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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 48054/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata , con conseguente revoca della misura custodiale in atto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto emesso in data 08/06/2022 dal Tribunale di Macerata a fronte della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in atto per i fatti di estorsione, rapina e tentato omicidio imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 3 e 5, cod. proc. pen. ed agli artt. 24 e 111 comma 1, Cost., oltre che con riferimento all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

In data 01/07/2022 dinnanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito il difetto di prova quanto agli adempimenti richiesti dal Presidente al Direttore della Casa circondariale di Teramo in ordine alla volontà della Giri, detenuta, di manifestare in apposito verbale la richiesta di partecipare o meno all'eventuale fine di rendere dichiarazioni; il Tribunale di fatto non ha reso una reale motivazione, essendosi limitato ad affermare che la Giri non aveva chiesto di essere sentita, senza tuttavia riscontrare se effettivamente fosse stato formato dal Direttore del carcere l'apposito verbale al fine di formalizzare la volontà della ricorrente in tal senso; al momento della celebrazione dell'udienza non era dunque stato assicurato alla detenuta il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a partecipare al processo, con conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la contraddittorietà della motivazione emerge dall'avere il Tribunale disatteso quanto dal medesimo disposto al fine di garantire il diritto di partecipazione della ricorrente al procedimento di riesame.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione al secondo motivo di appello relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., attesa l'intervenuta applicazione alla Giri di un provvedimento di espiazione pena definitiva per una durata che va oltre la scadenza del termine di fase; la difesa aveva esplicitamente dedotto il venire meno di tutte le esigenze cautelari attesa la presenza di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per espiazione di una pena definitiva di anni due, mesi due e giorni ventuno di reclusione, nonché mesi dieci di arresto; il Tribunale del riesame ha solo preso atto di questa circostanza, senza alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, novità ed incidenza della stessa sulla misura cautelare in essere; tale situazione risulta inoltre condizionata dalla valutazione relativa alla pericolosità della Giri effettuata dal perito nominato dal Tribunale, emergendo una mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa quanto alla questione pregiudiziale sollevata/ relativa alla possibile revoca mediante affidamento della Giri ai servizi sociali al fine di consentire l'ingresso della stessa in comunità terapeutica; ne consegue una violazione del diritto alla salute della Giri che permane in stato di custodia cautelare nonostante le nt. proprie condizioni di salute chiaramente evidenziate nella perizia; l'eventuale revoca della misura cautelare, atteso lo stato di detenzione per espiazione pena della Giri, avrebbe consentito l'inoltro di nuova richiesta al Tribunale si sorveglianza competente per consentirne l'ingresso in struttura terapeutica.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti.

2. La difesa della ricorrente ha correttamente dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 3 e 5, cod. proc. pen. ed agli artt. 24 e 111 comma 1, Cost., oltre che con riferimento all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

L'esame degli atti, consentito in relazione al vizio richiamato, ha evidenziato la fondatezza delle doglianze difensive e la presenza di una motivazione effettivamente contraddittoria, e in parte apparente, del Tribunale di Ancona, che ha pregiudicato il diritto fondamentale della Giri quanto alla partecipazione al "suo" procedimento.

Il Tribunale aveva disposto un puntuale adempimento, formalizzato e comunicato, che prevedeva che il Direttore della Casa circondariale di Teramo effettuasse uno specifico interpello, da verbalizzare formalmente, in ordine alla volontà della Giri, detenuta, al fine di verificare la volontà della stessa di partecipare o meno) per rendere dichiarazioni.

L'adempimento non risulta effettuato e portato a termine e della circostanza, puntualmente evidenziata dalla difesa in data primo luglio 2022, il Tribunale non ha preso atto, limitandosi in motivazione ad affermare che "quanto alla richiesta, disattesa per la difesa, di essere sentita per la imputata, debitamente informata del proprio diritto, va rilevato che la stessa non ha espressamente chiesto di essere sentita o comunque fatto valere con apposita istanza la richiesta di comparire personalmente per sviluppare motivi di difesa personali o per confutare specifici motivi attinenti la sicurezza; per cui mancando la prova che ciò le sia stato espressamente conculcato, a fronte di richiesta comunque assente".

La motivazione appare oggettivamente contraddittoria ed apodittica, in parte monca dal punto di vista logico nella sua parte finale.

Nonostante l'esplicita richiesta in tal senso da parte della difesa, affinché il Tribunale verificasse la realizzazione dell'adempimento, disposto dallo stesso Tribunale, quanto alla possibilità per la Giri di scegliere se partecipare o meno al procedimento nella data di udienza indicata, nessun verbale di comunicazione alla stessa in carcere della data di udienza e del diritto di eventualmente partecipare risulta richiamato dal ge Tribunale e si supera la questione senza affrontarla, affermando, apoditticamente, che la Giri non ha inoltrato richiesta di presenziare, mentre la domanda da porsi era invece se effettivamente la ricorrente fosse stata avvista al fine di eventualmente richiedere di partecipare.

Sul punto la motivazione, anche considerata l'esplicita allegazione in tal senso da parte della difesa in udienza, afferma che la stessa è stata informata del suo diritto, anche se non si comprende, in mancanza di puntuale indicazione dell'atto, in che momento sia stata effettivamente realizzata l'informazione in favore della stessa, con piena e riscontrata conoscenza del proprio diritto di partecipare ed esplicare il diritto di difesa.

In sostanza , il Tribunale non ha chiarito ed enucleato mediante quale atto la Giri fosse stata informata e agli atti non risulta acquisito il verbale di interpello, che il Tribunale stesso aveva disposto con onere a carico del Direttore del carcere di Teramo al fine di informare la ricorrente del proprio diritto a partecipare.

Deve conseguentemente essere affermata la fondatezza del primo motivo di ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata , con conseguente revoca della misura custodiale in atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto emesso in data 08/06/2022 dal Tribunale di Macerata a fronte della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in atto per i fatti di estorsione, rapina e tentato omicidio imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 3 e 5, cod. proc. pen. ed agli artt. 24 e 111 comma 1, Cost., oltre che con riferimento all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. In data 01/07/2022 dinnanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito il difetto di prova quanto agli adempimenti richiesti dal Presidente al Direttore della Casa circondariale di Teramo in ordine alla volontà della Giri, detenuta, di manifestare in apposito verbale la richiesta di partecipare o meno all'eventuale fine di rendere dichiarazioni; il Tribunale di fatto non ha reso una reale motivazione, essendosi limitato ad affermare che la Giri non aveva chiesto di essere sentita, senza tuttavia riscontrare se effettivamente fosse stato formato dal Direttore del carcere l'apposito verbale al fine di formalizzare la volontà della ricorrente in tal senso; al momento della celebrazione dell'udienza non era dunque stato assicurato alla detenuta il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a partecipare al processo, con conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la contraddittorietà della motivazione emerge dall'avere il Tribunale disatteso quanto dal medesimo disposto al fine di garantire il diritto di partecipazione della ricorrente al procedimento di riesame. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione al secondo motivo di appello relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., attesa l'intervenuta applicazione alla Giri di un provvedimento di espiazione pena definitiva per una durata che va oltre la scadenza del termine di fase; la difesa aveva esplicitamente dedotto il venire meno di tutte le esigenze cautelari attesa la presenza di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per espiazione di una pena definitiva di anni due, mesi due e giorni ventuno di reclusione, nonché mesi dieci di arresto; il Tribunale del riesame ha solo preso atto di questa circostanza, senza alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, novità ed incidenza della stessa sulla misura cautelare in essere; tale situazione risulta inoltre condizionata dalla valutazione relativa alla pericolosità della Giri effettuata dal perito nominato dal Tribunale, emergendo una mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa quanto alla questione pregiudiziale sollevata/ relativa alla possibile revoca mediante affidamento della Giri ai servizi sociali al fine di consentire l'ingresso della stessa in comunità terapeutica; ne consegue una violazione del diritto alla salute della Giri che permane in stato di custodia cautelare nonostante le nt. proprie condizioni di salute chiaramente evidenziate nella perizia; l'eventuale revoca della misura cautelare, atteso lo stato di detenzione per espiazione pena della Giri, avrebbe consentito l'inoltro di nuova richiesta al Tribunale si sorveglianza competente per consentirne l'ingresso in struttura terapeutica. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti. 2. La difesa della ricorrente ha correttamente dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 3 e 5, cod. proc. pen. ed agli artt. 24 e 111 comma 1, Cost., oltre che con riferimento all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. L'esame degli atti, consentito in relazione al vizio richiamato, ha evidenziato la fondatezza delle doglianze difensive e la presenza di una motivazione effettivamente contraddittoria, e in parte apparente, del Tribunale di Ancona, che ha pregiudicato il diritto fondamentale della Giri quanto alla partecipazione al "suo" procedimento. Il Tribunale aveva disposto un puntuale adempimento, formalizzato e comunicato, che prevedeva che il Direttore della Casa circondariale di Teramo effettuasse uno specifico interpello, da verbalizzare formalmente, in ordine alla volontà della Giri, detenuta, al fine di verificare la volontà della stessa di partecipare o meno) per rendere dichiarazioni. L'adempimento non risulta effettuato e portato a termine e della circostanza, puntualmente evidenziata dalla difesa in data primo luglio 2022, il Tribunale non ha preso atto, limitandosi in motivazione ad affermare che "quanto alla richiesta, disattesa per la difesa, di essere sentita per la imputata, debitamente informata del proprio diritto, va rilevato che la stessa non ha espressamente chiesto di essere sentita o comunque fatto valere con apposita istanza la richiesta di comparire personalmente per sviluppare motivi di difesa personali o per confutare specifici motivi attinenti la sicurezza; per cui mancando la prova che ciò le sia stato espressamente conculcato, a fronte di richiesta comunque assente". La motivazione appare oggettivamente contraddittoria ed apodittica, in parte monca dal punto di vista logico nella sua parte finale. Nonostante l'esplicita richiesta in tal senso da parte della difesa, affinché il Tribunale verificasse la realizzazione dell'adempimento, disposto dallo stesso Tribunale, quanto alla possibilità per la Giri di scegliere se partecipare o meno al procedimento nella data di udienza indicata, nessun verbale di comunicazione alla stessa in carcere della data di udienza e del diritto di eventualmente partecipare risulta richiamato dal ge Tribunale e si supera la questione senza affrontarla, affermando, apoditticamente, che la Giri non ha inoltrato richiesta di presenziare, mentre la domanda da porsi era invece se effettivamente la ricorrente fosse stata avvista al fine di eventualmente richiedere di partecipare. Sul punto la motivazione, anche considerata l'esplicita allegazione in tal senso da parte della difesa in udienza, afferma che la stessa è stata informata del suo diritto, anche se non si comprende, in mancanza di puntuale indicazione dell'atto, in che momento sia stata effettivamente realizzata l'informazione in favore della stessa, con piena e riscontrata conoscenza del proprio diritto di partecipare ed esplicare il diritto di difesa. In sostanza , il Tribunale non ha chiarito ed enucleato mediante quale atto la Giri fosse stata informata e agli atti non risulta acquisito il verbale di interpello, che il Tribunale stesso aveva disposto con onere a carico del Direttore del carcere di Teramo al fine di informare la ricorrente del proprio diritto a partecipare. Deve conseguentemente essere affermata la fondatezza del primo motivo di ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adem
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