass. n. 723/2021). Il giudice d'appello ha così ritenuto che la condotta processuale (in particolare, la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e il richiamo in essa presente al contenuto dell'atto di citazione) e la stretta connessione tra le due domande (stretta connessione che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, è evidente, trattandosi di domande fondate sulla medesima vicenda i cui fatti costitutivi sono comuni) dimostrano la mancata rinuncia alla domanda originariamente proposta. Non essendo tale domanda stata rinunciata, il Tribunale e la Corte d'appello non hanno violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell'accoglierla. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovu