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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 24671/2024

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24170/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaP. [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria , n. 392 /20 17, depositata il 7.03.2017e non notificata.

Oggetto:Appello -Notifica a mezzo posta -Mancato deposito della ricevuta di spedizione - Inammissibilità del gravame - Condizioni.Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine su conti correnti bancari, gli aveva contestato l’esistenza di maggiori compensi non dichiarati, derivanti da attività professionale e da redditidi fabbricati.

L’impugnazione del contribuente veniva accolta in primo grado e, in secondo grado, il gravame dell’Agenzia delle entrate veniva dichiarato inammissibile, per il mancato deposito, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio, della copia della ricevuta di spedizione della raccomandata contente l’atto di appello, come richiesto dagli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.

Il contribuente ha resistito, depositando controricorsoe una memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di doglianza , l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 2699 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata, notificata il 29.10.2013, sarebbe in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite, nella sentenzan. 13452 del 2017, tenuto conto che il termine per impugnare scadeva il 30.12.2014, mentre l’appello era stato ricevuto dal contribuente il 19.12.2013 e la costituzione in giudizio dell’Ufficio era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Pertanto, pur in assenza della ricevuta di spedizione, il deposito dell’avviso di ricevimento del plico relativo alla notifica dell’atto di appello sarebbe idoneo a dimostrare la tempestività del gravame e della costituzione in giudizio dell’appellante.

2. Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4, poiché l’inammissibilità dell’appello sarebbe stata dichiarata dal collegio in assenza di contraddittorio sulla questione, non essendo stata sollevata alcuna eccezione da parte del contribuente.

3. Il primo motivodi doglianza è fondato e va accolto .

Ed invero, le Sezioni Unitedi questa Corte, con la sentenza n. 13452/2017 ( Rv. 644364 - 03 ) , hanno affermato che, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Tale orientamento risulta,poi, confermato dalle successive pronunce di legittimità n. 11559/2018 e n. 24726/2022.Nel caso in esame, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’Agenzia delle entrate ha riprodotto nel corpo del ricorso la copia fotografica della cartolina di ricevimento della notifica dell’atto di appello, effettuata nei confronti del contribuente.Contrariamente a quanto eccepito dal Figliuzzi nel controricorso, dalla lettura di tale copia risulta che il nome del destinatario è Michele e non Nicola e che, pur non essendo asseverata dall’ufficio postale la data di spedizione, tuttavia la data di ricezione risulta entro il termine di decadenza.

Inoltre, è stata depositata l’attestazione della cancelleria della Ctr di Catanzaro,da cui risulta che l’avviso in questione è stato depositato unitamente all’atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non coglie nel segno, quindi, l’eccezione del contribuente, secondo cui non vi sarebbero elementi tali da ricondurre l’avviso di ricevimento in questione all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.

4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, non risulta corretta la decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello, senza verificare sel'avviso di ricevimento era comunque idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

Tale decisione rende superfluo l’esame del secondo motivo di doglianza, che risulta assorbito.

Pertanto, in accoglimento del primomotivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata vacassata, con rinvio al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e per il regolamento delles pese di lite anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e , assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e per il regolamento delle spese di liteanche del giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24170/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaP. [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria , n. 392 /20 17, depositata il 7.03.2017e non notificata. Oggetto:Appello -Notifica a mezzo posta -Mancato deposito della ricevuta di spedizione - Inammissibilità del gravame - Condizioni.Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine su conti correnti bancari, gli aveva contestato l’esistenza di maggiori compensi non dichiarati, derivanti da attività professionale e da redditidi fabbricati. L’impugnazione del contribuente veniva accolta in primo grado e, in secondo grado, il gravame dell’Agenzia delle entrate veniva dichiarato inammissibile, per il mancato deposito, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio, della copia della ricevuta di spedizione della raccomandata contente l’atto di appello, come richiesto dagli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Il contribuente ha resistito, depositando controricorsoe una memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di doglianza , l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 2699 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata, notificata il 29.10.2013, sarebbe in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite, nella sentenzan. 13452 del 2017, tenuto conto che il termine per impugnare scadeva il 30.12.2014, mentre l’appello era stato ricevuto dal contribuente il 19.12.2013 e la costituzione in giudizio dell’Ufficio era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, pur in assenza della ricevuta di spedizione, il deposito dell’avviso di ricevimento del plico relativo alla notifica dell’atto di appello sarebbe idoneo a dimostrare la tempestività del gravame e della costituzione in giudizio dell’appellante. 2. Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4, poiché l’inammissibilità dell’appello sarebbe stata dichiarata dal collegio in assenza di contraddittorio sulla questione, non essendo stata sollevata alcuna eccezione da parte del contribuente. 3. Il primo motivodi doglianza è fondato e va accolto . Ed invero, le Sezioni Unitedi questa Corte, con la sentenza n. 13452/2017 ( Rv. 644364 - 03 ) , hanno affermato che, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). Tale orientamento risulta,poi, confermato dalle successive pronunce di legittimità n. 11559/2018 e n. 24726/2022.Nel caso in esame, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’Agenzia delle entrate ha riprodotto nel corpo del ricorso la copia fotografica della cartolina di ricevimento della notifica dell’atto di appello, effettuata nei confronti del contribuente.Contrariamente a quanto eccepito dal Figliuzzi nel controricorso, dalla lettura di tale copia risulta che il nome del destinatario è Michele e non Nicola e che, pur non essendo asseverata dall’ufficio postale la data di spedizione, tuttavia la data di ricezione risulta entro il termine di decadenza. Inoltre, è stata depositata l’attestazione della cancelleria della Ctr di Catanzaro,da cui risulta che l’avviso in questione è stato depositato unitamente all’atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non coglie nel segno, quindi, l’eccezione del contribuente, secondo cui non vi sarebbero elementi tali da ricondurre l’avviso di ricevimento in questione all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. 4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, non risulta corretta la decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello, senza verificare sel'avviso di ricevimento era comunque idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Tale decisione rende superfluo l’esame del secondo motivo di doglianza, che risulta assorbito. Pertanto, in accoglimento del primomotivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata vacassata, con rinvio al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e per il regolamento delles pese di lite anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e , assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e per il regolamento delle spese di liteanche del giudizio di legittimità. Così deci
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