Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45781/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 19 luglio 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

4. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi, con i quali si contesta la violazione della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

5. Il ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 19 luglio 2013 e sospeso per 222 giorni, risulta decorso il 29 agosto 2021 e, dunque, prima del 18 ottobre 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dalla ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, qLando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); vizio che non caratterizza di certo la sentenza impugnata.

In favore della ricorrente, tuttavia, possono essere estesi gli effetti dell'impugnazione proposta dall'altro ricorrente, concorrente nel medesimo reato.

Invero, «l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente>> (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814).

7. Deve essere rilevata, pertanto, l'estinzione del reato, essendo decorso il termine massimo di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 19 luglio 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. 4. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi, con i quali si contesta la violazione della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. 5. Il ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 19 luglio 2013 e sospeso per 222 giorni, risulta decorso il 29 agosto 2021 e, dunque, prima del 18 ottobre 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dalla ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, qLando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); vizio che non caratterizza di certo la sentenza impugnata. In favore della ricorrente, tuttavia, possono essere estesi gli effetti dell'impugnazione proposta dall'altro ricorrente, concorrente nel medesimo reato. Invero, «l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente>> (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814). 7. Deve essere rilevata, pertanto, l'estinzione del reato, essendo decorso il termine massimo di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto
Sentenza Cassazione n. 45781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris