CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 29931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26480/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé stesso e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE LECCE n. 9386/2017 depositata i l 17/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 17.2.2019, accolse parzialmente l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione emesso dallo stesso Tribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale dichiarò irripetibili le spese di lite in virtù del principio di causalità, secondo cui il criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio. Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motiviillustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.170 del DPR 115/2002, per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese del giudizio di opposizione sull’erroneo presupposto che il Ministero della Giustizia non aveva dato causa al giudizio di opposizione nonostante fosse parte necessaria del giudizio e titolare passivo del rapporto di debito in un procedimento avente natura contenziosa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.91 c.pc. e segg. perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese di lite con il Ministero nonostante il parziale accoglimento del ricorso di opposizione al decreto di liquidazione. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati. Aii sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art.13 del D. Lgs 132/2914, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n.162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; Con la sentenza del 19.4.2018, n.77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate. Non rientra nelle ipotesi delle “gravi ed eccezionali ragioni” la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, come più volte affermato da questa Corte - nella vigenza dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69- in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763). In particolare, è stato affermato che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti –principio che si applica evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.-non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763). Il Tribunale non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, in assenza dei presupposti di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c.; infatti, non solo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è risultato vittorioso nel giudizio di opposizione, ma neanche si sono configurate le ipotesi che giustificano la compensazione delle spese, quali l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi eccezionali ragioni. Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Lecce in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella Came