CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che il provvedimento venga cassato con ogni consequenziale provvedimento di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 13/12/2021 - ha parzialmente riformato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ed ha sostituito in relazione al capo 1) dell'imputazione la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli art.416 cod. pen., 81, 110 cod. pen. art. 4 della I. n. 401 del 1989. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli art. 273, 292 e 125 cod. proc. pen., nonché art. 6 Conv. EDU e art. 24 e 111 Cost. in considerazione della nullità dell'ordinanza genetica per difetto di motivazione: l'ordinanza genetica difetta totalmente di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in presenza di una mera valutazione cumulativa da parte del Gip, senza differenziare le singole posizioni, con ciò evidenziandosi un difetto di autonoma valutazione con violazione del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. pen., senza alcuna possibilità del Tribunale del riesame di integrare sul punto la motivazione; la motivazione pur esistendo graficamente non evidenzia l'iter argomentativo seguito dal Gip per giungere ad applicare la misura della custodia in carcere. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416 cod. pen.; l'identificazione del Carnovale è assolutamente generica, ci si è basati sulla attribuzione di una serie di utenze cellulari utilizzate per la connessione ad internet e per l'accesso a Skype con diversi nickname; il percorso seguito dal Tribunale del riesame è del tutto congetturale, con particolare riferimento alla chiamata effettuata presso il servizio clienti Wind ed inoltre quanto al contatto avuto con la moglie (rispettivamente in data 9 e 5 maggio 2017). 2.2.1. Con una seconda censura articolata all'interno del secondo motivo il ricorrente ha dedotto "illogicità della motivazione anche in relazione alla ritenuta gravità indiziaria afferente alla partecipazione del ricorrente al presunto sodalizio"; il Tribunale del riesame ha fatto un uso atomistico e parcellizzato delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che non poteva assolutamente essere considerato una fonte a carico del Carnovale, avendo narrato M fatti e circostanze diversi ed avvenuti in diverso contesto territoriale; non vi è alcun reale elemento a riscontro dell'inserimento del ricorrente nel gruppo investigato e di fatto mai avrebbe potuto inserirsi o svolgere ruoli di primo piano "sbucando dal nulla"; la portata del comportamento investigato, la sua limitata rilevanza, per un periodo temporale del tutto limitato, in assenza di contatti con altri soggetti coinvolti nelle attività oggetto di contestazione, non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame;dunque, non era possibile attribuire allo stesso una condotta di partecipazione all'associazione; ne consegue anche l'impossibilità di attribuire allo stesso Carnovale un ruolo qualificato di vertice all'interno dell'associazione a delinquere, la motivazione sul punto è apodittica, mentre il ruolo svolto dallo stesso era assolutamente secondario atteso che "sarebbe stato sbattuto fuori dopo appena un mese", non essendo mai emerso un suo ruolo di direzione e organizzazione. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, perché manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all'art.275 cod. proc. pen.; l'ordinanza merita di essere annullata anche in relazione alle esigenze cautelari; ricorre un'evidente omissione di motivazione essendosi il Tribunale limitato a riportare delle sentenze della Corte di cassazione, in mancanza di elementi concreti sulla base dei quali poter ritenere la concretezza e l'attualità delle esigenze tenuto conto della presunta limitata partecipazione per un periodo di soli due mesi nel luglio settembre 2016, mentre la cessazione della condotta è identificata come da imputazione nell'anno 2019, nonché tenuto conto del fatto che il ricorrente è stato "sbattuto fuori" nell'agosto del 2016; sono assenti sia attualità che concretezza ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati. 2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni da ritenere generiche perché non correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Carnovale, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame, che ha parzialmente modificato l'ordinanza genetica applicando al ricorrente la misura degli arresti domiciliari, si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle condotte imputate provvisoriamente al Carnovale, motivando esplicitamente in ordine all'identificazione dello stesso, chiarendo il contesto nell'ambito del quale maturavano gli accordi criminosi dell'associazione per delinquere al fine di commettere le plurime condotte oggetto di contestazione. 5. Si palesa in tal senso la genericità del primo motivo di ricorso che, pur sostenendo la mancanza di motivazione quanto alle esigenze cautelari nell'ambito dell'ordinanza del Gip perché la relativa valutazione sarebbe stata effettuata cumulativamente, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, dedicando un apposito paragrafo alla trattazione di ciascuno di questi temi, tra l'altro riferito alla diversa misura prescelta in luogo dell'originaria misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso (non apparendo a tal fine sufficiente la mera indicazione di un numero di pagina dell'ordinanza genetica). Nell'articolare i propri motivi il Carnovale non ha fatto ( gi altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame, che, nel proporre le proprie conclusioni, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il controllo del tribunale del riesame in merito all'autonoma valutazione compiuta dal giudice dell'udienza preliminare va operata sulla base del complessivo contenuto del provvedimento, non essendo decisiva la circostanza che, per ragioni grafiche od espositive, la valutazione delle esigenze cautelari o dei gravi indizi di colpevolezza sia inserita in un paragrafo diverso da quello relativo al reato contestato all'indagato che ha dedotto il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, Palazzo, Rv. 272179-01). In tal senso occorre osservare che ricorre un'autonoma valutazione anche quando questa si concretizzi in una condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempre che emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274403-01), come in concreto avvenuto nel provvedimento impugnato. 6. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del Carnovale nell'ambito dell'imputazione ascritta. In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e complesse attività, anche tecniche ed informatiche, che portavano all'identificazione del Carnovale , con riferimento ad utenze cellulari e nickname utilizzati per l'accesso alla rete, gli accertamenti di polizia giudiziaria (intercettazioni ambientali ed informatiche sulla piattaforma Skype), i riscontri espliciti quanto all'accesso al servizio clienti di compagnia telefonica e ai contatti con la moglie proprio dalle utenze osservate, oltre ad una serie di rilevanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di testimoni ascoltati in fase di indagine, che hanno rappresentato compiuto riscontro del contesto criminale indagato e della particolare struttura dell'associazione per delinquere nell'ambito della quale doveva essere inquadrata la condotta posta in essere dal ricorrente, tra l'altro in un ambito temporale assai più ampio di quello solo frammentariamente riportato in ricorso, proprio in considerazione dello specifico ruolo ricoperto dal Carnovale, titolare del software che consentiva l'organizzazione e strutturazione della piramide associativa dedita alla realizzazione di un illecito e amplissimo sistema di gioco online illecito. Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente, attesa la particolare rilevanza del ruolo dallo stesso svolto all'interno dell'associazione per delinquere dedita al gioco d'azzardo abusivo online. Si è poi evidenziata la scaltrezza nell'affrontare il proprio ruolo, certamente in posizione apicale, anche considerata l'affermazione riportata dall'Erra secondo la quale il Carnovale era uno dei proprietari del software che rendeva possibile la capillare gestione del gioco clandestino sul territorio italiano. La particolare rilevanza dell'elemento intenzionale, desumibile dalla pluralità di condotte poste in essere per un arco di tempo assai rilevante, le allarmanti modalità della condotta, la diffusività e articolazione della struttura criminale, della quale il Carnovale si palesava come uno dei principali ed esperti gestori, sono tutti elementi che hanno portato il Tribunale del riesame, in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza genetica, a superare, con dovizia di argomenti e in base ad una piena ed esplicita considerazione, gli elementi oggetto di deduzione difensiva. 7. Deve essere, quindi, rilevata l'infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], acquisite in sede d'indagine, e con riferimento alla documentazione acquisita e all'attività d'indagine espletata, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del Carnovale, le modalità con le quali si giungeva all'identificazione dello stesso, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo anche in diversi contesti criminali, attesa la portata e ampiezza, oltre che capillare diffusività, delle attività illecite poste in essere. Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario, con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame. 7. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato ancora una volta la genericità degli elementi posti a base dell'identificazione del Carnovale e alla sua partecipazione all'associazione per delinquere, contrariamente a quanto approfonditamente evidenziato nella propria logica e persuasiva motivazione dal Tribunale del riesame. Nell'affermare la ricorrenza di un percorso giustificativo del tutto congetturale, il ricorrente non solo non si confronta adeguatamente con la motivazione, ma sottolinea la portata a suo dire risolutiva di una parte soltanto degli elementi valutati in tal senso dal Tribunale già richiamati. 7.1. Anche la seconda censura articolata all'interno del secondo motivo di ricorso appare infondata perché caratterizzata da un'allegazione difensiva a carattere generico, in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale del riesame. La difesa ha, infatti, escluso che le dichiarazioni del Gennaro potessero rappresentare un elemento valido al fine di compendiare la gravità indiziaria richiesta. Anche in questo caso l'allegazione difensiva non tiene conto del complesso, assai più ampio, di argomentazioni proposte dal Tribunale, che ha tenuto conto delle dichiarazioni del Gennaro, le ha collocate correttamente in un determinato periodo temporale ed in un ambito territoriale specifico. Emerge inoltre la valutazione approfondita di tali dichiarazioni anche in correlazione con gli altri molteplici dati emergenti dalle attività captative, quanto al ruolo in seguito assunto dal Carnovale all'interno dell'associazione per delinquere investigata (diversa da quella alla quale aveva originariamente partecipato e descritta dal Gennaro, che richiamava la particolare autorevolezza e capacità del Carnovale, anche dal punto di vista tecnico e di controllo degli introiti e gestione e divisione degli stessi), alla sua particolare cognizione quanto ai meccanismi di funzionamento della stessa ed alla suddivisione dei proventi e dei ruoli. Nel considerare un insieme di elementi assai significativi, con i quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, il Tribunale ha anche evidenziato il ruolo di particolare preminenza del Carnovale, che gestiva una delle strutture principali della piramide associativa, controllava che non venissero sottratti utili da partecipi infedeli e gestiva la piattaforma in questione anche grazie alla proprietà del software di riferimento. 8. Identica considerazione vale per la doglianza relativa alla valutazione delle esigenze cautelari articolata con il terzo motivo. Sul punto occorre rilevare una sostanziale genericità del motivo, che non si raffronta compiutamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito, in modo analitico e privo d'illogicità, l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagato, attesa la sua competenza in materia informatica e la sua piena consapevolezza sia quanto alle diverse articolazioni e modalità di gestione del gioco online non autorizzato, che quanto alle modalità del fatto, caratterizzato da particolare intensità e continuità delle condotte poste in essere ed oggetto di imputazione provvisoria. Si è, inoltre, chiaramente tenuto conto della personalità del Carnovale, in relazione alle modalità allarmanti della condotta, alla mancanza di un impiego lavorativo, con la conseguente scelta di agire per il perseguimento di profitti mediante la realizzazione di condotte illecite, oltre che della protrazione di tali condotte per un intervallo temporale assai consistente, elemento questo indicativo di un sostanziale sistema e modus vivendi adottato dal ricorrente, con conseguente piena diagnosi di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie a carico dello stesso. In tal senso, occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 9. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare delle condotte contestate, evidenziano l'infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzat