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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19886/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILAN() C' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma nel corpo della propria memoria, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rappresentato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; cE RITENUTO' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — ha confermato la pronuncia in data 23 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto (di energia elettrica), aggravato perché commesso con violenza sulle cose e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché nel caso di specie a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato (già ritualmente citato nel domicilio eletto presso il difensore) detenuto per altra causa, presentata presso l'Ufficio matricola dell'istituto ove era ristretto, di partecipare all'udienza, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza la comparizione delle parti (art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e senza, dunque, disporre la traduzione del Dinita, così essendosi determinata una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (come chiarito dalle Sezioni Unite).

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, sub specie del travisamento della prova, della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione dei canoni di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), assumendo che la Corte territoriale avrebbe illogicamente disatteso le allegazioni difensive volte a negare l'occupazione effettiva dell'immobile da parte del Dinita al momento del fatto, fondate sugl elementi in atti (assenza dell'imputato al momento dell'intervento da parte del dipendente della società elettrica e quanto esposto nella nota dei Carabinieri) — con un ragionamento viziato che ha pure finito per determinare una sorta di inversione dell'onere della prova.

2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., fondato sul tempo prolungato della fruizione dell'energia elettrica, senza alcuna valutazione della «modestia patrimoniale» dell'indebita fruizione e del correlativo «danno al ricco distributore».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo in particolare la manifesta infondatezza del primo motivc e la mancata allegazione della presentazione di una richiesta di trattazione orale del difensore dell'imputato nei termini di rito; nonché l'infondatezza del secondo motivo e la prospettazione con esso di argomentazioni di merito (cfr. requisitoria scritta).

Il difensore ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando il disposto dell'art. 23 -bis decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed assumendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con l'ordinamento processuale penale deporrebbe per la distinzione - in ordine alle modalità di presentazione della richiesta di partecipare all'udienza a mente della stessa norma - tra l'imputato libero dal detenuto (cfr. memoria difensiva). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo difetta della necessaria specificità.

La giurisprudenza «in materia di istanze presentate dall'internato al direttore del carcere, ex art. 123 cpp, riconosce effetti alla istanza stessa soltanto dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria dell'organo giudicante c:ompetente» (Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P. , Rv. 248170 - 01, che richiama Sez. 5, n. 24922 del 07/05/2004, Monaco, Rv. 229875 - 01, e Sez. 1, n. 11260 del 12/12/2000, Nastasi, Rv. 218629 - 01).

D'altra parte le Sezioni Unite, allorché hanno avuto riguardo all'impedimento dell'imputato poiché ristretto per altra causa, vi hanno attribuito rilevanza in relazione alla rituale celebrazione del giudizio purché lo status detentionis - si ribadisce disposto in relazione ad altro procedimento - sia conosciuto dal giudice che procede, perché comunicato o rilevabile dagli atti processuali (cfr. Sez.

U, n. 7635 del :30/09/2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01; Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente non ha neppure allegato che la restrizione per altra causa dell'imputato (come esposto dalla difesa, ritualmente citato) sia venuta a conoscenza della Corte di appello allorché essa era chiamata a deliberare sul gravarne; ed in effetti nel fascicolo processuale (al cui esame diretto la Corte può accedere alla luce della doglianza avanzata: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) non vi è alcun elemento in tal senso, che non può trarsi neppure dalla copia della richiesta presentata ex art. 123 cod. proc. pen. dal Dinita presso l'istituto penitenziario dove era ristretto, compiegata al ricorso, di cui consta solo l'invio al difensore.

Ragion per cui il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di specifica indicazione dei fatti dai quali dipende l'addotta sussistenza del vizio processuale dedotto (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01).

La prospettazione difensiva è comunque infondata.

Per quel che qui rileva, l'art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il caso di richiesta di queste ultime di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire (cfr. comma 1); e la trasmissione di tale richiesta - da formularsi per iscritto - nel termine espressamente definito «perentorio» di quindici giorni liberi prima dell'udienza, secondo le modalità telematiche previste dalla stessa normativa (segnatamente ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto); e ciò è a dirsi anche per la richiesta di partecipare all'udienza, che l'imputato «entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità [...] formula, a mezzo del difensore» (cfr. art. 23-bis cit., spec. commi 1 e 4).

Ed in effetti questa Corte ha già condivisibilmente rilevato come l'imputato non possa che esercitare il diritto potestativo in discorso (per l'appunto chiedendo di comparire o che abbia luogo la discussione orale) per il tramite della difesa tecnica poiché, secondo la speciale disciplina emergenziale in discorso, «la trattazione in presenza» (in vece del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori) «costituisce la conseguenza obbligata della richiesta (anche) dell'imputato il quale deve necessariamente veicolarla per il tramite del difensore, non essendo consentito, né previsto, che possa provvedervi personalmente (cfr. Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282888 - 01, che ha pure osservato che tale richiesta di partecipazione all'udienza non costituisce «mera comunicazione di un impedimento» bensì «esercizio di un diritto potestativo dell'imputato non condizionato dalla soggezione a misura restrittiva della libertà (qualunque ne sia la causa)»; cfr. pure Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01).

Tale previsione, inoltre, non si discosta dai princìpi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr. Sez. 5, n. 677/2022, cit., che richiama Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 03) poiché, anche al di là della sua genesi (dovuta, come si sa, all'emergenza sanitaria) muove dal presupposto del rapporto effettivo tra imputato e difensore, in mancanza del quale il primo potrebbe azionare in presenza dei relativi presupposti i rimedi previsti dalla legge processuale (rapporto effettivo che senza dubbio ricorre nella specie, tanto che - secondo quanto esposto nel ricorso - è stato lo stesso difensore presentatosi nell'istituto di detenzione che, edotto della volontà dell'imputato di comparire, gli ha raccomandato di avanzare istanza quando invece avrebbe dovuto essere lo stesso difensore a indirizzarla al Giudice), non ravvisandosi nella specifica modalità di esercizio prevista dalla legge una limitazione del diritto di difesa (cfr. Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 - 01, che ha ben rimarcato la compatibilità costituzionale e convenzionale della disciplina processuale interna che, nel processo penale, prevede la necessità della difesa tecnica).

Non allora può condividersi, alla luce dell'espressa previsione delle modalità di presentazione della richiesta da parte dell'imputato, di cui la legge indica le utili modalità per veicolarla entro un termine espressamente indicato come perentorio (il cui mancato rispetto, dunque, determina decadenza: cfr. art. 173 cod. proc. pen.), la contraria opzione ermeneutica che pure è stata espressa (cfr. Sez. 6, n. 151:39 del 11/11/2021 - dep.2022, Zitouni, Rv. 283143 - 01: «in tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibillità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23 -bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mDdificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. ), d) ed e), Convenzione EDU»).

2. Il secondo motivo - con il quale a ben vedere è stato prospettato unicamente il vizio di motivazione (anche nella parte in cui ha assunto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01) - è manifestamente infondato.

La Corte territoriale è pervenuta alla condanna per il delitto in contestazione esplicitando - in maniera non manifestamente illogica e dunque qui non sindacabile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) - le ragioni per cui, a fronte della precedente intestazione dell'utenza elettrica, cessata per morosità, e dell'occupazione dell'immobile da parte del Dinita, ha ritenuto infondate le allegazioni difensive relative alla non riferibilità del fatto all'imputato, in particolare rimarcando che le circostanza isolate indicate dalla difesa non fossero dimostrative della stabile assenza dell'imputato dall'unità immobiliare servita dall'allaccio illecito, senza che in tale iter possa ravvisarsi l'asserita inversione dell'onere della prova.

3. Il terzo motivo: - difetta di specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), poiché non si confronta con la motivazione che - nell'escludere i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. alla luce del quantum di energia sottratta - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non ha fatto riferimento solo al tempo prolungato in cui il fatto ha avuto luogo ma ha indicato l'importo del consumo non registrato (euro 573,29); - ed è manifestamente infondato, atteso che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01).4.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.„ il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILAN() C' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma nel corpo della propria memoria, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rappresentato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; cE RITENUTO' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — ha confermato la pronuncia in data 23 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto (di energia elettrica), aggravato perché commesso con violenza sulle cose e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché nel caso di specie a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato (già ritualmente citato nel domicilio eletto presso il difensore) detenuto per altra causa, presentata presso l'Ufficio matricola dell'istituto ove era ristretto, di partecipare all'udienza, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza la comparizione delle parti (art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e senza, dunque, disporre la traduzione del Dinita, così essendosi determinata una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (come chiarito dalle Sezioni Unite). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, sub specie del travisamento della prova, della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione dei canoni di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), assumendo che la Corte territoriale avrebbe illogicamente disatteso le allegazioni difensive volte a negare l'occupazione effettiva dell'immobile da parte del Dinita al momento del fatto, fondate sugl elementi in atti (assenza dell'imputato al momento dell'intervento da parte del dipendente della società elettrica e quanto esposto nella nota dei Carabinieri) — con un ragionamento viziato che ha pure finito per determinare una sorta di inversione dell'onere della prova. 2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., fondato sul tempo prolungato della fruizione dell'energia elettrica, senza alcuna valutazione della «modestia patrimoniale» dell'indebita fruizione e del correlativo «danno al ricco distributore». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo in particolare la manifesta infondatezza del primo motivc e la mancata allegazione della presentazione di una richiesta di trattazione orale del difensore dell'imputato nei termini di rito; nonché l'infondatezza del secondo motivo e la prospettazione con esso di argomentazioni di merito (cfr. requisitoria scritta). Il difensore ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando il disposto dell'art. 23 -bis decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed assumendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con l'ordinamento processuale penale deporrebbe per la distinzione - in ordine alle modalità di presentazione della richiesta di partecipare all'udienza a mente della stessa norma - tra l'imputato libero dal detenuto (cfr. memoria difensiva). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo difetta della necessaria specificità. La giurisprudenza «in materia di istanze presentate dall'internato al direttore del carcere, ex art. 123 cpp, riconosce effetti alla istanza stessa soltanto dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria dell'organo giudicante c:ompetente» (Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P. , Rv. 248170 - 01, che richiama Sez. 5, n. 24922 del 07/05/2004, Monaco, Rv. 229875 - 01, e Sez. 1, n. 11260 del 12/12/2000, Nastasi, Rv. 218629 - 01). D'altra parte le Sezioni Unite, allorché hanno avuto riguardo all'impedimento dell'imputato poiché ristretto per altra causa, vi hanno attribuito rilevanza in relazione alla rituale celebrazione del giudizio purché lo status detentionis - si ribadisce disposto in relazione ad altro procedimento - sia conosciuto dal giudice che procede, perché comunicato o rilevabile dagli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 7635 del :30/09/2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599 - 01). Nel caso in esame il ricorrente non ha neppure allegato che la restrizione per altra causa dell'imputato (come esposto dalla difesa, ritualmente citato) sia venuta a conoscenza della Corte di appello allorché essa era chiamata a deliberare sul gravarne; ed in effetti nel fascicolo processuale (al cui esame diretto la Corte può accedere alla luce della doglianza avanzata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) non vi è alcun elemento in tal senso, che non può trarsi neppure dalla copia della richiesta presentata ex art. 123 cod. proc. pen. dal Dinita presso l'istituto penitenziario dove era ristretto, compiegata al ricorso, di cui consta solo l'invio al difensore. Ragion per cui il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di specifica indicazione dei fatti dai quali dipende l'addotta sussistenza del vizio processuale dedotto (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01). La prospettazione difensiva è comunque infondata. Per quel che qui rileva, l'art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il caso di richiesta di queste ultime di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire (cfr. comma 1); e la trasmissione di tale richiesta - da formularsi per iscritto - nel termine espressamente definito «perentorio» di quindici giorni liberi prima dell'udienza, secondo le modalità telematiche previste dalla stessa normativa (segnatamente ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto); e ciò è a dirsi anche per la richiesta di partecipare all'udienza, che l'imputato «entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità [...] formula, a mezzo del difensore» (cfr. art. 23-bis cit., spec. commi 1 e 4). Ed in effetti questa Corte ha già condivisibilmente rilevato come l'imputato non possa che esercitare il diritto potestativo in discorso (per l'appunto chiedendo di comparire o che abbia luogo la discussione orale) per il tramite della difesa tecnica poiché, secondo la speciale disciplina emergenziale in discorso, «la trattazione in presenza» (in vece del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori) «costituisce la conseguenza obbligata della richiesta (anche) dell'imputato il quale deve necessariamente veicolarla per il tramite del difensore, non essendo consentito, né previsto, che possa provvedervi personalmente (cfr. Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282888 - 01, che ha pure osservato che tale richiesta di partecipazione all'udienza non costituisce «mera comunicazione di un impedimento» bensì «esercizio di un diritto potestativo dell'imputato non condizionato dalla soggezione a misura restrittiva della libertà (qualunque ne sia la causa)»; cfr. pure Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). Tale previsione, inoltre, non si discosta dai princìpi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr. Sez. 5, n. 677/2022, cit., che richiama Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 03) poiché, anche al di là della sua genesi (dovuta, come si sa, all'emergenza sanitaria) muove dal presupposto del rapporto effettivo tra imputato e difensore, in mancanza del quale il primo potrebbe azionare in presenza dei relativi presupposti i rimedi previsti dalla legge processuale (rapporto effettivo che senza dubbio ricorre nella specie, tanto che - secondo quanto esposto nel ricorso - è stato lo stesso difensore presentatosi nell'istituto di detenzione che, edotto della volontà dell'imputato di comparire, gli ha raccomandato di avanzare istanza quando invece avrebbe dovuto essere lo stesso difensore a indirizzarla al Giudice), non ravvisandosi nella specifica modalità di esercizio prevista dalla legge una limitazione del diritto di difesa (cfr. Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 - 01, che ha ben rimarcato la compatibilità costituzionale e convenzionale della disciplina processuale interna che, nel processo penale, prevede la necessità della difesa tecnica). Non allora può condividersi, alla luce dell'espressa previsione delle modalità di presentazione della richiesta da parte dell'imputato, di cui la legge indica le utili modalità per veicolarla entro un termine espressamente indicato come perentorio (il cui mancato rispetto, dunque, determina decadenza: cfr. art. 173 cod. proc. pen.), la contraria opzione ermeneutica che pure è stata espressa (cfr. Sez. 6, n. 151:39 del 11/11/2021 - dep.2022, Zitouni, Rv. 283143 - 01: «in tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibillità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23 -bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mDdificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. ), d) ed e), Convenzione EDU»). 2. Il secondo motivo - con il quale a ben vedere è stato prospettato unicamente il vizio di motivazione (anche nella parte in cui ha assunto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01) - è manifestamente infondato. La Corte territoriale è pervenuta alla condanna per il delitto in contestazione esplicitando - in maniera non manifestamente illogica e dunque qui non sindacabile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) - le ragioni per cui, a fronte della precedente intestazione dell'utenza elettrica, cessata per morosità, e dell'occupazione dell'immobile da parte del Dinita, ha ritenuto infondate le allegazioni difensive relative alla non riferibilità del fatto all'imputato, in particolare rimarcando che le circostanza isolate indicate dalla difesa non fossero dimostrative della stabile assenza dell'imputato dall'unità immobiliare servita dall'allaccio illecito, senza che in tale iter possa ravvisarsi l'asserita inversione dell'onere della prova. 3. Il terzo motivo: - difetta di specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), poiché non si confronta con la motivazione che - nell'escludere i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. alla luce del quantum di energia sottratta - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non ha fatto riferimento solo al tempo prolungato in cui il fatto ha avuto luogo ma ha indicato l'importo del consumo non registrato (euro 573,29); - ed è manifestamente infondato, atteso che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01).4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.„ il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Decreto Cassazione n. 19886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris