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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05452/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 23, comma 1 n.2, 1.110/75, per la detenzione illegale di un fucile con matricola abrasa; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale - in modo non contraddittorio - ha escluso di potere concedere le attenuanti generiche e ha confermato la contestata recidiva per l'assenza di elementi favorevoli valutabili a tal fine, per i numerosi e gravi precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, per la circostanza che il fucile sequestrato era funzionante e perché il delitto è stato commesso mentre egli si trovava in detenzione domiciliare a conferma della sua spiccata capacità criminale; Rilevato, altresì, che per le medesime ragioni la pena base è stata determinata nella misura di anni tre (di poco superiore al minimo edittale di anni due), poi aumentata di mesi dieci per la recidiva; Considerato che il condannato - pur lamentando il vizio di motivazione - in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 23, comma 1 n.2, 1.110/75, per la detenzione illegale di un fucile con matricola abrasa; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale - in modo non contraddittorio - ha escluso di potere concedere le attenuanti generiche e ha confermato la contestata recidiva per l'assenza di elementi favorevoli valutabili a tal fine, per i numerosi e gravi precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, per la circostanza che il fucile sequestrato era funzionante e perché il delitto è stato commesso mentre egli si trovava in detenzione domiciliare a conferma della sua spiccata capacità criminale; Rilevato, altresì, che per le medesime ragioni la pena base è stata determinata nella misura di anni tre (di poco superiore al minimo edittale di anni due), poi aumentata di mesi dieci per la recidiva; Considerato che il condannato - pur lamentando il vizio di motivazione - in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio
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