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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01825/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, in data 17 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura per erronea applicazione di legge la mancata riqualificazione della tentata rapina impropria contestata nel delitto di tentato furto in abitazione (art. 56, 624-bis cod. pen.), risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello con il riferimento alle dichiarazioni acquisite, pienamente credibili, ha evidenziato l'assenza di dubbio quanto all'esercizio di una condotta violenta e minacciosa da parte del prevenuto, così da comprovare la qualificazione giuridica del fatto nei termini di cui all'imputazione); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, alla luce del principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la nneritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, in data 17 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura per erronea applicazione di legge la mancata riqualificazione della tentata rapina impropria contestata nel delitto di tentato furto in abitazione (art. 56, 624-bis cod. pen.), risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello con il riferimento alle dichiarazioni acquisite, pienamente credibili, ha evidenziato l'assenza di dubbio quanto all'esercizio di una condotta violenta e minacciosa da parte del prevenuto, così da comprovare la qualificazione giuridica del fatto nei termini di cui all'imputazione); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, alla luce del principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la nneritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il
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