CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 47502/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché la richiesta di sostituzione della pena non era contenuta nei motivi di appello, a fronte di sentenza di primo grado emessa il 1'11 ottobre 2023, ma solo in una memoria depositata il giorno stesso dell'udienza, tenuta con rito cartolare; che,; elazione alla disciplina vigente al momento della sentenza di primo i( grado, de e darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivi) espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023 Ud. (dep. 11/10/2023 ) Rv. 285708 - 01 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024