CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 1971
Cassazione n. 13767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1971 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 16 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero della detenzione domiciliare. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, che non impone la documentazione del programma terapeutico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato ammesso all'affidamento in prova terapeutico in data 10 gennaio 2023. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, avendo ottenuto la misura alternativa di cui, con il ricorso, ha impugnato il diniego. Il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse. Non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv. 272308). P.Q.M. r\( per sopravvenuta carenza CO Dichiara inammissibile il ricorso di interessegi • Q>: =„5 Così deciso, il 10 febbraio 2023