CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 1.10.2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ad esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art 391-ter cod. pen. e condannato alla pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione, per avere detenuto, all'interno della sua cella nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], un telefono cellulare con cavo caricabatterie, occultato sotto alcuni libri. 2. Il ricorrente, assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per Cassazione denunciando l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censura la mancanza di argomentazione in ordine al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato - nonostante le censure espresse con atto d'appello-, nonché in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.,ed al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dell'articolo 20- bis cod. pen., essendosi la Corte limitata a rilevare che tale richiesta dovesse essere formulata in primo grado; si chiede pertanto di annullare o dichiarare nulla l'impugnata sentenza, eventualmente con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza oggetto di impugnazione contiene una puntuale analisi delle doglianze originariamente prospettate dalla difesa nei motivi di appello e riproposte attraverso il presente ricorso con l'evidente fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito la condotta posta a base della sentenza di condanna. Si ritiene, pertanto, applicabile il principio di diritto secondo il quale "sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). A ciò si aggiunga che è preclusa, a questa Corte di cassazione, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).Deve, inoltre, evidenziarsi che la sentenza impugnata costituisce un'ipotesi di "doppia conforme" che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, Rv. 277218-01). Il giudice di merito non è, quindi, tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. 3. In particolare, la Corte di appello ha escluso, nel caso in esame, che l'aver introdotto il dispositivo idoneo alla comunicazione all'interno del carcere possa essere considerato reato di particolare tenuità, in ragione della potenziale pericolosità di tale condotta, in quanto l'utilizzo di mezzi comunicativi da parte anche di altri detenuti consentirebbe una comunicazione con l'esterno che deve invece essere limitata e regolamentata; l'omesso riconoscimento della speciale tenuità del fatto è stato quindi motivato in modo non manifestamente illogico, essendo anche in presenza di imputato recidivo. 4. Parimenti manifestamente infondato è il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte poste in essere; inoltre, la pena base determinata dal primo giudice corrisponde al minimo edittale, pari a un anno di reclusione, aumentata per la recidiva ex art 99, comma 2, cod. pen. -il cui riconoscimento non è oggetto di ricorso- ridotta per l'applicazione della diminuente di rito. 5. Relativamente al motivo attinente alla richiesta di sostituzione della pena, si osserva che la sentenza di primo grado è stata emessa il 1.10.2024, e, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022 -data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia"-, posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025 Rv. 289139 - 01: in motivazione, la Corte ha affermato che l'imputato è onerato a presentare tempestivamente l'istanza, pena la sua inammissibilità, non potendosi recuperare la stessa nelgiudizio di gravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado). Deve, inoltre, rilevarsi come la richiesta sia stata formulata, anche in sede di appello, in termini generici, senza indicazione di elementi a sostegno. Formulando una richiesta priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, il ricorrente ha presentato un'istanza connotata da originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sostituzione delle pene detentive brevi è, infatti, rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art. 53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300- 01), è valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 01). 6. Il ricorso deve, per i motivi esposti, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M