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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07108/2025

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[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 03/2025 C .

C . dott.Giovanni FANTICINI Consiglier e R.G. n. 1786 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1786del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L23 E379C) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PSC MRC76T27 G062S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S. p .A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore CARABETTA Rocco(C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Consideratoche: [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del la [OSCURATO:SOCIETA]. e del la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 0 5 / 03/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 conseguenza di un incidente stradale avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, imputabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, condotto dal Carabetta, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata fallita nel corso del giudizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni; la domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, accerta t a la responsabilità del Carabetta, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all’attorei danni subiti, liquidatiin € 3.886,25, oltre accessori; la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori; ricorre lo Scali, sulla base di duemotivi; non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, nella presente fase del giudizio, nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo ai quali è imputabile la responsabilità dei danni lamentati dall’attore, [OSCURATO:PERSONA] eSl.[OSCURATO:SOCIETA]., litisconsorti necessari, che risultano , peraltro, essere stati parti (sebbene contumaci) del giudizio di merito; occorre, pertanto, ordinare l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso a tali soggettinel termine perentorio di cui in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a quest’ordine; per questi motivi la Corte: - r invia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 0 5 / 03/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 [OSCURATO:SOCIETA]., media nte notificazione agli stessi del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 03/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consiglier e R.G. n. 1786 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1786del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L23 E379C) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PSC MRC76T27 G062S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S. p .A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore CARABETTA Rocco(C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Consideratoche: [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del la [OSCURATO:SOCIETA]. e del la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 0 5 / 03/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 conseguenza di un incidente stradale avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, imputabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, condotto dal Carabetta, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata fallita nel corso del giudizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni; la domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, accerta t a la responsabilità del Carabetta, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all’attorei danni subiti, liquidatiin € 3.886,25, oltre accessori; la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori; ricorre lo Scali, sulla base di duemotivi; non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, nella presente fase del giudizio, nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo ai quali è imputabile la responsabilità dei danni lamentati dall’attore, [OSCURATO:PERSONA] eSl.[OSCURATO:SOCIETA]., litisconsorti necessari, che risultano , peraltro, essere stati parti (sebbene contumaci) del giudizio di merito; occorre, pertanto, ordinare l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso a tali soggettinel termine perentorio di cui in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a quest’ordine; per questi motivi la Corte: - r invia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 0 5 / 03/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 [OSCURATO:SOCIETA]., media nte notificazione agli stessi del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di
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