CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 13420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11628/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 36 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in TORINO C.[OSCURATO:PERSONA] 71 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TORINO n. 1279/2023 depositat o il 12/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.si è resa acquirente di un immobile sito in Vinovo (TO). L’immobile è stato alienato con procedura di vendita a evidenza pubblicabandita dal Fallimento de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad agosto 2020. La proprietaria [OSCURATO:PERSONA] - società avente a oggetto l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi - è stata dichiarata fallita dal tribunale di Torino con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 17-5-2022 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di ammissione tardiva, in prededuzione ex art.111e 111 - bis della legge fall.,per l’importo di 292.115,00 EUR, oltre Iva, pari all’ammontare delle spese di asporto e smaltimento dei rifiuti occupanti alcune porzioni del bene acquistato. Il credito è stato escluso dal giudice delegato , per la ritenuta insussistenza di idonee giustificazioni del ritardo nella presentazione della domanda (ultratardiva), avendo la società acquistato a gennaio 2021 l’immobile nel possesso del quale era stata immessa a ottobre dello stesso anno, quando era ben nota la presenza di rifiuti da smaltire. La società ha proposto opposizione allo stato passivo e l’adito Tribunale di Torino l’ha respinta con decreto del 6 - 4 - 202 3 ( comunicato il 12-4-2023). Il giudice del merito ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il compendio immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, ed era stata fin dall’inizio consapevole – in base al bando - della presenza in loco di giacenze di vario genere , e anche delle contestazioni svolte al riguardo dalla [OSCURATO:SOCIETA]., affittuaria dell’azienda. Ha precisato che il Fallimento, nell’atto d i trasferimento , aveva d’altronde ribadito di non assumere alcuna garanzia in ordine allo smaltimento dei rifiuti. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. – Col primo mezzo , deducendo v iolazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall. per errata individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di presentazione della domanda di ammissione al passivo, la ricorrente lamenta che il tribunale, sulla base di una non meglio motivata convinzione che l’aggiudicatario era a conoscenza del fatto che all’interno dell’azienda esistevano rifiuti da gestire e da smaltire, abbia inteso far decorrere il termine per l’ammissione al passivo dalla data di acquisto dell’immobile, nonostante fosse ancora occupato e nonostante che al suo interno ancora operasse l’azienda intestata al Fallimento. In tal senso il tribunale avrebbe mancato di considerare che per le società di gestione e smaltimento i rifiuti sono l’oggetto di attività, e come tali sono a tutti gli effetti annoverabili tra i “beni aziendali”; i quali vengono acquistati, codificatie dati in gestione per essere poi definitivamente smaltiti. Donde solo dopo l’abbandono poteva dirsi che i beni avessero perduto il loro naturale collegamento con l’azienda di raccolta e gestione dei rifiuti; cosa che era avvenuta alla data della liberazione dell’immobile, ovvero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché fino a tale data all’interno dell’immobile aveva continuato a operare la [OSCURATO:SOCIETA], affittuaria dell’azienda, gestendo essa stessa i rifiuti e smaltendoli dopo la separazione di quelli riciclabili. II. – Col secondo mezzo la ricorrente assume esservi stata un’errata e falsa applicazione dell’art. 276 cod. proc. civ., avendo i l tribunale mancato di esaminare le ulteriori istanze formulate da essa opponente perché ritenute assorbite. III. - Il primo motivo è inammissibile perché non aderente alla complessiva ratio del provvedimento , la quale ratio va ricostruita in maniera più articolata di quanto riportato dalla ricorrente. IV. –Il tribunale ha accertato che l’immobile era stato acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza prestazione di garanzia alcuna e con esaustiva e documentata esposizione dei problemi attinenti e all’ azienda ivi esistente, tra cui la presenza di rifiuti; invero al bando era stata allegata una relazione estimativa esplicitamente evidenziante che una porzione del complessoimmobiliare era locata alla società [OSCURATO:SOCIETA] , la quale era morosa, tanto che la curatela aveva già comunicato lo scioglimento delcontratto con decorrenza dal 19- 3- 2020 anche in relazione all’affitto del ramo aziendale avente a oggetto l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Dall’accertamento di fatto si apprende inoltre chesempre tramite la perizia di stima il bando aveva sottolineato come [OSCURATO:SOCIETA] avesse a sua volta contestato l’esistenza di materiali di scarto sul sito locato, giacché ritenuti riferibili all’attività della fallita anteriore allaprocedura, e che infine nell’atto del trasferimento immobiliare il F allimento aveva ribadito di vendere in quel medesimo stato di fatto già ben rappresentato ed evidenziato sin dall’avvio della procedura competitiva, senza assunzione di alcuna garanzia in ordine allo smaltimento dei materiali di scarto esistentinell’immobile. V. - In questa complessiva condizione il giudice del merito ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso. La ricorrente censura la statuizione perché non sarebbe stato considerato il fatto che fino alla data della liberazione dell’immobile da parte dell’affittuaria del ramo aziendale i rifiuti erano stati gestiti da questa come beni aziendali; sicché il termine annuale si sarebbe dovuto far decorrere dal 7/10/2021. Ma la critica è parziale, avendo il tribunale disatteso quanto oggi viene riproposto anche perun’altra decisiva ragione, vale a dire perché confliggente coldato fattuale risolutivo per cui la presenza dei rifiuti era già stata rappresentata ed evidenziata sin dall ’ avvio della procedura competitiva di vendita, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato in piena consapevolezza dello stato locativo dell’immobile, dell’esistenza dei materiali di scarto e del le contestazioni formulate dall ’ affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. S icché infine tutto l ’ iter d ella vendita aveva comportato che l’acquisto avvenisse nello stato di fatto e di diritto in cui l ’ immobile si trovava al momento, senza pretese verso la procedura quanto ai costi di smaltimento dei rifiuti. VI. -Tale aspetto è dirimente e l a questione del carattere tardivo o ultratardivo della domandadi ammissione perde di importanza. La ratio manifesta ta dal decreto è nell’ affermazione per cui la società acquirente aveva infine accettato l’acquisto senza condizioni a proposito dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta di affermazione non censurata, che sorregge di per sé il rigetto dell’opposizione a prescindere dal profilo della decorrenza del termine per la presentazione della domanda. VII. -Il secondo motivo è inammissibile perché difetta di una vera criticaal provvedimento, avendo la ricorrente specificato l’intendimento di impugnare al semplice fine di consentire la definizione della controversia anche nel merito. VIII. – Il ricorso è dunque inammissibile e le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200.00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific