CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, a seguitodi appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale collegialedi Milano emessa all’esito di giudizio ordinario, per quanto di interesse: hadichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati di cui alcapo B) e per quello di cui al capo C), per questo limitatamente all'anno d'imposta2015, essendo gli stessi estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena perLorenzo [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi quattro di reclusione; haridotto le pene accessorie ex art. 216 l. fall. nella medesima durata della penaprincipale; ha ridotto la confisca diretta o in subordine per equivalente a carico diPicciafuoco nella misura di euro 391.347,70; ha condannato il prevenuto alpagamento delle spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civilespese generali, IVA e accessori di legge; ha confermato nel resto la sentenzaappellata.In particolare, la sentenza ha confermato così quella del Tribunale laddove:- aveva dichiarato responsabile l’attuale ricorrente, quale amministratoreunico dal 7 luglio 2014 al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,dichiarato in data 5 aprile 2018, in ordine reati di bancarotta e specificamente:Capi A.2; A.4; A.5 (numerosi fatti di distrazione); Capi A.6-A.7 (fatti didissipazione); Capo A.8 (fatti di bancarotta preferenziale). Reati tutti conl'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L.F. e diaver cagionato al fallimento un danno patrimoniale di rilevante entità,ammontando il passivo ad oltre 11 milioni di Euro ; Capo C (omesso versamentodi ritenute dovute ai sensi dell’art. 10-bis d. lgs. 74/2000, per importo di euro362.586,82 in ordine all’anno 2016, in Milano il 2 settembre 2017); Capo D: delittodi cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000 (mediante utilizzo di fatture per operazioniinesistenti per euro 130.731,26, oltre IVA per euro 28.760,88, in data 30settembre 2016);- aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalentealle contestate aggravanti;- aveva dichiarato l’imputato: inabilitato all'esercizio di un'impresacommerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi per la stessa durata dellapena inflitta; ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 74/2000, interdetto dagli uffici direttividelle persone giuridiche e delle imprese, interdetto dai pubblici uffici e incapace dicontrarre con la [OSCURATO:PERSONA] per anni tre, interdetto dalle funzioni dirappresentanza ed assistenza in materia tributaria per anni quattro e mesi sei einterdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria ai sensidegli artt. 12 d.lgs. 74/2000 e 36 c.p.;- aveva condannato il ricorrente (in solido con i due coimputati) alrisarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi in sede civile con assegnazione di provvisionalenella misura di euro 1.000.000 nonché alla refusione delle spese sostenute dallaparte civile.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Bongiorno, articolando cinque motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riguardo agli artt.110 e 40, comma 2, cod. pen.; artt. 216 e 223 l. fall.; art. 27 Cost. nonché viziodi motivazione relativamente all'affermazione della responsabilità penale diLorenzo [OSCURATO:PERSONA] per carenza di accertamento dell'elemento soggettivo e delcontributo causale, nonché per indebita equiparazione tra amministratore di dirittoe amministratore di fatto e per applicazione di un criterio di responsabilità diposizione. Premesso che il ricorrente era amministratore di diritto della fallita,deduce che: la sentenza aveva fondato l’imputazione soggettiva dei fatti almedesimo sulla sola posizione oggettivamente posseduta senza alcuna verificadella concreta consapevolezza e partecipazione alle singole operazioni contestate;con ciò aveva violato le regole di imputazione definite dalla giurisprudenza inmateria di amministratore di diritto, applicando una attribuzione meramenteoggettiva dei reati che faceva discendere il dolo dalla qualifica; in particolare, nonsi era confrontata con le allegazioni difensive in ordine alla sussistenza in capo alricorrente del convincimento, indotto dall'amministratore di fatto, che la crisi fossetransitoria e superabile attraverso finanziamenti, nuove commesse e operazioni divalorizzazione del compendio aziendale;2.2. Con il secondo motivo prospetta: vizio di motivazione per travisamentodella prova e manifesta illogicità; motivazione apparente per recepimento acriticodella relazione del curatore ex art. 33 l. fall. e mancata valutazione di datidocumentali decisivi (quanto agli elementi offerti da rateizzazioni, rottamazionee DURC); errore metodologico nella ricostruzione delle cause della crisi e nellaprova della consapevolezza dell'imputato, in relazione agli artt. 192 e 546 cod.proc. pen. nonché art. 111 Cost. Deduce che: la sentenza impugnata avevadegli eventi, quanto per la consapevolezza della situazione di crisi in capo alricorrente, al fatto degli omessi pagamenti di IVA, contributi e stipendi,ravvisandovi anche la manifestazione del dissesto e la causa della protesta deidipendenti; al riguardo aveva peraltro travisato le complessive risultanze le qualiindicavano come la società avesse in corso rateizzazioni delle pendenze indicate efosse in situazione di regolarità contributiva tanto che i DURC risultavano in regolasino al luglio 2017; ciò mentre il ritardo negli stipendi era stato di breve momento;a fronte delle allegate risultanze documentali, nemmeno potevano esserevalorizzate come prova autosufficiente i contenuti assertivi della relazione delCuratore; le premesse così poste avevano viziato a catena il quadro oggettivo e laricostruzione dell’atteggiamento soggettivo assunto dal ricorrente.2.3. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione per omessa,apparente risposta ai motivi di appello; violazione degli artt. 546, 581 e 597 cod.proc. pen. con riguardo all’elusione del devolutum e difetto di motivazionerafforzata, richiesta sui punti decisivi. Specificamente, la sentenza impugnata nonaveva offerto risposte ai motivi di appello formulati in ordine a: incidenza dellerateizzazioni e della rottamazione sull'elemento soggettivo; rilevanzadell'affidamento del ricorrente nell'amministratore di fatto; esclusione del concorsodoloso dell’amministratore formale.2.4. Con il quarto motivo, prospetta violazione di legge e motivazioneapparente o comunque viziata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivonei reati tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, nonché quantoalla inadeguata valutazione, ai fini del dolo, di condotte in realtà incompatibili conla volontà evasiva. Deduce che: la sentenza impugnata aveva affermato che gliomessi versamenti di IVA e ritenute contributive denotavano la volontàdell’imputato di proseguire l’impresa finanziandola mediante l’inadempimentotributario e con accettazione del rischio correlato; aveva così omesso di motivareconcretamente sulla verifica che il mancato pagamento dipendesse dalla volontàdell’imputato e non dalla crisi finanziaria; era stato pretermesso come la societàavesse attivato piani di rateizzazione con l'Erario e con gli enti previdenziali eavesse presentato istanze di definizione agevolata del debito, condotte cheavrebbero dovuto essere valorizzate quali indici di una volontà di adempimento;parimenti non aveva considerato l’eventualità alternativa che la prosecuzionedell’attività fosse correlata alla volontà di risanamento ed a positive prospettive intal senso; la Corte aveva confuso la conoscenza della crisi con la volontà diinadempimento.2.5. Con il quinto motivo si duole di violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando in concreto: larideterminazione della pena mediante una sostanziale sottrazione aritmetica, privadi una effettiva rivalutazione, pur discrezionale, a seguito della declaratoria diprescrizione di più reati, senza effettiva rivalutazione ex art. 133 cod. pen. e altresìpriva di motivazione sulla misura degli aumenti ex art. 81 c.p.; motivazionemeramente apparente a fronte di specifico motivo di appello sull'eccessività dellapena; mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche; illegittimitàdella sentenza anche in relazione alle pene accessorie ed alle statuizioni civili.Deduce che: la sentenza non aveva valutato le censure sul trattamentosanzionatorio originario che nemmeno aveva differenziato le singole posizioni; afronte della elisione di alcune imputazioni per prescrizione, la Corte si era limitataalla esclusione della specifica componente di pena, non rivalutando i profili diinsieme nella nuova situazione; non aveva considerato come la riduzione dei titolidi condanna, per effetto della prescrizione totale del capo B) e parziale del capoC), avrebbe dovuto comportare una proporzionata riduzione del risarcimento; nonera stata operata una rivalutazione della estensione delle pene accessorie edell’incidenza sulle stesse della estinzione dei reati tributari.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato un’articolata memoria con cui hainsistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle conclusioni del PubblicoMinistero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’esame delle questioni sollevate dal ricorso si giova della sinteticaricognizione della ricostruzione delle vicende operata nel giudizio di merito.2.1. La società, fallita con la denominazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (diseguito anche soltanto [OSCURATO:PERSONA]), aveva cambiato compagini, amministratori, sedee denominazione nel corso della sua vita, risalente al 1984 quando era sorta comeDaino s.r.l. con soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Presto aveva assuntola denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. le cui quote maggioritarie facevanocapo a due fiduciarie (FID [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella misura del 30% eSoreprofa S.p.A. nella misura del 30%) che dal 31 dicembre 2002 al 17 maggio2015 risultavano socie paritarie entrambe con partecipazione al 50%. Dopopassaggi intermedi, l’assetto finale vedeva soci FID [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nella misura del 90% e [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 10%.Quanto all’organo di gestione, si erano succeduti: dalla costituzione al 1986l’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]; dal 1986 al 3 luglio 2014l’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] (coimputato); dal 7 luglio 2014 alfallimento, dichiarato il 5 aprile 2018, appunto l’amministratore unico LorenzoPicciafuoco, qui ricorrente.2.2. La fallita, dopo avere svolto essenzialmente attività di gestione dipartecipazioni sino al 2014, nel luglio 2014 si era trasformata da s.p.a. a s.r.l. e,con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva mutato il suo oggettonella produzione di manufatti e simili, contestualmente assumendo in affittol’azienda [OSCURATO:SOCIETA]. operante nel predetto settore ed in stato di crisi.2.3. Nel periodo in questione, amministratore unico era appunto ilPicciafuoco, dottore commercialista che si occupava di adempimenti in materiaamministrativa e fiscale.Le vicende operative erano seguite da [OSCURATO:PERSONA], il quale «ricopriva, agliocchi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori, nonché del legale rappresentantecoimputato, la principale figura di riferimento per conto di [OSCURATO:PERSONA]” tanto che“pattuiva accordi in nome e per conto di essa, in modo autonomo, anche senzaaccompagnarsi al legale rappresentante, il dott. [OSCURATO:PERSONA]» (sentenzaimpugnata, foglio 10).Le vicende finanziarie della società erano, invece, seguite da [OSCURATO:PERSONA] era individuato quale referente delle fiduciarie cui faceva capo [OSCURATO:PERSONA]. Inragione di tale qualità allo stesso venivano trasmessi i bilanci della fallita per laloro approvazione. [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, aveva dichiarato di avere trovato ilreferente di [OSCURATO:PERSONA] «per operazioni di finanza straordinaria e per i rapporti con lefiduciarie» (sentenza impugnata, foglio 47) nel predetto [OSCURATO:PERSONA] cheaveva svolto tale