CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 21798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 45468/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal primo giudice ed, in modo particolare, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere -estensore [OSCURATO:PERSONA] te