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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00879/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in data 26/02/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa all' esito di giudizio abbrewato il 04/03/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e sequestro di persona.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo il loro difensore di fiducia.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i fatti oggetto dell'odierno giudizio e quelli giudicati con le sentenze emesse dal G.U.P. del Tribunale di Palermo nn. 857/2014 e 341/2020.

Lamenta che i giudici di appello aveva adottato una motivazione gravemente carente e contraddittoria senza procedere ad una attenta disamina degli elementi costitutivi delle condotte e senza considerare che tutti i reati avevano ad oggetto rapine a furgoni che trasportavano tabacchi lavorati esteri, compiute dai medesimi soggetti e con modalità di svolgimento tutte uguali per contenuto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i fatti oggetto dell'odierno giudizio e quelli giudicati con le sentenze emesse dal GUP del Tribunale di Palermo nn. 857/2014 e 341/2020 formulando delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] con analogo motivo.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p.

Precisa che la corte di appello si era limitata a rilevare che non sussisteva un effettivo risarcimento del danno e che non risultava che la relativa richiesta era stata formulata in primo grado non tenendo conto della documentazione versata in atti e del fatto che in primo grado era stata chiesta detta attenuante da riconoscere con giudizio di equivalenza, sebbene erroneamente richiamando l'art. 56 c.p.

3. I ricorsi sono da ritenere inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte da entrambi gli imputati.

3.1. In ordine al comune motivo relativo alla mancata applicazione del vincolo della continuazione con le richiamate sentenze in via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 -

01. Va, pure, ricordato che ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l'appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio). (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 271768 - 01 Nel caso di specie, la Corte territoriale, adeguandosi ai suddetti principi di diritto, con motivazione corretta, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (v. pagg. 4/5) ha ritenuto che non vi fossero gli estremi della continuazione correttamente osservando che i reati in questione risultavano consumati in un diverso contestato temporale e che la sussistenza di un medesimo modus operandi era inidonea a comprovare una preordinata programmazione di un piano criminoso ab origine unitario e riferibile al futuro.

Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto si propone una diversa lettura degli atti processuali peraltro non suffragata da adeguati elementi di riscontro e si tenta, in modo surrettizio, di introdurre una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla Corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità.

3.2. Il secondo motivo proposto dal solo Garofalo non coglie in alcun modo nel segno: a fronte della affermazione della corte di appello secondo cui non vi sarebbe prova di alcun risarcimento da parte dell'imputato lo stesso muove delle censure del tutto generiche ed aspecifiche senza in alcun modo offrire elementi per superare detto accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'ad, 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in data 26/02/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa all' esito di giudizio abbrewato il 04/03/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e sequestro di persona. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo il loro difensore di fiducia.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i fatti oggetto dell'odierno giudizio e quelli giudicati con le sentenze emesse dal G.U.P. del Tribunale di Palermo nn. 857/2014 e 341/2020. Lamenta che i giudici di appello aveva adottato una motivazione gravemente carente e contraddittoria senza procedere ad una attenta disamina degli elementi costitutivi delle condotte e senza considerare che tutti i reati avevano ad oggetto rapine a furgoni che trasportavano tabacchi lavorati esteri, compiute dai medesimi soggetti e con modalità di svolgimento tutte uguali per contenuto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i fatti oggetto dell'odierno giudizio e quelli giudicati con le sentenze emesse dal GUP del Tribunale di Palermo nn. 857/2014 e 341/2020 formulando delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] con analogo motivo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. Precisa che la corte di appello si era limitata a rilevare che non sussisteva un effettivo risarcimento del danno e che non risultava che la relativa richiesta era stata formulata in primo grado non tenendo conto della documentazione versata in atti e del fatto che in primo grado era stata chiesta detta attenuante da riconoscere con giudizio di equivalenza, sebbene erroneamente richiamando l'art. 56 c.p. 3. I ricorsi sono da ritenere inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte da entrambi gli imputati. 3.1. In ordine al comune motivo relativo alla mancata applicazione del vincolo della continuazione con le richiamate sentenze in via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 - 01. Va, pure, ricordato che ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l'appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio). (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 271768 - 01 Nel caso di specie, la Corte territoriale, adeguandosi ai suddetti principi di diritto, con motivazione corretta, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (v. pagg. 4/5) ha ritenuto che non vi fossero gli estremi della continuazione correttamente osservando che i reati in questione risultavano consumati in un diverso contestato temporale e che la sussistenza di un medesimo modus operandi era inidonea a comprovare una preordinata programmazione di un piano criminoso ab origine unitario e riferibile al futuro. Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto si propone una diversa lettura degli atti processuali peraltro non suffragata da adeguati elementi di riscontro e si tenta, in modo surrettizio, di introdurre una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla Corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità. 3.2. Il secondo motivo proposto dal solo Garofalo non coglie in alcun modo nel segno: a fronte della affermazione della corte di appello secondo cui non vi sarebbe prova di alcun risarcimento da parte dell'imputato lo stesso muove delle censure del tutto generiche ed aspecifiche senza in alcun modo offrire elementi per superare detto accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'ad, 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca