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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43130/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui gli artt. 633, 635, 639-bis, 624 e 625, n. 2, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, poiché non indica quali sono i punti della decisione oggetto di impugnazione e si risolve in affermazioni astratte prive di riferimenti al caso concreto.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui gli artt. 633, 635, 639-bis, 624 e 625, n. 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, poiché non indica quali sono i punti della decisione oggetto di impugnazione e si risolve in affermazioni astratte prive di riferimenti al caso concreto. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43130/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris