CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 agosto 2023
Cassazione n. 47704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Ùi.7.F.'09,1TATA, !N CI'NCFJ.; SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 10/08/2023 del Tribunale di Messina; rArCIONN r ' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 10 aprile 1975 il tribunale del riesame di Messina confermava la ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale [OSCURATO:PERSONA] , tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si contesta la motivazione della scelta di ritenere la custodia in carcere unica misura idonea e proporzionata. Posto che i fatti si sarebbero svolti lontano dal domicilio del ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto portare ad individuare come adeguata la misura degli arresti domiciliari. Sarebbe altresì illogica la motivazione della scelta della misura siccome ancorata alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali. Posto che il precedente, risalente, corrisponderebbe al reato ex art. 416 c.p., non della stessa specie di quello per cui si procede, 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Nell'escludere la possibilità di applicare una pena della detenzione inferiore a tre anni i giudici non avrebbero correttamente valutato il compendio indiziario, e l'art. 275 comma 2 cod. proc:. pen., sia perché sarebbe comunque altamente probabile l'applicazione di una pena inferiore a tre anni, anche nel quadro del ricorso ad un rito alternativo, sia perché nel caso di arresto fuori flagranza la misura della custodia in carcere può applicarsi solo in previsione di una pena superiore ai tre anni senza che la deroga ai limite ex art.280 cod. proc. pen. di cui all'art. 391 comma 5 cod. proc. pen. posso inglobare anche il limite imposto dalll'art. 275 cod. proc. pen. comma 2 bis. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo il tribunale illustrato più che adeguatamente le ragioni della individuazione della misura della custodia in carcere sotto i profili della sua esclusiva idoneità e proporzionalità nel fronteggiare rilevanti ed attuali esigenze cautelari, mediante la valorizzazione, in sintesi, della detenzione di quantità rilevanti ed eterogenee di stupefacente, abilmente occultate in riva al mare, sintomatiche dell'inserimento del ricorrente in canali criminali organizzati in materia, nel quadro peraltro di pericolosi trascorsi giudiziari del prevenuto. Tale motivazione, quanto al pericolo di recidivanza, è peraltro in linea con il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 - 01). 6. Infondato è il secondo motivo, considerato che a fronte di una fattispecie ex art. 73 comma 4 del DPR 309/90, appare coerente la decisione che ritiene - motivatamente - , che non si possa prevedere l'applicazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art.275 comma 2 bis cod. proc. pen. e senza quindi alcuna deroga al limite di legge. Invero il tribunale ha espressamente evidenziato la non ravvisabilità della "condizione ostativa prevista dal novellato art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen" per cui l'ulteriore riferimento a una non ipotizzabile pena "inferiore a tre anni di reclusione" deve intendersi quale frutto di errore materiale sostitutivo del reale riferimento a pena non superiore a tre anni di reclusione di cui al predetto comma 2 bis. Del resto nella pagina finale il tribunale ha ribadito la insussistenza di una "condizione ostativa invocata dalla difesa". Le considerazioni formulate poi in ordine al primo motivo illustrano la correttezza e logicità del giudizio prognostico negativo circa l'applicabilità, anche a seguito di rito alternativo, di una pena non superiore a tre anni di reclusione. In proposito va ribadito che in tema di applicazione o di revoca delle misure cautelari personali, la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale applicazione delle diminuenti previste per riti speciali astrattamente richiedibili dall'imputato, in assenza di elementi come nel caso di specie, in cui nulla è dedotto al riguardo - che consentono di ritenere concretamente prevedibile l'accesso a tali forme alternative di definizione del procedimento. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36263 del 17/06/2020 Cc. (dep. 17/12/2020 ) Rv. 280060 - 01 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1