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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 33832/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dai ricorrenti per la mancata ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova è inammissibile perché reiterativo delle stesse censure già respinte con motivazione adeguata nella sentenza impugnata, in quanto ripropone la versione difensiva della mancata definizione del programma rieducativo a causa dell'inerzia dell'Ufficio competente e non della condotta negligente degli imputati; ritenuto che la concessione dei beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di recupero, che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso in radice, valorizzando come indice negativo la verificata indisponibilità degli imputati a concordarne la concreta definizione; ritenuto che il motivo relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza e lesioni si sottrae al sindacato di legittimità perché investe la ricostruzione del fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione, mentre la procedibilità del reato di lesioni è stata correttamente valutata sulla base della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis c.p., essendo stata assicurata la difesa piena sulla diversa e più grave qualificazione giuridica attraverso il grado di appello (Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria del 5 luglio 2022 depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sono reiterative delle medesime argomentazioni esposte nel ricorso; Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dai ricorrenti per la mancata ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova è inammissibile perché reiterativo delle stesse censure già respinte con motivazione adeguata nella sentenza impugnata, in quanto ripropone la versione difensiva della mancata definizione del programma rieducativo a causa dell'inerzia dell'Ufficio competente e non della condotta negligente degli imputati; ritenuto che la concessione dei beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di recupero, che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso in radice, valorizzando come indice negativo la verificata indisponibilità degli imputati a concordarne la concreta definizione; ritenuto che il motivo relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza e lesioni si sottrae al sindacato di legittimità perché investe la ricostruzione del fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione, mentre la procedibilità del reato di lesioni è stata correttamente valutata sulla base della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis c.p., essendo stata assicurata la difesa piena sulla diversa e più grave qualificazione giuridica attraverso il grado di appello (Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria del 5 luglio 2022 depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sono reiterative delle medesime argomentazioni esposte nel ricorso; Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore
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