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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 14477/2026

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a Forlì il 5/12/1960 avverso la sentenza emessa il 15/7/2025 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca degli importi derivanti da condotte di reato dichiarate estinte per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dichiarando la prescrizione delle condotte commesse in epoca antecedente al 3/8/2017, riconoscendo la continuazione con il più grave reato di bancarotta fraudolenta separatamente giudicato e determinando l'aumento di pena.

Veniva, altresì, confermata la confisca per equivalente del profitto del reato,sul presupposto che la parziale prescrizione del reato non ostava al mantenimento della misura ablativa sull'intero importo, in considerazione della natura ripristinatoria della confisca per equivalente.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati forr:nulati due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 43 cod. pen., ritenendo che i modelli, nei quali venivano indicati gli importi oggetto di compensazione a titolo di prestazioni previdenziali, erano stati predisposti dall'associazione di categoria (CNA), senza che il ricorrente avesse svolto alcuna attività materiale.

In buona sostanza, il mancato pagamento nei confronti dei dipendenti era dipeso dalla crisi di liquidità che, successivamente, conduceva al fallimento della società, mentre le comunicazioni erano automaticamente effettuate dalla CNA sulla base di quanto indicato nelle buste paga.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt.322-ter e 578- bis cod. pen., contestandosi, in primo luogo, la decisione di disporre la confisca del profitto del reato nei confronti dell'imputato, omettendo di considerare che il vantaggio era stato conseguito dalla società.

Né era condivisibile la tesi secondo cui, per effetto del fallimento della società, nei confronti di quest'ultima non si poteva procedere a confisca.

In subordine, si eccepisce che la confisca per equivalente non poteva essere applicata per la parte di profitto conseguente alle condotte ritenute prescritte, in considerazione della irretroattività del disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen.

A tal riguardo, la difesa evidenziava come la natura recuperatoria della confisca per equivalente era stata riconosciuta solo per effetto del mutamento giurisprudenziale conseguente alla decisione assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza "Massini", invocando l'impossibilità di applicare tale principio anche alle condotte pregresse.

3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2:11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, in maniera generica, si limita a riproporre la tesi secondo cui la condotta illecita non sarebbe a lui riconducibile, posto che i c.d.

"modelli Uniemens" venivano predisposti dalla CNA e, quindi, dall'associazione di categoria 2di cui l'imprenditore si avvaleva.

Si tratta di una prospettazione già esaminata in fatto da parte dei giudici di merito e ritenuta non dirimente, senza che si indichino le ragioni per cui tale conclusione dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria.

Occorre premettere che il modello Uniemens è una denuncia telematica mensile obbligatoria, che i datori di lavoro inviano all'INPS entro la fine del mese successivo a quello di competenza, contenente l'indicazione dei dati retributivi e contributivi individuali dei dipendenti.

È di tutta evidenza che, a prescindere dal f..3tto che la comunicazione fosse materialmente formata e inviata dalla CNA, i dati essa contenuta erano forniti dal datore di lavoro, il che esclude qualsivoglia possibilità per l'imputato di far valere la sua estraneità al fatto.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene all'omessa disposizione della confisca nei confronti della società, sul presupposto che quest'ultima sia fallita.

Premesso che il fallimento non è ostativo alla confisca deve, tuttavia, rilevarsi che la possibilità di disporre l'ablazione nei confronti dell'ente non impedisce che la medesima confisca possa essere disposta anche nei confronti del legale rappresentante, autore del reato, ove si ritenga che quest'ultimo abbia beneficiato del profitto conseguente al reato.

Nel caso di specie risulta che l'imputato è stato condannato per bancarotta fraudolenta, il che corrobora la tesi secondo cui il beneficio derivante dal reato non sia andato a vantaggio della società, quanto piuttosto del suo legale rappresentante.

Quanto detto comporta che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare le ragioni ostative alla confisca, non essendo sufficiente dedurre la mera astratta possibilità che la misura ablatoria fosse disposta a carico dell'ente, anziché dell'autore del reato.

3.1. Per quanto attiene, invece, alla richiesta di ridurre l'importo suscettibile di confisca, in considerazione dell'intervenuta prescrizione delle condotte antecedenti al 3/8/2017, il motivo è fondato.

Il tema risente della diversa qualificazione giuridica attribuita alla confisca per equivalente che, secondo la pregressa consolidata giurisprudenza di questa Corte, assolveva ad una funzione punitiva, il che impediva la confisca per equivalente in relazione al profitto conseguito per effetto di un reato prescritto.

Successivamente, si è affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ,ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di 3derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez.U., n. 13783 del 2024, dep :, 2025, Massini, Rv. 287756-03).

Prendendo spunto dal mutamento giurispruderíziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, questa Corte ha ritenuto che non è legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, relativo all'affermazione della natura ripristinatoria della confisca per equivalente, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (Sez.6, n. 25200 del 18/6/2025, Rossi, Rv.288488).

Quanto detto comporta che, a fronte di condotte realizzate in epoca precedente rispetto alla sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale che ha affermato la natura recuperatoria della confisca per equivalente (ove limitata all'ablazione del profitto), deve continuare a trovare applicazione il precedente orientamento che escludeva la possibilità di disporre la confisca per equivalente sulla base di una sentenza dichiarativa della prescrizione.

4. Applicando tale principio al caso di specie, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla confisca per equivalente disposta in relazione ai fatti commessi antecedentemente al 3 agosto 2017.

La Corte di appello dovrà, pertanto, procedere alla rideterminazione del quantum suscettibile di confisca per equivalente, escludendo la porzione di profitto derivante da condotte di reato prescritte, limitando l'ablazione al solo profitto maturato per effetto di condotte successive al 3 agosto 2017.

Il ricorso è inammissibile nel resto.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Forlì il 5/12/1960 avverso la sentenza emessa il 15/7/2025 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca degli importi derivanti da condotte di reato dichiarate estinte per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dichiarando la prescrizione delle condotte commesse in epoca antecedente al 3/8/2017, riconoscendo la continuazione con il più grave reato di bancarotta fraudolenta separatamente giudicato e determinando l'aumento di pena. Veniva, altresì, confermata la confisca per equivalente del profitto del reato,sul presupposto che la parziale prescrizione del reato non ostava al mantenimento della misura ablativa sull'intero importo, in considerazione della natura ripristinatoria della confisca per equivalente. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati forr:nulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 43 cod. pen., ritenendo che i modelli, nei quali venivano indicati gli importi oggetto di compensazione a titolo di prestazioni previdenziali, erano stati predisposti dall'associazione di categoria (CNA), senza che il ricorrente avesse svolto alcuna attività materiale. In buona sostanza, il mancato pagamento nei confronti dei dipendenti era dipeso dalla crisi di liquidità che, successivamente, conduceva al fallimento della società, mentre le comunicazioni erano automaticamente effettuate dalla CNA sulla base di quanto indicato nelle buste paga. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt.322-ter e 578- bis cod. pen., contestandosi, in primo luogo, la decisione di disporre la confisca del profitto del reato nei confronti dell'imputato, omettendo di considerare che il vantaggio era stato conseguito dalla società. Né era condivisibile la tesi secondo cui, per effetto del fallimento della società, nei confronti di quest'ultima non si poteva procedere a confisca. In subordine, si eccepisce che la confisca per equivalente non poteva essere applicata per la parte di profitto conseguente alle condotte ritenute prescritte, in considerazione della irretroattività del disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. A tal riguardo, la difesa evidenziava come la natura recuperatoria della confisca per equivalente era stata riconosciuta solo per effetto del mutamento giurisprudenziale conseguente alla decisione assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza "Massini", invocando l'impossibilità di applicare tale principio anche alle condotte pregresse. 3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2:11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, in maniera generica, si limita a riproporre la tesi secondo cui la condotta illecita non sarebbe a lui riconducibile, posto che i c.d. "modelli Uniemens" venivano predisposti dalla CNA e, quindi, dall'associazione di categoria 2di cui l'imprenditore si avvaleva. Si tratta di una prospettazione già esaminata in fatto da parte dei giudici di merito e ritenuta non dirimente, senza che si indichino le ragioni per cui tale conclusione dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria. Occorre premettere che il modello Uniemens è una denuncia telematica mensile obbligatoria, che i datori di lavoro inviano all'INPS entro la fine del mese successivo a quello di competenza, contenente l'indicazione dei dati retributivi e contributivi individuali dei dipendenti. È di tutta evidenza che, a prescindere dal f..3tto che la comunicazione fosse materialmente formata e inviata dalla CNA, i dati essa contenuta erano forniti dal datore di lavoro, il che esclude qualsivoglia possibilità per l'imputato di far valere la sua estraneità al fatto. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene all'omessa disposizione della confisca nei confronti della società, sul presupposto che quest'ultima sia fallita. Premesso che il fallimento non è ostativo alla confisca deve, tuttavia, rilevarsi che la possibilità di disporre l'ablazione nei confronti dell'ente non impedisce che la medesima confisca possa essere disposta anche nei confronti del legale rappresentante, autore del reato, ove si ritenga che quest'ultimo abbia beneficiato del profitto conseguente al reato. Nel caso di specie risulta che l'imputato è stato condannato per bancarotta fraudolenta, il che corrobora la tesi secondo cui il beneficio derivante dal reato non sia andato a vantaggio della società, quanto piuttosto del suo legale rappresentante. Quanto detto comporta che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare le ragioni ostative alla confisca, non essendo sufficiente dedurre la mera astratta possibilità che la misura ablatoria fosse disposta a carico dell'ente, anziché dell'autore del reato. 3.1. Per quanto attiene, invece, alla richiesta di ridurre l'importo suscettibile di confisca, in considerazione dell'intervenuta prescrizione delle condotte antecedenti al 3/8/2017, il motivo è fondato. Il tema risente della diversa qualificazione giuridica attribuita alla confisca per equivalente che, secondo la pregressa consolidata giurisprudenza di questa Corte, assolveva ad una funzione punitiva, il che impediva la confisca per equivalente in relazione al profitto conseguito per effetto di un reato prescritto. Successivamente, si è affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ,ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di 3derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez.U., n. 13783 del 2024, dep :, 2025, Massini, Rv. 287756-03). Prendendo spunto dal mutamento giurispruderíziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, questa Corte ha ritenuto che non è legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, relativo all'affermazione della natura ripristinatoria della confisca per equivalente, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (Sez.6, n. 25200 del 18/6/2025, Rossi, Rv.288488). Quanto detto comporta che, a fronte di condotte realizzate in epoca precedente rispetto alla sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale che ha affermato la natura recuperatoria della confisca per equivalente (ove limitata all'ablazione del profitto), deve continuare a trovare applicazione il precedente orientamento che escludeva la possibilità di disporre la confisca per equivalente sulla base di una sentenza dichiarativa della prescrizione. 4. Applicando tale principio al caso di specie, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla confisca per equivalente disposta in relazione ai fatti commessi antecedentemente al 3 agosto 2017. La Corte di appello dovrà, pertanto, procedere alla rideterminazione del quantum suscettibile di confisca per equivalente, escludendo la porzione di profitto derivante da condotte di reato prescritte, limitando l'ablazione al solo profitto maturato per effetto di condotte successive al 3 agosto 2017. Il ricorso è inammissibile nel resto. P.Q. P.Q.M
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