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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 20970/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel quale si invoca la prescrizione del fatto contestato come riqualificato (nella contravvenzione di cui all'art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110), in quanto commesso agosto 2018; prescrizione che per il ricorrente, quindi, sarebbe maturata, considerato il termine massimo dei cinque anni trattandosi di contravvenzione, ancor prima della sentenza impugnata, pronunciata il 13 settembre 2023.

Detto motivo, invero, trascura la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla c.d. riforma Orlando (e precisamente dall'art. 159, secondo comma, cod. pen. introdotto dalla medesima e poi abrogato dalle norme sull'improcedibilità: dal termine del deposito della motivazione di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della medesima (3 agosto 2017) fino all'entrata in vigore della disciplina sull'improcedibilità, e, quindi, lo slittamento in avanti di detto termine, ad oggi non maturato.

Osservato che è inammissibile il primo motivo del medesimo ricorso, in cui ci si duole del tutto genericamente e aspecificamente del vizio di motivazione anche sul piano sanzionatorio, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata sia in punto di responsabilità, essendo stato trovato [OSCURATO:PERSONA] nel non contestato possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso (si veda al riguardo Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966, secondo cui il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi - pistole giocattolo - ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve - pistole scacciacani -, sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge), sia in punto di trattamento sanzionatorio, in cui, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nell'individuazione di una pena base non equivalente al minimo, si fa leva sui precedenti specifici e sulle altre condanne presenti nel certificato del casellario giudiziale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel quale si invoca la prescrizione del fatto contestato come riqualificato (nella contravvenzione di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110), in quanto commesso agosto 2018; prescrizione che per il ricorrente, quindi, sarebbe maturata, considerato il termine massimo dei cinque anni trattandosi di contravvenzione, ancor prima della sentenza impugnata, pronunciata il 13 settembre 2023. Detto motivo, invero, trascura la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla c.d. riforma Orlando (e precisamente dall'art. 159, secondo comma, cod. pen. introdotto dalla medesima e poi abrogato dalle norme sull'improcedibilità: dal termine del deposito della motivazione di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della medesima (3 agosto 2017) fino all'entrata in vigore della disciplina sull'improcedibilità, e, quindi, lo slittamento in avanti di detto termine, ad oggi non maturato. Osservato che è inammissibile il primo motivo del medesimo ricorso, in cui ci si duole del tutto genericamente e aspecificamente del vizio di motivazione anche sul piano sanzionatorio, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata sia in punto di responsabilità, essendo stato trovato [OSCURATO:PERSONA] nel non contestato possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso (si veda al riguardo Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966, secondo cui il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi - pistole giocattolo - ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve - pistole scacciacani -, sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge), sia in punto di trattamento sanzionatorio, in cui, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nell'individuazione di una pena base non equivalente al minimo, si fa leva sui precedenti specifici e sulle altre condanne presenti nel certificato del casellario giudiziale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9
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