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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:T:2025:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0748_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑748/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento di capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Nozione di “che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Certezza del diritto – Parità di trattamento»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 50‑60)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 68, 69, 73, 80‑85)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 70, 71)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Termine per presentare una domanda di riesame non fissato da una disposizione di diritto dell’Unione – Brevità del termine – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 72, 78)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, §1, g), 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 90‑92, 142, 147, 154, 161, 172, 195, 207)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 93, 94, 166‑170, 186, 187, 192, 201, 202)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 107‑117)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Principale proprietario di un grande produttore russo di fertilizzanti – Controllo attraverso una fiduciaria – Inclusione [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/1529] (v. punti 124‑134, 141, 143)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore dei fertilizzanti – Inclusione [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 148‑152, 171, 189, 193)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile – Interpretazione estensiva [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572 art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 156‑159)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 174, 184, 185, 188)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto alla libertà di riunione e di associazione e del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 12 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 219, 229‑238)

13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto alla libertà di riunione e di associazione e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 12, 17 e 52 § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 220‑228)

14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 243‑247)

15. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 248‑250)

16. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 251) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0748_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑748/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento di capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Nozione di “che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Certezza del diritto – Parità di trattamento» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 50‑60) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 68, 69, 73, 80‑85) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 70, 71) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Termine per presentare una domanda di riesame non fissato da una disposizione di diritto dell’Unione – Brevità del termine – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 72, 78) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, §1, g), 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 90‑92, 142, 147, 154, 161, 172, 195, 207) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 93, 94, 166‑170, 186, 187, 192, 201, 202) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 107‑117) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Principale proprietario di un grande produttore russo di fertilizzanti – Controllo attraverso una fiduciaria – Inclusione [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/1529] (v. punti 124‑134, 141, 143) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore dei fertilizzanti – Inclusione [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 148‑152, 171, 189, 193) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile – Interpretazione estensiva [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572 art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 156‑159) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 174, 184, 185, 188) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto alla libertà di riunione e di associazione e del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 12 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 219, 229‑238) 13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto alla libertà di riunione e di associazione e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 12, 17 e 52 § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 220‑228) 14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 243‑247) 15. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 248‑250) 16. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n.n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 251) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris