CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa giusta procura speciale in attidall'[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suostudio sito in Roma, Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42 e con domiciliodigitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente--intimata-Numero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello dell'Aquila n. 233/2021 depositatail 15/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 587/2016 pubblicata il 26giugno 2016, decideva nel merito la domanda promossa dalla societàd’ora in poi solo DRC, con cui l’attrice esponeva di aver costituito una ATIche si era aggiudicata la procedura negoziata indetta da [OSCURATO:SOCIETA]., d’orain poi anche solo Anas, avente ad oggetto il servizio di trattamento disgombero neve e antigelo di alcune strade provinciali per l’importo di euro650 mila, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 maggio 2014.L’atto costitutivo dell’associazione stabiliva che le attività e lepassività tra le società fossero ripartite nella misura del 51% per lamandataria DRC e del 49% per la mandante [OSCURATO:SOCIETA]. che, inoltre,aveva conferito alla mandataria due automezzi di sua proprietà e un grossoquantitativo di salgemma, per la gestione del servizio.Espone l’attrice che Anas comunicava la revoca dell’aggiudicazioneper mancanza da parte della DRC del certificato Durc, attestante laregolarità contributiva e deducendo che, in seguito alla revoca, lamandataria non aveva restituito alla mandante i documenti di circolazionedegli automezzi – facendo valere un diritto di ritenzione a garanzia delpagamento delle riparazioni sui primi effettuate – agiva davanti al Tribunalenei confronti della mandataria a cui chiedeva la restituzione della sommapro quota del 49% dovuta per i ricavi ottenuti dall’ATI per l’anno in cuiaveva trovato svolgimento il contratto con l’Anas e dei documenti dicircolazione, oltre al risarcimento del danno per mancato utile di impresa eNumero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026perdita di chances, per avere la committente revocato l’aggiudicazione percolpa di DRC.Il Tribunale, per quanto di rilievo, nell’intervento spiegato da SACS.r.l., acquirente del ramo d’azienda della mandante, riteneva fondata ladomanda attrice e ritenuto provato il pagamento da parte di Anas, per ilperiodo di svolgimento dell’appalto, della somma di euro 121.638,72,condannava la convenuta alla restituzione dell’importo di euro 66.183,67,pari alla quota parte reclamata, oltre al risarcimento danni per euro21.209,12, e alla restituzione dei libretti di circolazione degli autocarri di cuisi era avvalsa l’Ati per svolgere il servizio, nella ritenuta illegittimità dellaloro ritenzione da parte di DRC, non valutando come provata l’attività diriparazione degli automezzi e di effettivo pagamento delle somme indicatenelle fatture prodotte dalla convenuta per euro 33.269,31.2. La Corte d’Appello dell’Aquila adita da DRC di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’impugnazioneconfermando la statuizione di primo grado.3. Ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenzad’Appello DRC.Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA].,subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce violazione del prudente apprezzamento delgiudice ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nullità della sentenza o delprocedimento per violazione degli artt. 115, 132 n. 4 c.p.c., artt. 24 e 111della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. nonchéomesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.360, primocomma, n. 5 c.p.c.Numero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026La Corte di merito non avrebbe valutato correttamente le fattureprodotte nn. 57 e 57-bis del 27.12.2012 poste a base della domanda di dirimborso per le riparazioni.2. Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. nel dedotto malgoverno del principio del prudenteapprezzamento; nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli artt. 115, 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. nonchéomesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, primocomma, n. 5 c.p.c.La ricorrente avrebbe dimostrato che la propria attività sarebbe statasvolta in via esclusiva per l’adempimento dell’appalto e che quindi tutti imezzi sarebbero stati utilizzati in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., evidenza,sulla quale, si duole la parte, non sarebbe stata ammessa la prova per testiarticolata.3. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; laCorte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancataammissione di c.t.u. contabile finalizzata all’accertamento delle passivitàriscontrate a carico della società ricorrente e agli interventi riparatorieffettuati sui mezzi in proprietà per la rispondenza delle somme impiegatecon quanto fatturato.4. Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per motivazioneperplessa e incomprensibile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c.5. La controricorrente ha concluso per l’inammissibilità e infondatezzadel ricorso.6. I motivi di ricorso sono inammissibili; plurime ne sono le ragioni.6.1. Sviluppato per oltre novanta pagine, il ricorso assembla, per lamodalità del cd. copia e incolla – al cui utilizzo si correla peraltro ancheNumero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’alternarsi di caratteri di differente formato, evidenziazione e spaziatura –i contenuti di atti difensivi e dei provvedimenti (ivi compresa la sentenzaemessa dal Tribunale penale monocratico di Avezzano, di assoluzione dellegale rappresentante della ricorrente dal reato di appropriazione indebitadei libretti di circolazione perché il fatto non costituisce reato), che,rispettivamente proposti e adottati nel corso del giudizio, hanno precedutol’introduzione del ricorso per cassazione.Resta in tal modo obliterata la regola, di “contenuto-forma” al cuirispetto è consegnata l’ammissibile proposizione del mezzo, de “la chiaraesposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi diricorso” (art. 366 n. 3 c.p.c.) laddove non di ogni evidenza integrativa delfatto sostanziale e processuale che abbia preceduto il mezzo proposto incassazione il ricorrente deve dare atto, ma solo di quelle necessarie chedefinite “a ritaglio” e per contenuti essenziali, valgono a dare strumentalesostegno al motivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19562 del 24/07/2018).Non, quindi, la prolissità del ricorso in quanto tale, ma la regola la cuiviolazione rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendooscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse allasentenza gravata, con conseguente violazione delle prescrizioni di cui ai nn.3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019;v. anche, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025).Tanto avviene, anche, per scongiurare e contenere l’effetto didevolvere al giudice di legittimità l’indistinta cognizione del materiale, infatto e processuale, che dal giudizio origina, rimettendo alla Corte dicassazione il funzionale scrutinio di cui è gravata la parte, ai fini dellaconducenza del mezzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018).Il tutto per una corretta valorizzazione dello scopo del processo, volto,da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravareNumero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 26161 del 27/09/2021).7. Nel resto.7.1. Il primo motivo è ancora inammissibile perché realizza unamescolanza e sovrapposizione dei mezzi eterogenei e incompatibili (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018); così, per la denunciataviolazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. laddove la prima censura presuppone e muove da una definitapiattaforma fattuale che la seconda nega e per la motivazione inesistenteche, di nuovo, non dialoga con la fattispecie della violazione di legge nellaimperscrutabilità di una violazione di norma sostanziale che muova da unamotivazione incomprensibile.7.1.1. La censura svolta sul cattivo governo delle prova lascia poispazio ad una ulteriore ragione di inammissibilità per il principio secondo ilquale “i-n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del01/03/2022), evidenza, quest’ultima, neppure allegata dalla ricorrente.7.1.2. Manca ancora la ricorrente di riportare i contenuti delle fatturee il mezzo, sul punto, è inammissibile per difetto di autosufficienza ogenericità.7.1.3. È di nuovo inammissibile anche il profilo con cui si denuncia lanullità ex art. 132 n. 4 c.p.c. che richiede l’apparenza della motivazione chelascia all’interprete l’onere di individuare il percorso logico (Cass., Sez. L,Numero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020) e tanto nella inconcludenza del motivo,incapace di rappresentarla.7.2. Il secondo motivo condivide con il primo le scrutinate ragioni diinammissibilità a cui si aggiunge, rispetto al denunciato vizio di motivazione,l’esistenza della cd. doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., figurarispetto alla quale il ricorrente è chiamato ad indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 26934 del 20/09/2023), per contenuti che difettano nel proposto motivo.7.3. Il terzo motivo è ancora inammissibile nella parte in cui contestaal giudice del merito la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio.È principio consolidato di questa Corte quello per il quale il giudiziosulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnicad'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cuidecisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., figura rispetto alla quale la critica introdotta soggiacealla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cuiall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente) (Cass., Sez. L.,Sentenza n. 25281 del 25/08/2023).Si realizza ancora in questo mezzo una impropria mescolanza delleragioni di critica e tanto, come già esposto nella valutazione del primomotivo, nella incompatibilità logica tra la denunciata violazione di legge e ilvizio assoluto di motivazione.7.4. Il quarto è inammissibile perché generico non individuando laricorrente neppure la parte della motivazione attinta da critica.Nessun confronto poi con gli argomenti portati dalla Corte di meritosulla mancanza di prova in ordine allo svolgimento del solo appalto incontestazione e non di altri lavori.8. In via conclusiva il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 11382/2021Numero sezionale 1873/2026Numero di raccolta generale 18265/2026Data pubblicazione 06/06/2026Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso;Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida infavore della controricorrente in euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]