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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13944/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10427-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per esso , quale procuratrice , C [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - e con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v iale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al ricorso - intervenuta - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando quale giudice del rinvio, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentato in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito, garantito da ipoteca, derivante da un contratto diapertura di credito regolato in conto corrente . 2.Il decreto, pubblicato il 2.11.2016 , è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese.

E’ intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. quale asserita cessionaria del credito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile in ragione della sua tardività.

La ricorrente, che afferma che il decreto impugnato, pubblicato il 2.11.2016, le è stato comunicato dalla cancelleria il 7.11.2016, ha infatti notificato il ricorso per cassazione in data 18.4.2017 , e dunque ben oltre il termine di trenta giorni previstodall’art. 99 u. comma l. fall.

1.2. La medesima sorte segue l’atto di intervento, peraltro di per sé stesso inammissibile (cfr. , fra molte, Cass. 11638/016, Cass. 33444/018).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10427-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per esso , quale procuratrice , C [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - e con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v iale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al ricorso - intervenuta - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando quale giudice del rinvio, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentato in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito, garantito da ipoteca, derivante da un contratto diapertura di credito regolato in conto corrente . 2.Il decreto, pubblicato il 2.11.2016 , è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese. E’ intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. quale asserita cessionaria del credito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile in ragione della sua tardività. La ricorrente, che afferma che il decreto impugnato, pubblicato il 2.11.2016, le è stato comunicato dalla cancelleria il 7.11.2016, ha infatti notificato il ricorso per cassazione in data 18.4.2017 , e dunque ben oltre il termine di trenta giorni previstodall’art. 99 u. comma l. fall. 1.2. La medesima sorte segue l’atto di intervento, peraltro di per sé stesso inammissibile (cfr. , fra molte, Cass. 11638/016, Cass. 33444/018). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art
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