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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27261/2025

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rappresentante di fatto della disciolta società S.C. [OSCURATO:PERSONA], già avente sede in Londra, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza n. 291/3/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 18.2.2022, non notificata; Società esterovestita –presupposti – valutazione in fatto del giudice di merito –questione non dedotta nei gradi di merito – inammissibilità. udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, con i quali l’Agenzia delle Entrate di Firenze, sulla base del P.V.C. del 20.9.2016, recuperava a tassazione imponibili non dichiarati e richiedeva maggiori imposte a titolo di IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni, formulando identici motivi di ricorso.

2. La C.T.P. di Firenze, riuniti di ricorsi, li accoglieva integralmente, ritenendo non provata la contestata esterovestizione della società S.C. [OSCURATO:PERSONA].

3. La C.T.R. della Toscana, adita dall'Agenzia delle Entrate, accoglieva l’appello, ritenendo invece che gli elementi evidenziati dagli accertatori, quali emergenti dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese da terzi, rendevano indubitabile che la società avesse sede effettiva in Italia.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

7. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo–rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 73, commi 1, 3, e 5 del TUIR, nonché degli articoli 49 e 54 del Trattato CE sulla libertà di stabilimento , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente assume essere errata la statuizione della C.T.R. che ha ritenuto provato che la sede effettiva della società a fini fiscali fosse in Italia, risultando dalla documentazione prodotta che la società estera ricavava il proprio guadagno tramite fatturazione delle relative commissioni al cliente nazionale ( società produttrice) e al cliente estero ( società estera), per cui tutto il fatturato era realizzato in Inghilterra.

Era per contro irrilevante che buona parte dei costi fosse legata ai compensi dei collaboratori di Pelago o alle spese di viaggio e di trasferta di costoro, essendo ciò del tutto lecito e intrinseco nella previsione a livello comunitario della libertà di stabilimento.

In Italia vi era solo un ufficio di rappresentanza ed ivi non si svolgeva alcuna attività produttiva.

Gli incassi venivano accreditati su conti correnti accesi presso un istituto bancario di Londra, le fatture venivano inviate ai clienti dalla sede di Londra, i collaboratori erano coordinati e diretti dalla rappresentante legale.

Non vi era stato alcun intento doloso di aggirare il Fisco italiano, come si ricavava dal decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari italiano, il quale aveva escluso il dolo specifico del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte, ingiustamente considerato irrilevante dalla C.T.R..

Di conseguenza, la signora Catellacci non era l’amministratore di fatto, ma una semplice dipendente che peraltro possedeva solo il 45% delle quote.

Il motivo è inammissibile. 1.1.

1.1. Premessa la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto destinataria delle sanzioni, essendo stata individuata come autrice materiale delle violazioni, come si evince dagli avvisi di accertamento in atti, è opportuno premettere che questa Corte ha avuto modo di precisare che l'ipotesi della cd.esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa,localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda. (da ultimo, Cass. n. 14485/2024).

1.2. Inoltre, in tema di prove civili, il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (cfr. Cass. 32642/ 2018: nella specie, la S.C., in tema diesterovestizione, ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 non esoneri il fisco dall'onere di provare la fittizietà della sede estera della società, in luogo di quella effettiva in Italia, ma gli consenta, in presenza di alcuni indici, di fornire tale dimostrazione mediante detta presunzione). 1.3.Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della pronuncia impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate avesse fornito la prova presuntiva di cui all’art. 73, comma 3, del TUIR, sulla base del complesso degli elementi elencati nel verbale di accertamento e delle dichiarazioni rese dai terzi escussi e la parte ricorrente richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio con esiti ad essa favorevoli, preclusa in sede di legittimità. ll motivo è pertanto inammissibile, in quanto la ricorrente, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, ad ottenere da questa Corte la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte nonè dunque l’analisi e l’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315) Questa Corte ha infatti più volte chiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).

2. Con il secondo motivo, deduce, in via subordinata, la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2495, comma 3, c.c., art. 36 d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», deducendo che, anche ove fosse stata dimostrata l’esterovestizione della società, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto identificarla quale debitrice delle imposte ed autrice delle violazioni, dovendo invece le stesse essere imputate alla sola società.

Invoca a fondamento del motivo la pronuncia di questa Corte n. 8811/2021.

Il motivo è inammissibile.

2.1. Questa Corte ha reiteratamente precisato che in tema di ricorso percassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel " thema decidendum " del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (ex multis, Cass. 18018/2024).

2.1. Nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla questione dedotta nel secondo motivo.

L’affermazione della ricorrente secondo cui avrebbe formulato nei due ricorsi di primo grado il motivo indicato al n. 6) di pagina 5 del presente ricorso per cassazione (“in ogni caso, non imputabilità alla signora Catellacci delle presunte imposte e sanzioni dovute dalla società”) non trova riscontro nei ricorsi di primo grado.

La ricorrente ha infatti affermato di impugnare gli avvisi di accertamento sia nell’interesse della società, sia in proprio, quale destinataria delle sanzioni tributarie ed ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento, denunciando difetti di notifica, difetto di motivazione ed infondatezza delle pretese tributarie, opponendo a tal riguardo l’insussistenza della contestata esterovestizione e del suo ruolo di amministratore di fatto.

Ciò in coerenza con quanto emerge dai verbali di accertamento, in atti, nei quali è chiaramente affermato che il controllo fiscale riguarda la società e che l’evasione delle imposte è imputata alla società, a differenza delle sanzioni, per le quali la Catellacci è stata individuata quale autrice delle violazioni, in ragione della qualità di socia al 45% e di amministratrice di fatto.

Neppure in sede di controdeduzioni all’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate vi è alcun cenno alla questione del difetto di responsabilità personale per le sanzioni tributarie, fermo restando che le imposte sono state richieste solo alla società.

La ricorrente introduce pertanto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, che non è stata trattata nei gradi di merito e che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo (subordinato) di ricorso in primo grado.

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Spese secondo soccombenza.

5. A i sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante di fatto della disciolta società S.C. [OSCURATO:PERSONA], già avente sede in Londra, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza n. 291/3/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 18.2.2022, non notificata; Società esterovestita –presupposti – valutazione in fatto del giudice di merito –questione non dedotta nei gradi di merito – inammissibilità. udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, con i quali l’Agenzia delle Entrate di Firenze, sulla base del P.V.C. del 20.9.2016, recuperava a tassazione imponibili non dichiarati e richiedeva maggiori imposte a titolo di IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni, formulando identici motivi di ricorso. 2. La C.T.P. di Firenze, riuniti di ricorsi, li accoglieva integralmente, ritenendo non provata la contestata esterovestizione della società S.C. [OSCURATO:PERSONA]. 3. La C.T.R. della Toscana, adita dall'Agenzia delle Entrate, accoglieva l’appello, ritenendo invece che gli elementi evidenziati dagli accertatori, quali emergenti dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese da terzi, rendevano indubitabile che la società avesse sede effettiva in Italia. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. 6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo–rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 73, commi 1, 3, e 5 del TUIR, nonché degli articoli 49 e 54 del Trattato CE sulla libertà di stabilimento , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente assume essere errata la statuizione della C.T.R. che ha ritenuto provato che la sede effettiva della società a fini fiscali fosse in Italia, risultando dalla documentazione prodotta che la società estera ricavava il proprio guadagno tramite fatturazione delle relative commissioni al cliente nazionale ( società produttrice) e al cliente estero ( società estera), per cui tutto il fatturato era realizzato in Inghilterra. Era per contro irrilevante che buona parte dei costi fosse legata ai compensi dei collaboratori di Pelago o alle spese di viaggio e di trasferta di costoro, essendo ciò del tutto lecito e intrinseco nella previsione a livello comunitario della libertà di stabilimento. In Italia vi era solo un ufficio di rappresentanza ed ivi non si svolgeva alcuna attività produttiva. Gli incassi venivano accreditati su conti correnti accesi presso un istituto bancario di Londra, le fatture venivano inviate ai clienti dalla sede di Londra, i collaboratori erano coordinati e diretti dalla rappresentante legale. Non vi era stato alcun intento doloso di aggirare il Fisco italiano, come si ricavava dal decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari italiano, il quale aveva escluso il dolo specifico del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte, ingiustamente considerato irrilevante dalla C.T.R.. Di conseguenza, la signora Catellacci non era l’amministratore di fatto, ma una semplice dipendente che peraltro possedeva solo il 45% delle quote. Il motivo è inammissibile. 1.1. 1.1. Premessa la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto destinataria delle sanzioni, essendo stata individuata come autrice materiale delle violazioni, come si evince dagli avvisi di accertamento in atti, è opportuno premettere che questa Corte ha avuto modo di precisare che l'ipotesi della cd.esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa,localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda. (da ultimo, Cass. n. 14485/2024). 1.2. Inoltre, in tema di prove civili, il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (cfr. Cass. 32642/ 2018: nella specie, la S.C., in tema diesterovestizione, ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 non esoneri il fisco dall'onere di provare la fittizietà della sede estera della società, in luogo di quella effettiva in Italia, ma gli consenta, in presenza di alcuni indici, di fornire tale dimostrazione mediante detta presunzione). 1.3.Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della pronuncia impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate avesse fornito la prova presuntiva di cui all’art. 73, comma 3, del TUIR, sulla base del complesso degli elementi elencati nel verbale di accertamento e delle dichiarazioni rese dai terzi escussi e la parte ricorrente richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio con esiti ad essa favorevoli, preclusa in sede di legittimità. ll motivo è pertanto inammissibile, in quanto la ricorrente, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, ad ottenere da questa Corte la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte nonè dunque l’analisi e l’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315) Questa Corte ha infatti più volte chiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097). 2. Con il secondo motivo, deduce, in via subordinata, la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2495, comma 3, c.c., art. 36 d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», deducendo che, anche ove fosse stata dimostrata l’esterovestizione della società, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto identificarla quale debitrice delle imposte ed autrice delle violazioni, dovendo invece le stesse essere imputate alla sola società. Invoca a fondamento del motivo la pronuncia di questa Corte n. 8811/2021. Il motivo è inammissibile. 2.1. Questa Corte ha reiteratamente precisato che in tema di ricorso percassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel " thema decidendum " del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (ex multis, Cass. 18018/2024). 2.1. Nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla questione dedotta nel secondo motivo. L’affermazione della ricorrente secondo cui avrebbe formulato nei due ricorsi di primo grado il motivo indicato al n. 6) di pagina 5 del presente ricorso per cassazione (“in ogni caso, non imputabilità alla signora Catellacci delle presunte imposte e sanzioni dovute dalla società”) non trova riscontro nei ricorsi di primo grado. La ricorrente ha infatti affermato di impugnare gli avvisi di accertamento sia nell’interesse della società, sia in proprio, quale destinataria delle sanzioni tributarie ed ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento, denunciando difetti di notifica, difetto di motivazione ed infondatezza delle pretese tributarie, opponendo a tal riguardo l’insussistenza della contestata esterovestizione e del suo ruolo di amministratore di fatto. Ciò in coerenza con quanto emerge dai verbali di accertamento, in atti, nei quali è chiaramente affermato che il controllo fiscale riguarda la società e che l’evasione delle imposte è imputata alla società, a differenza delle sanzioni, per le quali la Catellacci è stata individuata quale autrice delle violazioni, in ragione della qualità di socia al 45% e di amministratrice di fatto. Neppure in sede di controdeduzioni all’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate vi è alcun cenno alla questione del difetto di responsabilità personale per le sanzioni tributarie, fermo restando che le imposte sono state richieste solo alla società. La ricorrente introduce pertanto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, che non è stata trattata nei gradi di merito e che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo (subordinato) di ricorso in primo grado. 3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Spese secondo soccombenza. 5. A i sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se
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