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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22400/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28185/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. u.s., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano , n. 986 /20 21 , depositata il 29marzo 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 [OSCURATO:PERSONA] di affari altrui –Questioni processuali dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 32.940,00 a titolo di corrispettivo per i servizi di classificazione del rischio di credito (credit rating) relativo all’azienda,eseguiti con riferimento agli anni 2016 e 2017 sulla base di contratto di durata triennale stipulato nel 2015.

Vi si oppose l’ingiunta, eccependo l’esistenza dipattuizioni volte a limitare la durata del contratto ad una sola annualità (2015) e l’omessa prova dell’esecuzione dell’attivitàcontestata.

Con sentenza n. 6550/2019 del 3 luglio 2019 il Tribunale rigettò l’opposizione.

2. S .

O .

A . [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò tale decisione deducendo che erroneamente era stato ritenuto che: —sussistesse un impegno contrattuale anche per gli anni 2016 e 2017, quando viceversa fra le parti l’accordo era stato limitato alla prima annualità del 2015 (circostanza in ordine alla quale insistette per l’ammissione di prova testimoniale); — con la mail del 4 aprile 2016 essa appellante avesse inteso recedere dal contratto, atteso che tale mail conteneva solo conferma degli accordi intercorsi per la limitazione del vincolo negoziale al primo anno; — la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avesse provato l’esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il corrispettivo.

3. Con sentenza n. 986 /20 21 , depositat a il 29 marzo 2021, la Corte d’appello di Milanoha rigettato l’appello rilevando che: — i l contratto prodotto dall’appellata sub doc. 3 prevede va espressamente una sua durata per 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione (25 marzo 2015), con automatico rinnovo annuale salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di sei mesi e fermo il diritto di recesso di cui alle condizioni generali allegate; — la prova per testi chiesta per dimostrare l’esistenza di un accordo intervenuto all’atto della definizione del nuovo contratto di redazione, nel senso che allo scadere della prima annualità (e quindi una volta redatto il documento di rating del 2015) il co ntratto si sarebbe sciolto, era inammissibile per il divieto posto dall’art. 2722 cod. civ., trattandosi di patto contrario al contenuto del documento di formazione contestuale; —il tenore della mail inviata dall’appellante in data 4 aprile 20 16 era incompatibile con un accordo già intervenuto circa la limitazione della durata del contratto, trattandosi all’evidenza di una dichiarazione di recesso, che come tale era stata correttam ente valutatadal Tribunale; —con l’atto d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva negatodi aver voluto con ciò esprimere una volontà di recesso (omettendo qualsiasi confutazione degli argomenti addotti al riguardo nella sentenza impugnata), discendendone che non era nemmeno necessario verificare l’efficacia della comunicazione sotto questo profilo, ribadendosi la durata triennale del contratto; — q uanto all’esecuzione della controprestazione a carico dell’appellata era vero che la Cer ved per il 2016 aveva predisposto una relazione riproducente quella formulata per l’anno precedente, ma ciò dovevaritenersi avesse fatto a fronte dell’inadempimento della controparte, sulla quale gravava un imprescindibile onere di collaborazione; — perdu rando tale inadempimento dell’appellante, p er quel che riguarda la terza annualità la prestazione dell’appellata doveva ritenersi integrata dalla mera disponibilità ad eseguirla.

4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.propone ricorso per cassazione affidato a tr e motivi , cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositando controricorso.

È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.2722 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibili le istanze istruttorie.

Premesso che, a supporto delle proprie tesi difensive, essa aveva formulato in primogrado, con la memoria ex art. 183, comma sesto , num. 2, cod. proc. civ., richiesta di prova per testi su dieci capitoli testualmente ritrascritti in ricorso, rileva che la Corte non avrebbe potuto affermarne l’inammissibilità, in difetto di eccezione di parte.

Rimarca di aver sempre reiterato in secondo grado tale richiesta, insistendo per l’ammissionedelle prove.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: omessa contestazione dei fatti e delle circostanze dedotte dalla ricorrente in ordine all’accordo intercorso tra le parti».

Sostiene che la descrizione della vicenda e dell’accordo tra le parti in ordine alla durata del rapporto non era stat a specificamente contestata dall’opposta e che , pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la fondatezza dell’opposizione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, c. 1, n. 5) – insussistenza dell’adempimento della Cerved rilevato dalla Corte d’appello di Milano» (così, testualmente, nell’intestazione).

Lamenta che erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che fosse stata data prova del regolare svolgimento dell’attività da parte di Cerved, avendo omesso di considerare che, come era stato da essa dedotto e documentato, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale Cerved avrebbe trasmesso le proprie richieste non era più attivo da tempo.

Rileva che, peraltro, della inattività di detta casella di posta elettronicacontroparte era certamente a conoscenza, non avendo mai ricevuto ilmessaggio di consegna delle mail , unico elemento in grado di dare atto dell’effettiva trasmissione delle stesse.

Osserva che l’omesso esame della suddetta circostanza, quale “fatto storico” da cui evincere l’omessa esecuzione dell’attività per la quale si invoca ilcompenso, rende la pronuncia sul punto meritevole di censura, atteso chedetto elemento non è stato esaminato in alcun modo.

4. Il primo motivo è inammissibile.

La prova per testi risulta richiesta e rigettata già in primogrado e la ricorrente, in violazione del l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non ha specificatamente indicato se l’istanza di prova sia stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado, né quale sia stata la statuizione del Tribunale eventualmente suscettibile di impugnazione.

Devesi al riguardo rammentareche, secondo indirizzo consolidato, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. n. 10767 del 04/04/2022) .

Ed ancora va rammentato che, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al g iudice di appello (Cass. n. 22883 del 13/09/2019).

Tanto nella specie non è avvenuto.

Né può ritenersi che la Corte , avendo statuito sul motivo sulla base del solo rilevato contrasto della richiesta istruttoria con l’art.2722 cod. civ., abbia implicitamente ritenuto che l’istanza fosse stata reiterata o che vi fosse un rituale motivo di impugnazione, con formazione di un giudicato interno sul punto, perché non essendo insorta controversia sulla questione di rito dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria sotto il profilo della sua reiterazione o della presenza di impugnazione, e non essendo il mancato rispetto dell’ordine delle questioni fra pregiudiziale di rito e questione di merito o altra questione pregiudiziale di rito sancito dalla nullità (v.

Cass. n. 7941 del 20/04/2020), un giudicato interno non può dirsi formato (tale da potersi dire impedito solo da un ricorso incidentale) ed è pertanto rilevabile d’ufficio nella presente sede di legittimità la mancata reiterazione dell’istanza in sede di p recisazione delle conclusioni o la mancanza di impugnazione di una statuizione del Tribunale in punto di inammissibilità della prova.

Di qui la rilevanza dell’onere exart. 366 n. 6 cod. proc. civ.

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Secondo acquisito insegnamento, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della provaderivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determina ta circostanza deve indicare specificamente ilcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sulpunto (Cass. n. 12840 del 22/05/2017).

Taleonere nella specie non è stato in alcun modo assolto.

6. Anche il terzo motivo è inammissibile.

La violazione degli artt. 115 e 16 cod. proc. civ. è dedotta in termini del tutto generici e comunque non certamente nel modo in cui la consolidata giurisprudenza di questa Corte la dice deducibile (v.

Cass. Sez.

U. 30/09/2020, n. 20867; Id. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

La denuncia delvizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.è poi preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134],dall’essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato la ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversità delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito Si tratta peraltro di questione nuova, che non risulta trattata in sentenza, presentata per di più in termini inosservanti dei requisiti di specificità in tal caso richiesti (v.

Cass.24/01/2019, n. 2038).

Giova in tal senso rimarcare che nella sentenza si fa riferimento, quantoal punto in questione, genericamente, a delle mail (la prima in data 31/1/2017, la seconda del 19/10/2017); la ricorrente, a supporto del motivo in questione, ed ai fini del requisito didecisività del fatto di cui si deduce omesso esame, avrebbe dovuto specificare, con osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che: a) in giudizio si era dibattuto solo di mail spedite all’indirizzo p.e.c. che in ricorso si afferma inesistente e non anche ad altri indirizzi; b) pertanto, l’accertamento in fatto contenuto in sentenza non ad altro potesse intendersi riferito se non a mailinviate a tale indirizzo.

