CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11993/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto didichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato ladecisione del Tribunale di Lucca del 9 dicembre 2020, che dichiarava GiuseppeD’[OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.,condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. L’ascritta condottadi ricettazione ha avuto a oggetto quattro assegni, provento di appropriazione di cosesmarrite in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di un carnet di assegni, contenente soltanto matrici,provento di furto in danno del titolare di un esercizio commerciale di Viareggio. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte diappello affermato la penale responsabilità dell’imputato valorizzando esclusivamente lacircostanza del possesso degli assegni, omettendo, perciò stesso, di replicare all’eccezionerelativa all’assenza di esclusività nella disponibilità dei titoli (attesa la presenza di varifamiliari presso l’abitazione del ricorrente, che avevano in uso l’auto in cui sono stateritrovate le matrici, e di collaboratori e altre persone presso il bar dell’imputato, da altrigestito). 2.2 Col secondo motivo, si deducevizio di motivazione in relazione al primo dei dueepisodi di ricettazione contestato, attesa la mancanza di reato presupposto (furto) dei 4assegni. Come ricordato dai giudici di merito, detti assegni erano stati oggetto dismarrimento, non già di furto; inoltre, manca la prova che vi sia stato trasferimento del benesmarrito a terzi. Ne deriva l’insussistenza del reato di ricettazione, anche considerando lamancanza del profitto in capo all’imputato e del danno conseguenziale in capo al [OSCURATO:PERSONA],posto che gli assegni in parola non sono mai stati incassati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Eludendo il confronto, critico edeffettivo, con la motivazione del provvedimento impugnato, la difesa reitera, infatti, doglianzegià efficacemente disattese dai giudici di merito (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01, a proposito della mancanza di specificità delmotivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). Nell’assuntoaccusatorio, come espresso già nel capo d’imputazione e confermato dalla ragionataprospettazione fornita dai giudici di merito, si è adeguatamente chiarito, infatti, che i quattroassegni appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenuti nell’autovettura intestata al ricorrente e inuso al medesimo, parcheggiata nel giardino della sua abitazione, mentre il carnet con le solematrici era stato ritrovato nel luogo di lavoro dell’imputato, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] diViareggio, di cui quest’ultimo era titolare e gestore effettivo. Alla luce, dunque, della riconducibilità dell’auto e del locale commerciale all’esclusivapersona dell’imputato, razionalmente la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato avesse ladisponibilità dei beni sottratti, soprattutto in assenza di qualsivoglia alternativa e plausibilegiustificazione fornite dal medesimo. Deve anche disattendersi la doglianza circa l’asseritaacriticità della sentenza impugnata: lungi dal limitarsi a operare pedissequi rinvii alladecisione di primo grado, la motivazione della gravata sentenza espone, piuttosto,un’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti rispetto a quelleadottate dal Tribunale di Lucca (sul significato di “doppia conforme”, cfr., tra le altre, Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) e sufficienti a fornire esaustiva replica allededuzioni prospettate in appello.3. Il secondo motivo è inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell’assuntodifensivo, volto a sostenere la mancanza del reato presupposto attraverso il riferimento alpassaggio motivazionale, in cui si dà conto della denuncia di smarrimento degli assegni daparte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. Il rilievo difensivo è destituito di fondamento, ovesi consideri che «la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. lgs. 15gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che, nellaricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito danorma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale normanon assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto esserevalutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica diricezione della cosa (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220 –01; in seguito, tra le altre, Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01). All’epoca dell’ascritto delitto (23 luglio 2015), era ancora in vigore la norma cheprevedeva e puniva il reato di appropriazione di cose smarrite, abrogata (v. art. 1, comma 1,lett. e) del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) soltanto nel 2016.4. Va rilevata, infine, l’errata dicitura, contenuta nel dispositivo della gravata sentenza diappello, là dove la decisione di primo grado è riferita a quella resa dal “Tribunale di Firenzein data 10/12/2019”. L’esatta dicitura è la seguente: “Tribunale di Lucca 9/12/2020”. QuestoCollegio dispone pertanto correggersi il dispositivo della sentenza di appello, sostituendo ladicitura “Tribunale di Firenze in data 10/12/2019” con quella esatta “Tribunale di Lucca9/12/2020”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Disponecorreggersi il dispositivo della sentenza di appello sostituendo la dicitura "Tribunale diCosì è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]