CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1990
Cassazione n. 02112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento parziale da parte della Corte di cassazione della precedente sentenza d'appello del 23.11.2021, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.5.2021 di condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), 61, n. 11-quater, cod. pen., rideterminando la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate; Rilevato che il ricorso, censurando che la sentenza rescissoria abbia omesso di motivare circa l'applicazione della recidiva, trascura di considerare che la sentenza rescindente riguardava l'annullamento del solo giudizio di bilanciamento tra circostanze e che ciò ha implicato la formazione del giudicato relativamente alla parte della pronuncia concernente la sussistenza e l'applicazione della recidiva, sicché nel giudizio di rinvio era preclusa la possibilità di procedere alla riconsiderazione della questione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i