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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 26842/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s.eftt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che, avendo ritenuto non utilmente espiato il periodo di esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova fino al 27 luglio 2020, ha dichiarato non estinta la pena dallo stesso espiata dal 9 luglio 2019 al 27 luglio 2020.

Crescenzo era stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 16 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), con riferimento alla pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 4 luglio 2016, divenuta definitiva, in ordine al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso nel mese di settembre 2011.

2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che Crescenzo, raggiunto da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere il 7 ottobre 2021, non aveva avuto la possibilità di colloquiare con il proprio difensore e, in ogni caso, di partecipare all'udienza del successivo 19 ottobre 2021.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante la motivazione del provvedimento lasciasse intendere che la mancata esposizione avrebbe riguardato i fatti successivi al 27 luglio 2020, nel dispositivo era stata dichiarata non estinta la pena dal 9 luglio 2019 al 27 luglio 2020.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che al condannato il 5 ottobre 2020 era stato riconosciuto il beneficio della riduzione di giorni novanta della espiazione della pena, circostanza sintomatica del fatto che lo stesso fino a tale data era stato sottoposto alla misura alternativa con esito favorevole ed aveva positivamente dato esecuzione alla misura alternativa.

2.4. Con il quarto motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe offerto alcuna valutazione degli aspetti del periodo di prova trascorso dal condannato nell'inosservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia sotto il profilo della gravità oggettiva, che sotto quella soggettiva del comportamento, che aveva dato luogo alla revoca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.1.

Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) ha introdotto il comma 1- bis dell'art. 678 cod. proc. pen., successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2. d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'art. 146 cod. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede alla norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell'udienza.

Pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale dovrà quindi procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti, a prescindere dal fatto che il giudice di merito abbia o meno provveduto nelle modalità indicate nell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.2.

La giurisprudenza di legittimità, chiamata a esprimersi in materia di procedimento esecutivo, infatti, ha avuto modo di chiarire che, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché, sotto tale veste, deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del L._ -1 principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Giarletta, Rv. 280533).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve qualificare il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s.eftt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che, avendo ritenuto non utilmente espiato il periodo di esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova fino al 27 luglio 2020, ha dichiarato non estinta la pena dallo stesso espiata dal 9 luglio 2019 al 27 luglio 2020. Crescenzo era stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 16 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), con riferimento alla pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 4 luglio 2016, divenuta definitiva, in ordine al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso nel mese di settembre 2011. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che Crescenzo, raggiunto da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere il 7 ottobre 2021, non aveva avuto la possibilità di colloquiare con il proprio difensore e, in ogni caso, di partecipare all'udienza del successivo 19 ottobre 2021. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante la motivazione del provvedimento lasciasse intendere che la mancata esposizione avrebbe riguardato i fatti successivi al 27 luglio 2020, nel dispositivo era stata dichiarata non estinta la pena dal 9 luglio 2019 al 27 luglio 2020. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che al condannato il 5 ottobre 2020 era stato riconosciuto il beneficio della riduzione di giorni novanta della espiazione della pena, circostanza sintomatica del fatto che lo stesso fino a tale data era stato sottoposto alla misura alternativa con esito favorevole ed aveva positivamente dato esecuzione alla misura alternativa. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe offerto alcuna valutazione degli aspetti del periodo di prova trascorso dal condannato nell'inosservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia sotto il profilo della gravità oggettiva, che sotto quella soggettiva del comportamento, che aveva dato luogo alla revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) ha introdotto il comma 1- bis dell'art. 678 cod. proc. pen., successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2. d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'art. 146 cod. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede alla norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. Pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale dovrà quindi procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti, a prescindere dal fatto che il giudice di merito abbia o meno provveduto nelle modalità indicate nell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.2. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a esprimersi in materia di procedimento esecutivo, infatti, ha avuto modo di chiarire che, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché, sotto tale veste, deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del L._ -1 principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Giarletta, Rv. 280533). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve qualificare il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli att
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