8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28185/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. u.s., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano , n. 986 /20 21 , depositata il 29marzo 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 [OSCURATO:PERSONA] di affari altrui –Questioni processuali dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 32.940,00 a titolo di corrispettivo per i servizi di classificazione del rischio di credito (credit rating) relativo all’azienda,eseguiti con riferimento agli anni 2016 e 2017 sulla base di contratto di durata triennale stipulato nel 2015. Vi si oppose l’ingiunta, eccependo l’esistenza dipattuizioni volte a limitare la durata del contratto ad una sola annualità (2015) e l’omessa prova dell’esecuzione dell’attivitàcontestata. Con sentenza n. 6550/2019 del 3 luglio 2019 il Tribunale rigettò l’opposizione. 2. S . O . A . [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò tale decisione deducendo che erroneamente era stato ritenuto che: —sussistesse un impegno contrattuale anche per gli anni 2016 e 2017, quando viceversa fra le parti l’accordo era stato limitato alla prima annualità del 2015 (circostanza in ordine alla quale insistette per l’ammissione di prova testimoniale); — con la mail del 4 aprile 2016 essa appellante avesse inteso recedere dal contratto, atteso che tale mail conteneva solo conferma degli accordi intercorsi per la limitazione del vincolo negoziale al primo anno; — la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avesse provato l’esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il corrispettivo. 3. Con sentenza n. 986 /20 21 , depositat a il 29 marzo 2021, la Corte d’appello di Milanoha rigettato l’appello rilevando che: — i l contratto prodotto dall’appellata sub doc. 3 prevede va espressamente una sua durata per 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione (25 marzo 2015), con automatico rinnovo annuale salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di sei mesi e fermo il diritto di recesso di cui alle condizioni generali allegate; — la prova per testi chiesta per dimostrare l’esistenza di un accordo intervenuto all’atto della definizione del nuovo contratto di redazione, nel senso che allo scadere della prima annualità (e quindi una volta redatto il documento di rating del 2015) il co ntratto si sarebbe sciolto, era inammissibile per il divieto posto dall’art. 2722 cod. civ., trattandosi di patto contrario al contenuto del documento di formazione contestuale; —il tenore della mail inviata dall’appellante in data 4 aprile 20 16 era incompatibile con un accordo già intervenuto circa la limitazione della durata del contratto, trattandosi all’evidenza di una dichiarazione di recesso, che come tale era stata correttam ente valutatadal Tribunale; —con l’atto d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva negatodi aver voluto con ciò esprimere una volontà di recesso (omettendo qualsiasi confutazione degli argomenti addotti al riguardo nella sentenza impugnata), discendendone che non era nemmeno necessario verificare l’efficacia della comunicazione sotto questo profilo, ribadendosi la durata triennale del contratto; — q uanto all’esecuzione della controprestazione a carico dell’appellata era vero che la Cer ved per il 2016 aveva predisposto una relazione riproducente quella formulata per l’anno precedente, ma ciò dovevaritenersi avesse fatto a fronte dell’inadempimento della controparte, sulla quale gravava un imprescindibile onere di collaborazione; — perdu rando tale inadempimento dell’appellante, p er quel che riguarda la terza annualità la prestazione dell’appellata doveva ritenersi integrata dalla mera disponibilità ad eseguirla. 4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.propone ricorso per cassazione affidato a tr e motivi , cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositando controricorso. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.2722 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibili le istanze istruttorie. Premesso che, a supporto delle proprie tesi difensive, essa aveva formulato in primogrado, con la memoria ex art. 183, comma sesto , num. 2, cod. proc. civ., richiesta di prova per testi su dieci capitoli testualmente ritrascritti in ricorso, rileva che la Corte non avrebbe potuto affermarne l’inammissibilità, in difetto di eccezione di parte. Rimarca di aver sempre reiterato in secondo grado tale richiesta, insistendo per l’ammissionedelle prove. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: omessa contestazione dei fatti e delle circostanze dedotte dalla ricorrente in ordine all’accordo intercorso tra le parti». Sostiene che la descrizione della vicenda e dell’accordo tra le parti in ordine alla durata del rapporto non era stat a specificamente contestata dall’opposta e che , pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la fondatezza dell’opposizione. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, c. 1, n. 5) – insussistenza dell’adempimento della Cerved rilevato dalla Corte d’appello di Milano» (così, testualmente, nell’intestazione). Lamenta che erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che fosse stata data prova del regolare svolgimento dell’attività da parte di Cerved, avendo omesso di considerare che, come era stato da essa dedotto e documentato, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale Cerved avrebbe trasmesso le proprie richieste non era più attivo da tempo. Rileva che, peraltro, della inattività di detta casella di posta elettronicacontroparte era certamente a conoscenza, non avendo mai ricevuto ilmessaggio di consegna delle mail , unico elemento in grado di dare atto dell’effettiva trasmissione delle stesse. Osserva che l’omesso esame della suddetta circostanza, quale “fatto storico” da cui evincere l’omessa esecuzione dell’attività per la quale si invoca ilcompenso, rende la pronuncia sul punto meritevole di censura, atteso chedetto elemento non è stato esaminato in alcun modo. 4. Il primo motivo è inammissibile. La prova per testi risulta richiesta e rigettata già in primogrado e la ricorrente, in violazione del l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non ha specificatamente indicato se l’istanza di prova sia stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado, né quale sia stata la statuizione del Tribunale eventualmente suscettibile di impugnazione. Devesi al riguardo rammentareche, secondo indirizzo consolidato, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. n. 10767 del 04/04/2022) . Ed ancora va rammentato che, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al g iudice di appello (Cass. n. 22883 del 13/09/2019). Tanto nella specie non è avvenuto. Né può ritenersi che la Corte , avendo statuito sul motivo sulla base del solo rilevato contrasto della richiesta istruttoria con l’art.2722 cod. civ., abbia implicitamente ritenuto che l’istanza fosse stata reiterata o che vi fosse un rituale motivo di impugnazione, con formazione di un giudicato interno sul punto, perché non essendo insorta controversia sulla questione di rito dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria sotto il profilo della sua reiterazione o della presenza di impugnazione, e non essendo il mancato rispetto dell’ordine delle questioni fra pregiudiziale di rito e questione di merito o altra questione pregiudiziale di rito sancito dalla nullità (v. Cass. n. 7941 del 20/04/2020), un giudicato interno non può dirsi formato (tale da potersi dire impedito solo da un ricorso incidentale) ed è pertanto rilevabile d’ufficio nella presente sede di legittimità la mancata reiterazione dell’istanza in sede di p recisazione delle conclusioni o la mancanza di impugnazione di una statuizione del Tribunale in punto di inammissibilità della prova. Di qui la rilevanza dell’onere exart. 366 n. 6 cod. proc. civ. 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Secondo acquisito insegnamento, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della provaderivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determina ta circostanza deve indicare specificamente ilcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sulpunto (Cass. n. 12840 del 22/05/2017). Taleonere nella specie non è stato in alcun modo assolto. 6. Anche il terzo motivo è inammissibile. La violazione degli artt. 115 e 16 cod. proc. civ. è dedotta in termini del tutto generici e comunque non certamente nel modo in cui la consolidata giurisprudenza di questa Corte la dice deducibile (v. Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867; Id. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238). La denuncia delvizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.è poi preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134],dall’essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato la ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversità delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito Si tratta peraltro di questione nuova, che non risulta trattata in sentenza, presentata per di più in termini inosservanti dei requisiti di specificità in tal caso richiesti (v. Cass.24/01/2019, n. 2038). Giova in tal senso rimarcare che nella sentenza si fa riferimento, quantoal punto in questione, genericamente, a delle mail (la prima in data 31/1/2017, la seconda del 19/10/2017); la ricorrente, a supporto del motivo in questione, ed ai fini del requisito didecisività del fatto di cui si deduce omesso esame, avrebbe dovuto specificare, con osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che: a) in giudizio si era dibattuto solo di mail spedite all’indirizzo p.e.c. che in ricorso si afferma inesistente e non anche ad altri indirizzi; b) pertanto, l’accertamento in fatto contenuto in sentenza non ad altro potesse intendersi riferito se non a mailinviate a tale indirizzo. 8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previ
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