CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 34895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4126-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 262/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto NASpI R.G.N.4126/2019 Cron. Rep. Ud.14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Genova accoglieva la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riteneva la Corte che non operasse la decadenza di cui all’art.11 d.lgs. n.22/15 invocata dall’Inps, siccome riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento della NASpI, laddove Denti era già titolare di partita iva prima della presentazione della domanda amministrativa di prestazione. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett. c), d.lgs. n.22/15 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che l’obbligo di comunicazione anche per le attività lavorative pregresse allo stato di disoccupazione trovi fondamento nell’interpretazione delle citate norme. Il ricorso è fondato. Questa Corte si è già occupata della questione con orientamento che qui s’intende ribadire (Cass.22921/24, Cass.1053/24, Cass.846/24), affermando in particolare che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal casocorrelarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione. L’estensione dell’obbligo di comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda non integra un’interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall’art. 14 prel. c.c. , poiché l’art.10 d.lgs. n.22/15 parla di comunicazione riguardo all’attività intrapresa e il significato del verbo “intraprendere” può includere anche quello di svolgimento di una data attività lavorativa. Resta da aggiungere che sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal controricorrente in memoria. Quanto alla compatibilità con l’art.38 Cost., basti dire che la scelta legislativa della decadenza in luogo di una riduzione del trattamento NASpI fino al limite del reddito autonomo anteriore è insindacabile, e rimessa alla discrezionalità del legislatore. Quanto alla compatibilità con l’art.3 Cost, basti dire che non esisteva alcun affidamento incolpevole del controricorrente in una diversa lettura interpretativa, poiché trattasi di questione nuova e, al tempo in cui non fu effettuata la comunicazione all’Inps, mancava un orientamento giurisprudenziale di segno diverso da quello qui affermato. Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria. Le spese dell