ruolo anche nei momenti di difficoltà finanziaria della società.2.4. A far data dal luglio 2014, il nuovo corso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.laveva dimostrato una buona potenzialità operativa con aspettative dimiglioramento. Peraltro, in un quadro in cui l'avvio dell'attività industrialerichiedeva un investimento in capitale circolante, gli impieghi in rimanenze ed icrediti verso clienti risultavano controbilanciati da importanti esposizioni verso ifornitori e da una forma di auto-finanziamento attuato mediante il mancatoversamento di imposte e contributi. Il circuito bancario forniva un affidamentomarginale.Nel 2015, mentre il positivo andamento operativo si accompagnava adun’accresciuta tensione finanziaria, la società distribuiva riserve per oltre euro5.000.000,00, riducendo drasticamente la patrimonializzazione della società.Nonostante l’incremento degli affidamenti bancari, la crescita del capitalecircolante operativo di quasi 2,7 milioni di euro determinava nuovamente il ricorso«a quella forma di auto-finanziamento attuata mediante l'omissione delpagamento di imposte e contributi» (sentenza impugnata, foglio 9).Nel 2016 la crescente tensione finanziaria rallentava i ricavi delle vendite conmarginalità operativa negativa, anche alla luce del costo per il canone di locazionedell'azienda [OSCURATO:SOCIETA] e dei canoni di locazione immobiliare. Ne conseguival'allungamento dei tempi medi di pagamento dei fornitori, nei confronti dei qualila fallita raggiungeva un'esposizione di oltre 4,4 milioni di euro alla finedell'esercizio. Il debito verso l'Erario e gli [OSCURATO:PERSONA] superava 3 milioni dieuro mentre il sostegno bancario, limitato agli affidamenti da parte di BancaPopolare dell’Emilia-Romagna , si conservava su livelli insufficienti e secondari.In uno scenario che, comunque, registrava positivi tassi di crescita dell'attivitàcommerciale e produttiva, la società si impegnava ad acquistare l'azienda locatae gli immobili in cui veniva svolta l'attività con un investimento di circa 8 milionidi Euro, in relazione al quale i soci intervenivano con un marginale finanziamentodi euro 854.000,00.2.5. A questo punto, peraltro, lo squilibrio finanziario si faceva più grave edifficile da dissimulare anche con i dipendenti. Il ritardo nella mensilità di luglio2017 e la diffusione della notizia del mancato versamento di contributi arretratiall'INPS ed ai Fondi di previdenza complementare provocavano lo sciopero adoltranza dei dipendenti, mettendo [OSCURATO:PERSONA] nella condizione di non riuscire arispettare gli impegni assunti con i clienti e ad interrompere l'attività commerciale,affidando altresì, ove possibile, il completamento delle commesse a società sub-appaltatrici, con il proposito di scongiurare l'applicazione di penali.Il bilancio 2017, redatto in ottica liquidatoria, evidenziava una significativaperdita in relazione anche all'opportuna svalutazione dei beni materiali e dellerimanenze dei lavori in corso.2.6. In data 6 ottobre 2017 la società proponeva la restituzione del ramo diazienda [OSCURATO:SOCIETA].In presenza di più istanze di fallimento, presentava ricorso per ammissione alconcordato in data 30 novembre 2017, proposta cui poi rinunciava. Il fallimento,cui la società non si opponeva, interveniva in data 5 aprile 2018.3. Il primo motivo, che, come sopra specificato, ha riguardo all’imputazioneoggettiva e soggettiva al ricorrente dei vari reati ed, in particolare, di quelli dibancarotta, è infondato.3.1. Secondo il ricorso, come poi specificato dalla memoria richiamata, lasentenza aveva attribuito la responsabilità al ricorrente esclusivamente in forzadella sua qualità di amministratore di diritto, senza considerare se questi avesseavuto una compiuta consapevolezza delle operazioni e della loro natura, in unquadro che aveva manifestato l’operatività di più amministratori di fatto. Inparticolare, non si era confrontata con la prospettazione secondo cui il Picciafuocoaveva potuto confidare nella rappresentazione che gli era stata offerta dal Mancain ordine alla funzionalità delle operazioni ad un credibile piano di risanamento edalle correlate prospettive di recupero di una efficace operatività dell’impresa. Cosìoperando, la sentenza aveva attribuito al ricorrente una sorta di responsabilità perfatto altrui o oggettiva in forza della posizione di garanzia assunta ovvero, al più,in ragione di una condotta meramente colposa e non connotata dal dolo quirichiesto.3.2. L’argomentazione così esposta richiama il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui l’amministratore meramente formale in tantorisponde dei fatti di distrazione commessi dall’amministratore di fatto in quantoabbia degli stessi una consapevolezza diretta o anche soltanto eventuale, postoche la sua posizione di garanzia formale non può essere trasformata in un titolo diresponsabilità di posizione (cfr. ex multis Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv.263225 – 01; Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222389 – 01).Incontroverso il principio così richiamato, la sua applicazione al caso concretocomporta alcune specificazioni che conducono a disattendere le inferenze trattedalla difesa.3.2.1. In generale, giova chiarire che il riconoscimento della operatività di unamministratore di fatto all’interno di una società non è di per sé incompatibile conl’effettività del ruolo gestorio che compete all’amministratore di diritto secondo lenaturali attribuzioni della normativa.Mette conto evidenziare che la nozione di amministratore di fatto non postulal’esclusività del suo potere gestorio. Il suo riconoscimento non richiede, appunto,che lo stesso eserciti tutti i poteri dell’amministratore, al riguardo essendosiaffermato che, in tema di società, l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici,è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerentialla qualifica o alla funzione, laddove "significatività" e "continuità" noncomportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo digestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta inmodo non episodico od occasionale (cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv.277540-01).Coerente alle premesse così poste è il predicato che la presenza di unamministratore di fatto, ove pure compiutamente dimostrata, non impedisce diriconoscere l’esistenza di un amministratore di diritto che sia dotato di poterieffettivi corrispondenti alla carica formale, ove pure esercitati in sinergia o inseparazione di competenze con l’altro. Ed, invero, è dato osservare che, per unverso, ciò che è determinante è la corrispondenza del potere esercitato dalsoggetto al contenuto dei poteri gestori propri dell’amministratore, e che, per altroverso, la coesistenza di plurimi amministratori in nessun modo contraddice imodelli di governance societaria che l’ordinamento riconosce. In tale linea è statoaffermato che in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod.civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore difatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altrisoggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente -esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica oalla funzione (v. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040-01; Sez. 5, n.46962 del 22/11/2007, Rv. 238893 – 01).3.2.2. Specificazioni, comunque, richiede già il tema della stessaresponsabilità dell’amministratore formale.Merita adesione il consolidato orientamento richiamato dalla stessa difesasecondo cui «(i)n tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quelladocumentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori dellescritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito soloformalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"),conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesidella distrazione, relativamente alla quale non può, nei confrontidell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principiosecondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nelladisponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza diadeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzionedella dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione delruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezzadi disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 54490 del26/09/2018, Rv. 274166 - 01).Si tratta, del resto, di affermazione da cui non è dato discostarsi senza violarei principi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale.È stato altresì chiarito che «(i)n tema di reati fallimentari, è sufficiente adintegrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale lagenerica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attivitàillecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto» (Sez. 5,n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 – 01).3.2.3. Ad inquadrare la concreta situazione qui in rilievo, come descritta dallesentenze di merito, si rende necessario in primo luogo precisare che l’affermazionedell’esistenza di un amministratore di fatto, non comporta la qualificazionedell’amministratore di diritto come “testa di legno”, di per sé inconsapevole dellevicende societarie. Come premesso, deve anzi assumersi che, sino a specificaallegazione del contrario, l’amministratore di diritto abbia la pienezza dei suoipoteri, eventualmente ripartiti con l’amministratore di fatto. Il suo ruolo, pertanto,si articola secondo il paradigma del concorso con l’amministratore di fatto, in unquadro di comune consapevolezza dello scenario operativo, salve le specifichecompetenze.Al riguardo, poi, costituisce quaestio facti, insindacabile in sede di legittimitàove oggetto di adeguata motivazione, verificare se il singolo amministratore abbiaavuto contezza della realizzazione e della natura di una specifica operazione. Ciò,peraltro, con alcune avvertenze generali.L’inserimento organico nella società, in particolare, rende naturalmenteevidenti le scelte che hanno incidenza diretta sulla struttura economicafondamentale di affari e patrimonio. D’altro canto, non può essere invocatacredibilmente l’ignoranza di operazioni che siano oggetto di approvazione degliorgani amministrativi o assembleari.Deve altresì tenersi in considerazione che il criterio di responsabilitàapplicabile, quantomeno in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, èquello del dolo generico esteso anche alla forma del dolo eventuale.3.3. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi appena enunciati ed haofferto una adeguata motivazione che, priva di illogicità ed apparenza, èinsindacabile nella presente sede come sopra esposto.3.3.1. In coerenza con quanto accertato in primo grado, la Corte d’appello hamesso in evidenza in primo luogo come il ricorrente fosse un commercialista chesi occupava della complessiva gestione amministrativa e fiscale della società. Ilche, quindi, con inferenza né illogica né forzata, vale già a porlo su un pianofenomenologicamente distante dalla figura ricorrente della testa di legnoinconsapevole, sia sotto il profilo della competenza professionale, sia sotto quello,ancora più concreto, della necessaria conoscenza della struttura contabile,economica e fiscale dell’impresa.D’altro canto, come diffusamente emergente dalla motivazione, da taleconnotazione il medesimo traeva un diretto flusso di informazioni sulle prassioggetto di contestazione nei capi B), C) e, in certa misura, D), e, di rimando, concontenuti che, oltre ad essere di per sé significativi, erano immediatamenteindicativi di tensione, prima, e di palese crisi finanziaria, poi. In particolare, lerisultanze a immediata disposizione dell’imputato, gli rendevano evidente come lasocietà ricorresse all’autofinanziamento tramite una sistematica inadempienzafiscale e contributiva che agli intrinseci tratti di illecito – di per sé allarmanti per lasfera personale degli amministratori – associava la sedimentazione di un debitopregresso il quale, anche attraverso il cumulo di interessi e sanzioni, era destinatoad ipotecare le sorti finanziarie della società indirizzandole verso il dissesto poiverificatosi .A parte i riferimenti generali, assertivamente relativi agli “acclarati rapportiintercorrenti fra gli imputati”, la sentenza impugnata ha rimarcato comePicciafuoco avesse ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, scaturito dalleverifiche eseguite dall'A.d.E. a seguito di segnalazione pervenuta dall'Ufficio dellaDirezione Provinciale di Brescia; avviso cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto (sentenzaimpugnata, foglio 17).La Corte territoriale, comunque, ha disatteso puntualmente le allegazionidifensive facendo leva su in insieme di elementi convergenti individuati in:- ruolo di amministratore unico, al riguardo osservando che il ricorrente, afronte del proprio ruolo di garanzia, aveva approvato e partecipato concretamentead operazioni che avevano causato danni significativi alla società e ai suoicreditori;- prove documentali e dichiarative, comprendenti le stesse dichiarazioni resedal [OSCURATO:PERSONA] alla Curatela, da cui constava il coinvolgimento diretto delricorrente nelle operazioni illecite, come la distrazione di fondi, l'emissione diassegni senza giustificazione economica e l'utilizzo di fatture false;- consapevolezza delle difficoltà finanziarie che, derivata dalle informazioniacquisite nel suo ruolo specifico ed in quello professionale cui si è già fattoriferimento, aveva accompagnato la sua azione nel compimento di operazioni chehanno aggravato il dissesto finanziario, con condotta contraria agli interessi dellasocietà;- ruolo attivo nella gestione, pur in uno scenario in cui alcuni settori avevanoregistrato l’influenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], emerso quale storica figura diriferimento dell’impresa e promotore di operazioni cui, comunque, il ricorrenteaveva collaborato e non si era comunque opposto.Complessivamente, quindi, la sentenza impugnata, in consonanza con quelladel Tribunale, con motivazione logica ed aderente al complesso delle risultanze haevidenziato come [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente ad operazioni cheavevano causato danni alla società, quali l'emissione di assegni senzagiustificazione economica (capo A.5), l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti(capo A.2), e la mancata opposizione agli avvisi di accertamento relativi a impostenon versate (capi B e C). Ciò in un quadro in cui emergeva la sua «consapevolezzadelle difficoltà finanziarie della società e la mancata adozione di misure adeguatea evitare ulteriori danni al patrimonio sociale».3.3.2. La sentenza ha così offerto una motivazione coerente in ordine allaconclusione secondo cui il ricorrente aveva partecipato direttamente ai fatticontestati e, comunque, aveva avuto consapevolezza delle operazioni in rilievo, inun quadro di adesione alle linee di azione degli amministratori di fatto. Lerisultanze, pertanto, come anticipato, delineano una idonea base giustificativa inordine al fondamento dell’imputazione oggettiva e soggettiva dei vari fatti dibancarotta e, più in generale, dei vari reati, anche tributari, oggetto dicontestazione.A fronte di tale idoneo costrutto, generiche risultano le censure difensive cheadducono con un certo grado di vaghezza l’inconsapevolezza in ordine allespecifiche operazioni ed alla loro natura, con prospettazione che, almeno in partequa, è inammissibile siccome versata in fatto.4. Il secondo motivo è inammissibile.4.1. Il ricorso si duole del fatto che la sentenza abbia trascurato e travisatoalcuni elementi indicati dalla difesa che dovevano valere ad escludere che laMAICO (e di rimando il suo amministratore) avesse deliberatamente scelto la viadell’inadempimento fiscale e contributivo nei termini che, invece, la Corteterritoriale aveva valorizzato per ravvisarvi elementi sintomatici di un dolo. Alriguardo, in particolare, la sentenza non aveva offerto ragioni per cui erano statesuperate le allegazioni aventi ad oggetto: la documentazione attestante laregolarità contributiva della società sino a epoca prossima allo sciopero (DURC);’esistenza di piani di rateizzazione in essere con INPS, Erario ed Equitalia; lapresentazione di istanze di definizione agevolata (“rottamazione”); la circostanzache il ritardo della mensilità di luglio 2017 non fosse stato considerato nel contestocomplessivo della situazione aziendale.La memoria del 25 maggio 2026, poi, rimarca che il ricorso aveva anchededotto «il profilo relativo alla collocazione temporale delle singole operazionicontestate».4.2. Il motivo in rassegna, come già evidenziato, si incentra sull’asseritotravisamento in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa laddove ha ritenutosussistente una situazione di inadempienza fiscale e contributiva che aveva poigenerato dissesto, sciopero dei dipendenti e fallimento. Affermazione, questa, che,ad avviso della difesa, contrasta frontalmente con le risultanze in ordine aregolarità contributiva, attestata dai DURC sino al luglio 2017, e le iniziative dirateizzazione del debito.4.2.1. Il travisamento così dedotto è generico e manifestamente infondato.L’assunto che la società versasse in condizione di regolarità fiscale econtributiva risulta affetto da genericità intrinseca.Già in appello il motivo era introdotto in termini assolutamente generici cheacquisivano un minimo di determinatezza esclusivamente con riguardo al temadella regolarità contributiva attestata dai DURC sino al luglio 2017.La presenza di rateizzazioni è prospettata con contenuti insieme generici edassertivi senza che sia specificato in quali termini e per quali specifiche voci didebito i piani fossero richiesti, se fossero stati mai approvati e se ed in qualemisura fossero stati eseguiti. Da quanto allegato e da quanto comunquerisultante, si tratta di rateazioni richieste – e non è dato intendere con certezza see quando ammesse – che sono intervenute nella fase esecutiva, a seguito diemissione di ruolo fiscale nemmeno opposto (cfr. sentenza impugnata: “Gli importinon versati sono stati accertali e iscritti a ruolo, poiché non è stata presentataalcuna opposizione agli avvisi di accertamento”).L’esistenza dei DURC, anche a prescindere dalla loro delimitazione al solotema contributivo, è affermata in termini assertivi mentre il correlato vizio ditravisamento è dedotto senza che sia stata allegata al ricorso la documentazioneche dovrebbe comprovarla e che, comunque, non è inserita negli atti del fascicolopervenuto in questa sede di legittimità, con conseguente violazione del principiodi autosufficienza.4.2.2. In conclusione, il travisamento prospettato, oltre a non trovare alcunaggancio nella realtà processuale, viene allegato in termini generici e privi dellarichiesta autosufficienza. Nemmeno compiutamente consta che la regolarità deipagamenti e le rateizzazioni abbiano riguardato, oltre a contributi e fondi diprevidenza, anche i debiti tributari, in ordine ai quali, anzi, le evidenze documentalidanno conto di opposta situazione, secondo quanto meglio considerato infra.Non risulta, pertanto, scalfita la motivazione della sentenza che ha, alriguardo, ricostruito un quadro in cui la società fallita trovava nel risparmio fiscalee contributivo una linea di autofinanziamento strutturale e, comunque, consolidatanegli anni, in termini capaci di evidenziare ed aggravare nel tempo la crisifinanziaria che doveva poi scaturire nel franco dissesto e nel conseguentefallimento.4.3. Come premesso, peraltro, con la memoria del 25 maggio 2026, la difesarichiama il tema della distribuzione cronologica delle condotte di bancarotta, voltoa significare la carenza di offensività o di dolo nelle stesse. Si tratta, invero, diaspetto che, nel ricorso, entrava soltanto a comporre la premessa narrativa, senzaintegrare direttamente il contenuto delle censure specificate nei motivi. Lacensura, in parte qua, è inammissibile.4.3.1. Il motivo, in effetti, al riguardo risulta inedito in quanto l’atto di appellonon vi faceva riferimento se non in termini di assoluta genericità. Secondo quantoappena evidenziato, poi, la questione non era specificamente dedotta nemmenonel ricorso, in cui la collocazione cronologica delle singole condotte ha costituitooggetto di una mera descrizione nella premessa introduttiva. Il tema è stato poirichiamato in termini di assoluta genericità nella memoria.4.3.2. L’argomento, secondo cui i fatti erano stati commessi in un periodo incui non si era radicata la crisi della società e, pertanto, in un momento in cui nonsi delineava un contesto che valeva a significarne il carattere concretamenteoffensivo e doloso, si manifesta comunque infondato.Tutti i fatti in rilievo si iscrivono in un arco temporale che, oltre ad essereprossimo al fallimento, era all’interno di un periodo di acuta crisi evidenziata dallespecifiche insolvenze, secondo quanto ulteriormente significato di seguito.La lettura alternativa proposta, oltre ad essere inammissibilmente versata infatto, pretende di associare la crisi alla sola sequenza finale esitata nello scioperodei dipendenti in reazione alla notizia degli inadempimenti contributivi. Epilogo,questo, che, di contro, nella articolata ricostruzione delle sentenze di merito,costituiva soltanto l’epilogo di una inadeguatezza e sofferenza finanziaria chericonosceva diversi e ben più risalenti fondamenti.5. Il terzo motivo, che deduce la mancanza di espressa risposta a specificimotivi di appello sui punti salienti, è inammissibile.5.1. In generale, è dato rammentare che «(i)n tema di ricorso per cassazione,la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motiviarticolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare ilcontenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentirel'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle qualisi sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisaprospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre averifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 – 02; cfr. exmultis anche Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962 - 01).5.2. In tal senso risulta generica la doglianza secondo cui la sentenzaimpugnata non aveva dato risposta ai motivi di appello in ordine a: mancanza diprova dell'elemento soggettivo in capo all'imputato; erronea equiparazione traamministratore di diritto e amministratore di fatto; ricostruzione delle cause dellacrisi e dello sciopero; qualificazione giuridica delle singole operazioni comedistrattive o dissipative; irrilevanza, o comunque mancata valutazione, di piani dirateizzazione, istanze di rottamazione, regolarità contributiva e condotte diprosecuzione dell'attività incompatibili con il dolo.La censura, comunque, è manifestamente infondata a fronte dellaconstatazione che, come già evidenziato, la sentenza impugnata aveva motivatoadeguatamente su ciascuno dei temi così in rilievo, nella misura in cui erano statispecificati nel ricorso.6. Il quarto motivo è infondato.6.1. Il ricorso prospetta il vizio della sentenza che non aveva adeguatamentevagliato il carattere doloso dei fatti ascritti quali reati tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 (rispettivamente oggetto dei capi B e C), nonconsiderando la possibilità che gli inadempimenti fossero derivati dalla crisi diliquidità e fossero privi di ogni volontarietà, come del resto attesto dai piani dirateizzazione. Mette conto evidenziare che il motivo nemmeno investe il tema(della prova) dell’elemento oggettivo su cui si spende comunque la requisitoria delProcuratore Generale, secondo quanto del resto esplicitato nella memoria dellafinale della difesa (memoria difensiva del 25 maggio 2026, p. 15: «Con tale motivodi ricorso, infatti, la difesa non ha contestato la sussistenza materiale delleviolazioni tributarie né ha dedotto questioni inerenti alla prova del rilascio dellecertificazioni fiscali o all’elemento oggettivo delle fattispecie contestate, comerisulterebbe dalla requisitoria »).6.2. Circoscritto così il devoluto alla sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000 contestato al capo C) (quello di cuiall’art.10-ter contestato al capo B è già stato dichiarato estinto per prescrizione),è pacifico che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico il quale consistenella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodoconsiderato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dalloscopo specifico di evadere le imposte.Nella prospettiva qui più specificamente in rilievo, merita piuttostorammentarsi che, secondo consolidato orientamento, in tema di omessoversamento di ritenute, le sole difficoltà economiche del contribuente di adempierel'obbligazione tributaria, sono insufficienti per l'integrazione degli estremi dell'art.45 cod. pen. Ne deriva che l'agente deve dimostrare per la deduzione della cd.crisi di liquidità la non imputabilità e l'imprevedibilità del dissesto economicoaziendale nonché l'impossibilità di fronteggiare la situazione tramite misureadeguate da valutarsi in concreto (cfr. ex multis Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014,Rv. 259190 – 01; Sez. 3, 03/03/2020, n. 21158, n.m.; Sez. 7 - , Ordinanza n.5185 del 30/01/2026, Rv. 289812 – 01). È stato altresì specificato che la forzamaggiore di cui è richiesta la dimostrazione rileva solo come causa esclusivadell'evento e mai quale causa concorrente di esso, essendo pertanto ravvisabilenei soli casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione dellacondotta antigiuridica sono dovute all'assoluta ed incolpevole impossibilitàdell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni diillegittimità (ex plurimis, Sez. 3, n. 8352, del 24/06/2014, dep. 2015, rv. 263128;Sez. 7, n. 5185 del 30/01/2026, Rv. 289812 - 01).Costituisce portato delle premesse così poste il consolidato assunto secondocui non valgono ad escludere il dolo ed a prospettare la forza maggiore le prassidi postergazione degli adempimenti fiscali e previdenziali che siano volte afinanziare differenti esigenze di impresa, ove pure volte a fini di conservazionedella continuità aziendale e in sé commendevoli. In tal senso, è stato in primoluogo osservato come, anzi, le prassi sistematiche, ripetute per più annualità,denotino una opzione di politica finanziaria della società che è di per séincompatibile con la causa di esclusione del dolo così in rilievo (Sez. 3, n. 10084,21/11/2019,non massimata sul tema specifico; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014,dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 – 01). È stato altresì chiarito, nella analogamateria pagamento delle ritenute previdenziali, con argomento estensibile allafattispecie qui direttamente in esame, che «(i)l reato di omesso versamento delleritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art.51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione didifficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delleretribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamentiprevidenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo aricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalisticaper mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice» (Sez. F - , n. 23939del 11/08/2020, Rv. 279539 – 01. Cfr. anche Sez. 3 - , n. 36421 del 16/05/2019,Rv. 276683 - 01). Ciò in un quadro in cui è stato altresì precisato che «(i)n temadi reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate dicui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previstodall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso ècostituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in casodi carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva puòastrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiereall'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensidell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza delsostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denarodovute all'erario. (Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017, dep. 2018, Botter, Rv. 272073- 01).6.4. Nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno dato conto, in modoconvergente, ove pure implicito, che la situazione di crisi finanziaria della societànon era imprevista e che, anzi, il ricorso all’autofinanziamento era uno strumentocui la amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso in modo non occasionale.Si tratta di linee argomentative che si articolano in puntuale osservanza dellecoordinate ermeneutiche appena enucleate e che, pertanto, si sottraggono allecensure, in gran parte generiche, che l’impugnazione prospetta.In ordine alla allegazione secondo cui le iniziative di rateizzazione e lerisultanze del DURC attestavano una contraria volontà di ottemperanza agliobblighi fiscali oltre che previdenziali, vale quanto già sopra osservato sul tema adevidenziare come sul punto la prospettazione sia stata assertiva e generica. D’altrocanto non solo è provato, ma – come sopra rimarcato - nemmeno è controverso ilfatto oggettivo che la società fosse inadempiente al versamento delle ritenute(contestato al capo C) in un quadro in cui constava anche il mancato versamentodell’IVA (contestato al capo B), seppure oggetto di reato prescritto.Accertato così l’inadempimento volontario, nemmeno emergono elementi chevalgano a denotare la ricorrenza di causa di esclusione della colpevolezza.7. Il quinto motivo, che cumula molteplici temi, è infondato in tutte le suearticolazioni.7.1. La decisione della Corte territoriale che, in ragione delle prescrizioni, haridotto il monte delle pene escludendo le componenti relative ai reati estinti, nonsi espone alle censure formulate sul punto nel ricorso.Il computo della pena base risulta stabilito dalla sentenza impugnata in modoadeguato, all’esito del bilanciamento delle circostanze, con motivazione che, pursintetica, non si mostra illogica, dovendosi in particolare tenere conto del fattoche il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura inferiore alla mediaedittale e gli aumenti per i reati satellite sono risultati specificamente contenuti.Sul piano generale, noto arresto nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) ha validato l'affermazione secondo cui,quando la pena irrogata sia "più vicina al minimo che al massimo edittale", l'oneremotivazionale è adempiuto attraverso il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133c.p." o l'utilizzo di sintetiche formule quali "pena congrua", "pena adeguata".Nel caso di specie, nel contesto in cui rimaneva invariato il titolo base,nemmeno era necessaria la complessiva rivalutazione della misura dei reatisatelliti che non modificavano il quadro complessivo.7.2. Risulta di contro inedito, oltre che generico, il motivo in ordine allanecessità di un diverso bilanciamento delle circostanze eterogenee.Se l’atto di appello nulla aveva allegato sul tema, lo stesso ricorso si limita adaddurre genericamente un difetto di motivazione della sentenza impugnataladdove non ha spiegato le ragioni per cui le attenuanti generiche riconosciute dalTribunale erano state poste in equivalenza e non in prevalenza sulle ritenuteaggravanti, senza che, al riguardo, siano dedotti argomenti concreti a supportoche la motivazione avrebbe pretermesso.7.3. È inammissibile, per plurime e convergenti ragioni, la parte del motivoche ha riguardo alla mancata riduzione da parte della sentenza impugnata delrisarcimento riconosciuto alla parte civile dal Tribunale.7.3.1. È manifestamente infondato l’assunto secondo cui il proscioglimentodal capo B) e, in parte, dal capo C) avrebbe dovuto comportare una riduzione delrisarcimento, riconosciuto alla parte civile.La prospettazione è già incoerente alla constatazione che la parte civile eracostituita ed è stata risarcita in relazione al solo capo A), con determinazione che,pertanto, si poneva a priori su un piano di indifferenza alle vicende che hannotoccato i menzionati reati tributari. D’altro canto, correttamente la sentenza haosservato che «(p)er quanto riguarda le statuizioni civili, posto che il giudice diprimo grado ha devoluto la quantificazione del quantum al giudice civile, non visono ragioni per ridurre la misura della provvisionale di €.1.000.000 a carico deicondannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Basti ricordare, a questo proposito, il valore deibeni sottratti ai capi A.2 e seguenti per cui è stata accertata la sussistenza deireati».7.3.2. La censura poi pretermette che la condanna al risarcimento qui è statastabilita in via generica e la determinazione del quantum è stata operata solo inrelazione alla provvisionale. Sicché deve rammentarsi come l’impugnazione dellarelativa statuizione provvisoria è inammissibile in sede di legittimità. Ed, invero, ilprovvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna genericaal risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nellaliquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua naturainsuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettivaliquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. per tutte Sez. U, n. 2246 del19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 -01).7.4. Inedito e, comunque, generico risulta il motivo sulle sanzioni accessorieche non risultano comunque determinate in misura illegale.In ogni caso la sentenza impugnata ha ridotto le sanzioni medesime in ragionedel parziale proscioglimento disposto per estinzione di alcuni dei reati in rilievo.Sicché il motivo, che non si confronta con tale aspetto, risulta altresì generico inparte qua.8. Il ricorso risulta, quindi, nel suo complesso infondato.Giova precisare che nemmeno si apprezza la prescrizione dei reati qui inrilievo, pur astrattamente rilevabile d’ufficio a fronte di ricorso non inammissibile.8.1. I reati di bancarotta, consumati in data 5 aprile 2018, risultano aggravatiai sensi dell’art. 219, primo comma, l. fall., per avere cagionato un dannopatrimoniale di rilevante gravità.Anche per la bancarotta preferenziale contestata al capo A.8, pertanto, non ètrascorso il termine di prescrizione, tenuto conto della ridetta circostanzaaggravante ad effetto speciale. Il termine ordinario ex art. 157 cod. pen., pari adanni 7 e mesi 6 (anni cinque aumentati della metà per effetto della richiamataaggravante), deve aumentarsi, ai sensi dell’art. 160 e 161, secondo comma, adanni 9 mesi 4 gg. 15. Anche a prescindere dai periodi di sospensione applicabilialla fattispecie (pure ai sensi dell'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103cronologicamente applicabile al reato in oggetto), pertanto, il reato non èprescritto.Ovviamente, non sono prescritti i restanti reati contestati al capo A) qui inrilievo, relativi a bancarotta fraudolenta patrimoniale, (Capi A.2; A.4; A.5:numerosi fatti di distrazione; Capi A.6-A.7: fatti di dissipazione), aventi più estesiperiodi di prescrizione.8.2. Non è prescritto nemmeno il residuo reato di cui all’art. 10-bis d. lgs.74/2000, di cui al capo C). A questo, che risulta commesso in data 2 settembre2017, si applica un termine massimo di anni 7 mesi 6, cui si aggiunge unasospensione ordinaria di mm. 6 gg. 26 in ragione dei rinvii disposti su richiestadelle parti o su impedimento delle stesse dalle udienze 12.7.2022, 7.11.2023 e16.1.2024.Secondo noto arresto nomofilattico, poi, «(l)a disciplina della sospensione delcorso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).Al reato in oggetto, avuto riguardo all’enunciato momento della suaconsumazione, risulta applicabile il testo dell’art. 159 cod. pen. come risultantedalla cd. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essendo stata confermata la condannasul punto, si apprezza la condizione per l’operatività del complessivo regime disospensione previsto dal testo in allora vigente dell’art. 159 comma 2 cod. pen.Posto più specificamente che il reato non era prescritto all’atto del deposito dellasentenza di appello in data 29 dicembre 2025, l’operare della sospensione ai sensidell’art. 159 comma 2 n. 2 cod. pen., non essendo stato superato il relativotermine, esclude che sia intervenuta la prescrizione.8.3. Quanto al capo D) relativo a reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000,consumato in data 30 settembre 2016, è sufficiente rilevare che allo stesso èapplicabile un termine massimo di prescrizione che, ai sensi dell’art. 17 comma 1-bis d. lgs. 74/2000, risulta pari ad anni 10. Risulta, pertanto, che, anche senzacomputare i periodi di sospensione, la prescrizione non si è consumata.9. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato ed il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente