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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cjie ha concluso chiedendo ii2A—Q-LAA-- ekAt IY-Jtv•-t. ' C2A---<4 01, t() +1101 s L t , udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e condannato - ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alla contestata aggravante - alla pena di anni due di reclusione e di euro 800 di multa.

Con la pronuncia di primo grado erano stati altresì revocati i benefici della sospensione condizionale della pena concessi all'imputato con le sentenze, irrevocabili, rese dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 gennaio 2011 e 27 giugno 2014. 2.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'art. 168 cod. proc. pen. e all'art. 1 cod. pen. che stabilisce il principio di legalità della pena, lamentando che nel caso di specie la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 1.4.2011, è avvenuta in palese violazione del disposto di cui al comma 1 n. 2 dell'art. 168 cod. pen. atteso che dalla data di irrevocabilità della sentenza che l'aveva riconosciuta - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - alla data di pronuncia della sentenza che ha disposto la revoca - 22.1.2018 - era di gran lunga trascorso il termine di cinque anni previsto dall'art.163 cod. pen..

Tale revoca ha altresì comportato la violazione del principio di legalità della pena dato che si è in sostanza revocato un beneficio riguardante l'espiazione di pena che in base al disposto di cui all'art. 168 cod. peni, non poteva essere eliminato (la cui errata eliminazione comporta quindi l'illegittima esecuzione della pena ).

Indi si conclude che trattandosi di una questione attinente alla legalità della pena va rilevata di ufficio anche se prospettata per la prima volta col ricorso in scrutinio; e che inerendo la revoca o meno di tale beneficio a provvedimento dichiarativo e ricognitivo che può essere adottato di ufficio in ogni stato e grado del processo esso può essere adottato anche nel giudizio per cassazione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art.81 cod. pen. e all'art. 1 cod. pen. per avere, l'impugnata sentenza, omesso di ravvisare il vincolo della continuazione tra il reato giudicato e quelli per fatti identici risultanti dal casellario giudiziario, commessi in breve arco di tempo e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso .2.3.Col terzo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 2:3, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si osserva che il primo motivo di ricorso non è manifesta- mente fondato, ragion per cui non essendo il ricorso inammissibile va rilevata la decorrenza del termine di prescrizione. 1.1.Costituisce principio affermato da questa Corte che l'illegittima applicazione della revoca della sospensione condizionale della pena deve essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, e non può sfuggire di conseguenza al sindacato di questa Corte indipendentemente da ogni formalità di denuncia ( Cass sez.

II, 1950/1976, GIAMMARA.

Conf mass n 133642).

Di là della condivisibilità o meno di tale principio ( cfr. al riguardo Sez. 4, Sentenza n. 47923 del 19/10/2004 Rv. 230196 - 01 che ha escluso che la questione della errata revoca della sospensione condizionale della pena potesse annoverarsi tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ) è evidente, però, che nel caso di specie non ricorra esattamente l'ipotesi considerata nella pronuncia testè indicata avendo la parte interessata formulato esplicita, e, per le ragioni indicate in ricorso, fondata, doglianza al riguardo, sia pure per la prima volta in questa sede.

Doglianza che quindi, sebbene non rifletta alcuna delle ipotesi di illegalità della pena che ineriscono alla sua irrogazione e non alla sua esecuzione ( cfr.Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf.

Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010; Sez.

U, n. 40986 dei 19/07/2018 ) ha comunque reso ammissibile il ricorso in scrutinio. 1.2.Essendo il ricorso ammissibile non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ( Sez.

Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez.

IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] ).

Ne discende che per il reato per il quale è processo, così come evidenziato dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso è maturato, in assenza di cause di sospensione, il 15.7.2020, successivamente alla sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione, pari ad anni dodici in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. - a decorrere dal 15.1.2008.

Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolu- toria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata ( si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato, assorbiti gli altri motivi dedotti in tale epilogo decisorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cjie ha concluso chiedendo ii2A—Q-LAA-- ekAt IY-Jtv•-t. ' C2A---<4 01, t() +1101 s L t , udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e condannato - ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alla contestata aggravante - alla pena di anni due di reclusione e di euro 800 di multa. Con la pronuncia di primo grado erano stati altresì revocati i benefici della sospensione condizionale della pena concessi all'imputato con le sentenze, irrevocabili, rese dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 gennaio 2011 e 27 giugno 2014. 2. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'art. 168 cod. proc. pen. e all'art. 1 cod. pen. che stabilisce il principio di legalità della pena, lamentando che nel caso di specie la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 1.4.2011, è avvenuta in palese violazione del disposto di cui al comma 1 n. 2 dell'art. 168 cod. pen. atteso che dalla data di irrevocabilità della sentenza che l'aveva riconosciuta - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - alla data di pronuncia della sentenza che ha disposto la revoca - 22.1.2018 - era di gran lunga trascorso il termine di cinque anni previsto dall'art.163 cod. pen.. Tale revoca ha altresì comportato la violazione del principio di legalità della pena dato che si è in sostanza revocato un beneficio riguardante l'espiazione di pena che in base al disposto di cui all'art. 168 cod. peni, non poteva essere eliminato (la cui errata eliminazione comporta quindi l'illegittima esecuzione della pena ). Indi si conclude che trattandosi di una questione attinente alla legalità della pena va rilevata di ufficio anche se prospettata per la prima volta col ricorso in scrutinio; e che inerendo la revoca o meno di tale beneficio a provvedimento dichiarativo e ricognitivo che può essere adottato di ufficio in ogni stato e grado del processo esso può essere adottato anche nel giudizio per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art.81 cod. pen. e all'art. 1 cod. pen. per avere, l'impugnata sentenza, omesso di ravvisare il vincolo della continuazione tra il reato giudicato e quelli per fatti identici risultanti dal casellario giudiziario, commessi in breve arco di tempo e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso .2.3.Col terzo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 2:3, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si osserva che il primo motivo di ricorso non è manifesta- mente fondato, ragion per cui non essendo il ricorso inammissibile va rilevata la decorrenza del termine di prescrizione. 1.1.Costituisce principio affermato da questa Corte che l'illegittima applicazione della revoca della sospensione condizionale della pena deve essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, e non può sfuggire di conseguenza al sindacato di questa Corte indipendentemente da ogni formalità di denuncia ( Cass sez. II, 1950/1976, GIAMMARA. Conf mass n 133642). Di là della condivisibilità o meno di tale principio ( cfr. al riguardo Sez. 4, Sentenza n. 47923 del 19/10/2004 Rv. 230196 - 01 che ha escluso che la questione della errata revoca della sospensione condizionale della pena potesse annoverarsi tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ) è evidente, però, che nel caso di specie non ricorra esattamente l'ipotesi considerata nella pronuncia testè indicata avendo la parte interessata formulato esplicita, e, per le ragioni indicate in ricorso, fondata, doglianza al riguardo, sia pure per la prima volta in questa sede. Doglianza che quindi, sebbene non rifletta alcuna delle ipotesi di illegalità della pena che ineriscono alla sua irrogazione e non alla sua esecuzione ( cfr.Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010; Sez. U, n. 40986 dei 19/07/2018 ) ha comunque reso ammissibile il ricorso in scrutinio. 1.2.Essendo il ricorso ammissibile non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ( Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] ). Ne discende che per il reato per il quale è processo, così come evidenziato dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso è maturato, in assenza di cause di sospensione, il 15.7.2020, successivamente alla sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione, pari ad anni dodici in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. - a decorrere dal 15.1.2008. Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolu- toria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata ( si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato, assorbiti gli altri motivi dedotti in tale epilogo decisorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re este
Sentenza Cassazione n. 01062/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris