CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roman.11793/2025 depositata il 05/05/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1074/2026Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 8737/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, il 07/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]