CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 01783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 16 dicembre 2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza nella parte in cui ha tenuto conto della recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato, sebbene ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, risulta manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059); Considerato, quanto alla ritenuta recidiva, d'altro canto, che il rilrerimento alla circostanza che i beni oggetto della ricettazione provengano da una pluralità di furti, dando atto dei contatti con ambienti criminali, sia coerente con la conclusione in termini di una marcata pericolosità del ricorrente; Considerato che la seconda doglianza, che deduce un vizio di motrvazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere finalizzata a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice a pagina 2 della sentenza impugnata ha ampiamente individuato, con argomentazioni prive delle lamentate criticità, gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -e estensore