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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 13820/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo, riformava la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, il 22 aprile 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000,00, rideterminando la pena in complessivi anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per effetto della riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; con il secondo motivo lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità atteso il fatto che con esso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla sentenza impugnata; che anche il secondo motivo risulta inammissibile atteso il fatto che la sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto dì gravame e che pertanto non ci si può lamentare della mancata concessione della medesima in sede dì appello; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo, riformava la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, il 22 aprile 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000,00, rideterminando la pena in complessivi anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per effetto della riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; con il secondo motivo lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità atteso il fatto che con esso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla sentenza impugnata; che anche il secondo motivo risulta inammissibile atteso il fatto che la sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto dì gravame e che pertanto non ci si può lamentare della mancata concessione della medesima in sede dì appello; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 13820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris